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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1779 del 2014 R.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese dall'avv. Damiano Vita ed elettivamente domiciliate come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Fabio Trapuzzano ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'adito Tribunale … accertare e dichiarare che … Parte_1
e ….hanno acquistato per usucapione la proprietà del Parte_2
terreno …. individuato al foglio di mappa n° 1 con la particella 1719 sito in località Riaci, Fraz. Santa Domenica di Ricadi…”.
1 A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
- che e sono, rispettivamente, Parte_1 Parte_2
la moglie e la figlia di deceduto in data 23 febbraio 2010, Parte_3
nonché uniche eredi del de cuius;
- che , dal 1988, ha posseduto ininterrottamente l'appezzamento Parte_3
di terreno sito a Ricadi, identificato al foglio di mappa 1, particella 1719, adibendolo a “sosta e parcheggio per autovetture durante la stagione estiva”;
-che le attrici hanno continuato a utilizzare il terreno nella medesima maniera;
-che il terreno è munito di cancello carrabile ed è recintato con paletti e rete metallica.
Con comparsa depositata in data 7 maggio 2015 si è costituita in giudizio la parte resistente e ha chiesto il rigetto della domanda formulata dalle attrici.
In data 7 maggio 2015, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
In data 8 marzo 2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 novembre 2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
****
Ciò premesso, la domanda introduttiva del giudizio non merita accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto 2 esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 9 luglio
2021 n. 19568).
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso 3 l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale, c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n.
9671 del 2014 e Cass. n. 6989 del 1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
I requisiti di cui all'art. 1158 c.c. devono, quindi, sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Con l'ulteriore precisazione che “…poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione...” (Cass. Civ., ordinanza n. 1796 del
20 gennaio 2022).
Naturalmente, i singoli atti e le singole attività non devono essere riconducibili a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi allorché il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato.
Ebbene, se tali sono i confini normativi e giurisprudenziali dell'istituto invocato, questo giudice ritiene che le risultanze processuali non abbiano confermato in modo certo le difese di parte attrice.
A conforto della conclusione che precede occorre premettere che parte convenuta ha dedotto che, sin dal 1992, il rappresentante legale della società
e si sono accordati affinché lo stesso CP_1 Parte_3 Pt_3
potesse utilizzare l'area come parcheggio estivo.
Tale circostanza, confermata dal teste non è stata smentita in alcun Tes_1
modo dalle attrici e la stessa consente di escludere la sussistenza, in capo a
, dell'elemento soggettivo dell'istituto invocato e dimostra che il Parte_3
4 parcheggio delle vetture, nel periodo estivo, è derivato da atti di tolleranza.
Ciò anche se si tiene in considerazione il fatto che parte attrice ha dedotto che l'area è stata utilizzata nei periodi estivi.
Peraltro, nel presente giudizio, non risulta provata l'inerzia del proprietario del bene alla luce del documento (prot. 3333 del 16 settembre 2009) con il quale l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che l'intervento di recinzione con siepe delle particelle 1718-1719-1720 non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Dunque, l'elemento appena esaminato conferma che nel 2009 la parte convenuta ha presentato una richiesta di permesso di costruire che ha interessato anche la particella 1719 (cfr. documento allegato alla memoria
183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte convenuta), esercitando, così, le facoltà tipiche del diritto di proprietà.
Inoltre, nella vicenda in esame non si ritiene che la parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante in quanto i dati forniti appaiono contraddittori. Infatti:
-nell'atto introduttivo del giudizio, le attrici non hanno dettagliato dal punto di vista temporale l'inizio del possesso da parte del dante causa e hanno dedotto che il terreno è stato utilizzato in estate e che lo stesso è munito di cancello carrabile;
- nella memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice ha affermato che ha iniziato a occupare il terreno nel 1988; Parte_3
- il teste ha, invece, riferito che ha utilizzato l'area dal Tes_2 Parte_3
1985;
- il teste ha precisato che l'area è stata utilizzata per il parcheggio dal Tes_3
1985;
-i testi e hanno confermato l'esistenza del cancello e, Tes_2 Tes_4
tuttavia, nelle foto allegate dalla parte attrice con le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. del cancello non vi è traccia.
In definitiva, i dati in rilievo, unitamente valutati, in assenza di altri elementi 5 offerti da parte attrice, non consentono univocamente di affermare che il possesso sia stato esclusivo e che non abbia avuto origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia, né di accertare: la data in cui ha avuto inizio il possesso;
che vi sia stata l'inerzia del proprietario;
che l'accesso al terreno sia avvenuto tramite cancello carrabile e che sia stata preclusa ai terzi la fruizione del bene.
Infatti:
- non è stata smentita la circostanza che il possesso è derivato da atti di tolleranza;
- le dichiarazioni dei testi escussi hanno fornito indicazioni temporali circa l'inizio del possesso differenti da quelle di parte attrice;
- la richiesta amministrativa che ha interessato anche la particella 1719, comprovata dalla risposta dell'Amministrazione Provinciale
(protocollata e datata), ha confermato come, nella specie, la parte convenuta abbia esercitato le facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà attraverso una delle forme di utilizzazione e disposizione del bene quale è certamente la presentazione di una istanza di permesso di costruire;
- come è noto, ai fini dell'accertamento dell'istituto invocato è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
La domanda introduttiva del giudizio va quindi rigettata poiché parte attrice non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante alla luce degli elementi esaminati.
Va ribadito che, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale e non contraddittoria di tutti gli 6 elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. Civ. n.
6688 del 2019 nonché, ex multis, Cass. Civ. nn. 9325 del 2011, 4863 del 2010,
17462 del 2009, 19478 del 2007). Evenienza, questa, non sussistente nel caso di specie ove, a fronte dei dati esaminati, non è stata fornita prova certa e indubbia circa l'inerzia del titolare, l'elemento soggettivo e l'esercizio esclusivo del possesso. Infine, non è stato smentito il profilo dell'accordo in ordine all'utilizzo dell'area.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1779 del 2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta la domanda introduttiva del giudizio;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1779 del 2014 R.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese dall'avv. Damiano Vita ed elettivamente domiciliate come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Fabio Trapuzzano ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'adito Tribunale … accertare e dichiarare che … Parte_1
e ….hanno acquistato per usucapione la proprietà del Parte_2
terreno …. individuato al foglio di mappa n° 1 con la particella 1719 sito in località Riaci, Fraz. Santa Domenica di Ricadi…”.
1 A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
- che e sono, rispettivamente, Parte_1 Parte_2
la moglie e la figlia di deceduto in data 23 febbraio 2010, Parte_3
nonché uniche eredi del de cuius;
- che , dal 1988, ha posseduto ininterrottamente l'appezzamento Parte_3
di terreno sito a Ricadi, identificato al foglio di mappa 1, particella 1719, adibendolo a “sosta e parcheggio per autovetture durante la stagione estiva”;
-che le attrici hanno continuato a utilizzare il terreno nella medesima maniera;
-che il terreno è munito di cancello carrabile ed è recintato con paletti e rete metallica.
Con comparsa depositata in data 7 maggio 2015 si è costituita in giudizio la parte resistente e ha chiesto il rigetto della domanda formulata dalle attrici.
In data 7 maggio 2015, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
In data 8 marzo 2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 novembre 2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
****
Ciò premesso, la domanda introduttiva del giudizio non merita accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto 2 esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 9 luglio
2021 n. 19568).
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso 3 l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale, c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n.
9671 del 2014 e Cass. n. 6989 del 1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
I requisiti di cui all'art. 1158 c.c. devono, quindi, sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Con l'ulteriore precisazione che “…poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione...” (Cass. Civ., ordinanza n. 1796 del
20 gennaio 2022).
Naturalmente, i singoli atti e le singole attività non devono essere riconducibili a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi allorché il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato.
Ebbene, se tali sono i confini normativi e giurisprudenziali dell'istituto invocato, questo giudice ritiene che le risultanze processuali non abbiano confermato in modo certo le difese di parte attrice.
A conforto della conclusione che precede occorre premettere che parte convenuta ha dedotto che, sin dal 1992, il rappresentante legale della società
e si sono accordati affinché lo stesso CP_1 Parte_3 Pt_3
potesse utilizzare l'area come parcheggio estivo.
Tale circostanza, confermata dal teste non è stata smentita in alcun Tes_1
modo dalle attrici e la stessa consente di escludere la sussistenza, in capo a
, dell'elemento soggettivo dell'istituto invocato e dimostra che il Parte_3
4 parcheggio delle vetture, nel periodo estivo, è derivato da atti di tolleranza.
Ciò anche se si tiene in considerazione il fatto che parte attrice ha dedotto che l'area è stata utilizzata nei periodi estivi.
Peraltro, nel presente giudizio, non risulta provata l'inerzia del proprietario del bene alla luce del documento (prot. 3333 del 16 settembre 2009) con il quale l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che l'intervento di recinzione con siepe delle particelle 1718-1719-1720 non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Dunque, l'elemento appena esaminato conferma che nel 2009 la parte convenuta ha presentato una richiesta di permesso di costruire che ha interessato anche la particella 1719 (cfr. documento allegato alla memoria
183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte convenuta), esercitando, così, le facoltà tipiche del diritto di proprietà.
Inoltre, nella vicenda in esame non si ritiene che la parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante in quanto i dati forniti appaiono contraddittori. Infatti:
-nell'atto introduttivo del giudizio, le attrici non hanno dettagliato dal punto di vista temporale l'inizio del possesso da parte del dante causa e hanno dedotto che il terreno è stato utilizzato in estate e che lo stesso è munito di cancello carrabile;
- nella memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice ha affermato che ha iniziato a occupare il terreno nel 1988; Parte_3
- il teste ha, invece, riferito che ha utilizzato l'area dal Tes_2 Parte_3
1985;
- il teste ha precisato che l'area è stata utilizzata per il parcheggio dal Tes_3
1985;
-i testi e hanno confermato l'esistenza del cancello e, Tes_2 Tes_4
tuttavia, nelle foto allegate dalla parte attrice con le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. del cancello non vi è traccia.
In definitiva, i dati in rilievo, unitamente valutati, in assenza di altri elementi 5 offerti da parte attrice, non consentono univocamente di affermare che il possesso sia stato esclusivo e che non abbia avuto origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia, né di accertare: la data in cui ha avuto inizio il possesso;
che vi sia stata l'inerzia del proprietario;
che l'accesso al terreno sia avvenuto tramite cancello carrabile e che sia stata preclusa ai terzi la fruizione del bene.
Infatti:
- non è stata smentita la circostanza che il possesso è derivato da atti di tolleranza;
- le dichiarazioni dei testi escussi hanno fornito indicazioni temporali circa l'inizio del possesso differenti da quelle di parte attrice;
- la richiesta amministrativa che ha interessato anche la particella 1719, comprovata dalla risposta dell'Amministrazione Provinciale
(protocollata e datata), ha confermato come, nella specie, la parte convenuta abbia esercitato le facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà attraverso una delle forme di utilizzazione e disposizione del bene quale è certamente la presentazione di una istanza di permesso di costruire;
- come è noto, ai fini dell'accertamento dell'istituto invocato è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
La domanda introduttiva del giudizio va quindi rigettata poiché parte attrice non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante alla luce degli elementi esaminati.
Va ribadito che, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale e non contraddittoria di tutti gli 6 elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. Civ. n.
6688 del 2019 nonché, ex multis, Cass. Civ. nn. 9325 del 2011, 4863 del 2010,
17462 del 2009, 19478 del 2007). Evenienza, questa, non sussistente nel caso di specie ove, a fronte dei dati esaminati, non è stata fornita prova certa e indubbia circa l'inerzia del titolare, l'elemento soggettivo e l'esercizio esclusivo del possesso. Infine, non è stato smentito il profilo dell'accordo in ordine all'utilizzo dell'area.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1779 del 2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta la domanda introduttiva del giudizio;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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