Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2002, n. 7389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7389 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 3 . N E , C O 9 L A L P O I ) B A CE D R T UBBLICA ITALIANA S A I B G I E D 9 R CORTE SU EMA DID0 7 389/ 02 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANS U A € D G 6 E E 4 T ΑΖΙΟΝΕ T T T ggetto R S I ( SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 16974/01 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Cron.20482 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI -Consigliere- Ud. 14/03/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Rel. Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA 'ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta domiciliata in Regionale pro-tempore, elettivamente DELL'ORO 3, presso lo studio ROMA, PIAZZA dell'avvocato CHIARA RICCHI (DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE STESSA), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, LEONILDE FRANCESCONI, giusta delega a margine del ricorso;
2002 ricorrente 610 -1-
contro
VU IN;
- intimata avverso la sentenza n. 2503/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 02/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso (giurisdizione dell'A.G.O.), rinvio a sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato 1'11 gennaio 1999 AT RO conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche per l'anno 1987, cui sosteneva avere seguito della conclusione diritto а svolta dal Comune di Minervigno dell'istruttoria Murge e dalla Provincia di Bari. La Regione Puglia resisteva alla domanda, che veniva accolta con sentenza in data 2 agosto 2000 dal Giudice di pace di Bari, che riteneva infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla convenuta. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la delibera della Giunta Provinciale di Bari n. 1357/89 non ha concluso il il diritto alprocedimento, facendo sorgere contributo, in quanto contiene la riserva di provvedere con successivo alla concessione dei contributi entro il limite delle somme che м 3 sarebbero state a tal fine assegnate. Sulla base di tali premesse la Regione ricorrente sostiene che nella specie non era maturato il diritto soggettivo, la cui sussistenza, invece, è stata riconosciuta dal Giudice di pace. La doglianza è infondata. Con la delibera in questione, infatti, come risulta dalla interpretazione della stessa che ne ha dato il Giudice di pace di Bari, senza che la correttezza di tale interpretazione sia oggetto di specifiche censure da parte della Regione Puglia, è stata disposta la concessione del contributo per cui è causa, e ne è stata subordinata la semplice erogazione alla assegnazione dei relativi fondi. Ciò premesso, va anche rilevato che è infondata la tesi sostenuta della Regione Puglia nel giudizio di merito, secondo la quale il provvedimento di concessione del contributo era di sua esclusiva competenza. Questa S.C. ha, infatti, già avuto occasione di chiarire, con sentenza in data 24 gennaio 2002 n. 801, che in tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamita' atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo т risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il per l'attribuzioneprocedimento amministrativo dell'indennita' in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei di liquidazione deiformali provvedimenti da attingere dai fondi che lacontributi, Regione e' tenuta a fornire alle Province stesse, residuisenza che, in capo alla Regione medesima, alcun potere discrezionale di ratifica ○ meno dell'operato della Provincia;
pertanto, una volta che l'ente locale delegato "ex lege" abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con trasmissione degli atti al Primo Presidente per la designazione di una sezione semplice ai fini della decisione del secondo motivo 5 M del ricorso, con il quale si prospetta una questione di integrità del contraddittorio. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 marzo 2002. VI BO , ple Jukepus. Cancskerk 20 MAG 2002 O L 4 L 7 O 3 B . E N , ) E 1 E N 9 O 9 C I 1 A Z - 1 P A 1 R I - T 1 D S I 2 E . G E 1 IC R 9 3 D A D U E I E 6 G T 4 N . E E T S N T E R T. A S I ( 6