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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12082 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 25/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 23478 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO SEBASTIANO Parte_1 unitamente all'avv. CARADONNA SILVIA, giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE LUCA TAMAJO, Controparte_1 unitamente agli avv.ti TOFFOLETTO FRANCO, DRAMIS MASSIMO e D'ERCOLE PATRIZIA, giusta delega in calce alla memoria difensiva CONVENUTO OGGETTO: mansione e jus variandi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare come la sig.ra abbia svolto a partire Parte_1 dal 16.05.2007 e sino al 15.05.2009 mansioni inquadrabili al V° Livello del relativo C.C.N.L. del Terziario Distribuzione e Servizi;
a partire dal 16.05.2009 al 15.05.2011 mansioni inquadrabili al IV° Livello del relativo C.C.N.L.; ed a far data dal
16.05.2011 e sino al demansionamento ossia sino al 31.05.2021 mansioni inquadrabili al III° Livello del relativo C.C.N.L.. ; 2) conseguentemente condannare la , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 78.910,59 - di cui € 45.448,41 a titolo di differenze retributive ed € 33.462,18 a titolo di trattamento fine rapporto - il tutto come da conteggi prodotti e notificati unitamente al presente atto ed in considerazione delle mansioni effettivamente assegnate alla ricorrente ovvero al pagamento delle somme meglio viste e determinate in corso di causa a seguito di licenzianda Ctu con riferimento all'inquadramento spettante al lavoratore in relazione al CCNL Commercio applicabile al rapporto ovvero con il
1 ricorso ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare che la sig.ra a decorrere dal mese di Parte_1
Giugno 2021 ha subito e tuttora subisce da parte della , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., un grave demansionamento anche in violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c.;
4) conseguentemente condannare la , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a riadibire la sig.ra nella pienezza delle proprie mansioni Pt_1
e, previ le declaratorie e gli accertamenti dell'inquadramento effettivamente spettante alla ricorrente, a mansioni conformi all'inquadramento alla medesima spettante per legge e contratto e comunque non inferiori a quelle svolte prima dell'intercorso demansionamento, ovvero prima del mese di Giugno 2021; 5) condannare altresì la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 alla corresponsione in favore della sig.ra del risarcimento del danno alla Pt_1 stessa dovuto a fronte dell'accertato demansionamento, danno da accertarsi e liquidarsi in misura pari alle intere mensilità di retribuzione decorrenti dal mese di
Giugno 2021 sino all'effettiva riassegnazione della ricorrente nella pienezza delle proprie mansioni e, in ogni caso, a mansioni conformi all'inquadramento alla medesima spettante per legge e contratto e comunque a quelle dalla medesima svolte prima del mese di Giugno 2021; 6) accertare e dichiarare che la sig.ra , a decorrere dal mese di Parte_1
Giugno 2021, ha subito gravi e illegittimi comportamenti ascrivibili alla fattispecie straining, e comunque riferibili alla responsabilità esclusiva di , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.; 7) conseguentemente condannare la , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore della sig.ra , del Pt_1 risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a fronte dell'accertata illegittima condotta di c.d. straining, relativamente al danno biologico a tutte le ulteriori voci di danno (esistenziale, morale etc.) che verranno accertate e che in ogni caso si quantificano in base alla relazione medico legale versata in atti e pari ad €67.587,88, salvo diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata;
Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi, anche compensativi, dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
CONVENUTO:
“IN VIA PRINCIPALE:
2 - rigettare il ricorso avversario e respingere le domande tutte formulate dalla
Sig.ra nei confronti de la in quanto del tutto Parte_1 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese, dei diritti e Parte_1 degli onorari di causa;
IN VIA SUBORDINATA:
- ridurre gli importi asseritamente dovuti alla Sig.ra in Parte_1 considerazione di tutte le argomentazioni in precedenza esposte e, comunque, nei limiti del provato;
- compensare tra le parti le spese di lite.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 18/06/2024, ha esposto: che dal Parte_1
6.11.2006 al 16.5.2007 ha svolto uno stage presso la soc. , filiale CP_1 di piazza Fiume, nell'area visual, concluso positivamente;
che in data 16.5.2007, in possesso di diploma di laurea in Moda e Costumi, è stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 48 mesi per il conseguimento della qualifica di “allestitrice” a tempo pieno e con inquadramento al 6° livello C.C.N.L. del Terziario Distribuzione e Servizi per i primi 24 mesi, 5° livello per i successivi 24 mesi e 4° livello al raggiungimento della qualifica;
che, concluso l'apprendistato, in data 16.05.2011 è stata assunta a tempo indeterminato come Visual Merchandiser, svolgendo, sino al 2021 le seguenti mansioni: scelta degli abbinamenti dei capi di abbigliamento per ogni piano/reparto Rinascente in riferimento ai vari brand;
creazione di batterie di manichini sulla base dei temi proposti dalla sede rinascente (moda autunno inverno, denim, mare, black and white ecc.); creazione di allestimenti di tavoli per idee regalo durante i periodi festivi;
gestione e suddivisione, per ogni piano, degli spazi da dedicare ai vari brand;
coordinamento con visual merchandiser di brand esterni (Armani, Guess, Levi's ecc.); allestimento, durante alcuni periodi dell'anno, di alcune pareti del negozio con elementi amovibili;
creazione e disposizione della cartellistica interna ed esterna (pubblicità, adesivi con promozioni e sconti); che nel maggio 2021 veniva convocata dalla responsabile, e dal Persona_1 direttore di filiale, , i quali le comunicavano che da quel momento Parte_2 avrebbe svolto mansioni di mera commessa essendo troppo avanti con l'età e non seguendo gli influencer sui social media;
che contestualmente veniva rimossa dal gruppo Whatsapp del Visual Merchandiser;
che dopo il suo demansionamento è stata assunta una nuova risorsa come visual ( mentre altra collega di Firenze Persona_2
( ) veniva impiegata come visual nella sua sede;
che l'improvviso e Persona_3 ingiustificato cambiamento di mansioni le ha provocato un grave stato di disagio, che si è riverberato anche nella vita privata, in ragione del quale ha seguito un percorso di sostegno psicologico da luglio ad ottobre 2021, che poi ha dovuto interrompere non
3 potendo sostenerne i costi;
che ad aprile 2022 è stata trasferita presso un altro negozio della catena;
che nella prima metà del 2022 si è rivolta al Centro clinico per la valutazione del disagio lavorativo presso la il quale ha concluso per Parte_3
l'eziologia lavorativa del quadro clinico-sintomatologico; che nel 2023 il dr. Per_4
medico legale, ha quantificato un danno biologico permanente del 20% in
[...] relazione alla diagnosi di sindrome ansioso depressiva reattiva di grave entità, conseguente alle vicende lavorative, oltre ad una indennità temporanea totale, parziale al 50% e al 25%, rispettivamente per 60 gg. ciascuno;
che in data 13.7.2023 ha comunicato con missiva alla società tutte le proprie doglianze senza ricevere riscontro. Assumendo quindi di aver svolto le superiori mansioni di cui al V livello per il primo biennio del contratto di apprendistato, di cui al IV per il secondo biennio, nonché di cui al III livello a partire dal maggio 2011 e di aver subito, a partire dall'aprile 2021, un illecito demansionamento integrante anche la fattispecie dello straining, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro, affinché accertate le mansioni superiori ed il successivo demansionamento, la stessa sia condannata al pagamento della complessiva somma di €78.910,59 a titolo di differenze retributive e TFR e al risarcimento del danno conseguente al demansionamento, da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni decorrenti dal mese di giugno 2021 sino alla riassegnazione alle mansioni in precedenza svolte o equivalenti, ed altresì al ristoro del danno non patrimoniale conseguente alla condotta di straining subita, oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita la , contestando l'avversa pretesa, evidenziando in CP_1 fatto: che la ricorrente, formalizzato il rapporto come indicato in ricorso, ha sempre lavorato presso lo Store di Piazza Fiume, salvo una breve trasferta di tre mesi presso lo store di Via del Tritone, in attesa del completamento dei lavori di rimodernamento dello store di Piazza Fiume;
che ha sempre svolto mansioni di “addetta Visual Merchandiser”, che includono attività di allestimento degli spazi espositivi prestando attenzione alle tendenze della moda, gestendo il setup e la rotazione secondo le linee guida e le procedure aziendali, verificando anche l'esigenza di rifornimento di materiali e cartellonistica;
che l'attività è sempre stata svolta seguendo le istruzioni del responsabile Visual Merchandiser in merito al concept e alla tipologia di capi stoffe e colori allestire;
che nello svolgimento dell'attività è essenziale che l'addetto visual presti attenzione alle tendenze della moda, consultando riviste, programmi e anche profili social di tendenza;
che l'attività è comunque limitata dalla progressiva attribuzione ai singoli brand della gestione di spazi espositivi e vetrine;
che presso lo store di assegnazione la scelta dei capi è sempre stata effettuata dalla Responsabile Visual, mentre la ricorrente si limitava ad eseguire le sue direttive;
che la Persona_1 suddivisione degli spazi espositivi è sempre stata decisa dallo Store Manager insieme al capo area del piano, alla Responsabile Visual e alla Direzione acquisti;
che la ricorrente non ha mai coordinato i visual dei vari brand, avendo prestato collaborazione in caso di richieste;
che la cartellonistica viene creata dalla sede
4 centrale e meramente posizionata nello store, così come per gli elementi amovibili delle pareti;
che le mansioni svolte rientrano pienamente della declaratoria di IV livello del CCNL assegnato alla ricorrente, che include anche il profilo dell'
“allestitore esecutivo di vetrine e display”; che tutti gli addetti visual rivestono infatti lo stesso IV livello CCNL di settore;
che nel triennio precedente il maggio 2021 le mansioni della ricorrente come addetta del team visual si sono rivelate insoddisfacenti, come dimostrato dalle valutazioni sempre comprese nel range “migliorabile” e peraltro progressivamente in diminuzione;
che a partire dal 2021 lo store di Piazza Fiume ha subito una profonda ristrutturazione durata oltre due anni, che ha determinato un ammodernamento anche dell'assortimento del negozio, con l'ingresso di nuovi brand e con l'obbiettivo di accogliere le più recenti tendenze della moda, individuando un target di clientela più giovane, così modificando anche il modo di esporre la merce, con utilizzo di manichini scenografici;
che in tale contesto lo store manager ha ritenuto opportuna la riassegnazione della ricorrente a mansioni di addetta alle vendite, riconducibili allo stesso livello di inquadramento, in ragione delle notevoli difficoltà riscontrate nel ruolo di addetta visual;
che nello stesso periodo, anche altri addetti visual sono stati riassegnati a mansioni di vendita, come la sig.ra . Persona_5
Assumendo dunque la correttezza dell'inquadramento riconosciuto in relazione alle mansioni svolte e l'infondatezza del preteso demansionamento e/o straining, anche in riferimento ai danni lamentati, la società ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso, o, in subordine, per una riduzione delle somme dovute, evidenziando l'erroneità dei conteggi proposti in quanto elaborati sulla base di un CCNL diverso da Parte_ quello applicato (CCNL per la a decorrere dal 2019 e in precedenza CCNL terziario nel testo 2011) e per indebita richiesta di pagamento dell'intero TFR, comprensivo della quota già maturata, peraltro quasi integralmente conferita al fondo di previdenza complementare Fon.te. Escussi alcuni testimoni e depositate note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum et probandum, occorre anzitutto evidenziare che la domanda spiegata, nella parte in cui ha ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori, è fondata esclusivamente sul preteso svolgimento delle superiori mansioni di cui al III livello del CCNL terziario nel periodo dal 2011 sino al
2021, mentre in relazione al periodo precedente, in cui la ricorrente è stata inquadrata come apprendista “allestitrice”, non si rinviene in ricorso alcuna specifica allegazione sulle mansioni concretamente disimpegnate (v.si punto 4, in cui la descrizione delle
5 mansioni oggetto di causa viene riferita al periodo “dal 2011 e sino al 2021”), né alcuna contestazione in relazione alla genuinità del contratto di apprendistato. Ne discende, quindi, che la domanda di riconoscimento di un superiore inquadramento anche nel periodo di apprendistato deriva esclusivamente dall'asserito diritto al reinquadramento nel III livello a decorrere dal termine dell'apprendistato. Ove la domanda fosse invece intesa come volta al riconoscimento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel periodo di apprendistato, la stessa sarebbe senz'altro da rigettare finanche per assoluta carenza di idonea allegazione sul punto. In ogni caso, come si dirà, alla luce dell'istruttoria espletata deve escludersi che la ricorrente abbia mai svolto le superiori mansioni di III livello per l'intero rapporto di lavoro intercorso.
3. Non nuoce allora rammentare, da un punto di vista generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico- giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi: l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto;
l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria;
il raffronto dei risultati delle suddette fasi (cfr. Cass., S.U., n. 21301/2017, nonchè, ex plurimis, Cass. nn. 30580/2019, 3626/2020, 17163/2016, 5128/2007, 14608/2001). È pure consolidata in giurisprudenza l'opinione secondo cui la domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori richiede l'indicazione da parte del lavoratore degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi. Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP ROMA n.9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività
6 corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”. Ebbene, nel caso di specie il ricorso contiene senz'altro l'allegazione delle mansioni disimpegnate e dei tratti caratterizzanti che, a dire della parte ricorrente, determinerebbero la riconducibilità delle dette mansioni al superiore livello III.
4. E tuttavia, l'istruttoria espletata, letta unitamente al corredo documentale, non ha consentito di accertare che lo svolgimento delle mansioni di “visual merchindiser” siano avvenuti con la necessaria autonomia richiesta dalla declaratoria contrattuale di riferimento.
Appare utile allora prendere le mosse proprio dalle declaratorie contrattuali. Al 3° livello del CCNL Terziario, cui la ricorrente aspira, sono riconducibili “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza e lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica, comunque conseguita”. Tra i profili caratterizzanti, sono indicati il vetrinista, l'operaio specializzato provetto, il contabile o l'impiegato che operino in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni.
Appartengono al 4° Livello, in cui la ricorrente è inquadrata, “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Tra i profili caratterizzanti vi sono il contabile d'ordine, il cassiere, il commesso alla vendita al pubblico e l'allestitore esecutivo di vetrine e display, l'operaio specializzato. Dal confronto tra le due declaratorie emerge che, mentre il lavoratore di III livello può svolgere mansioni di concetto o mansioni di operaio specializzato provetto, caratterizzate da una approfondita preparazione sia teorica che tecnico-pratica, il lavoratore di IV livello svolge compiti operativi meramente d'ordine, che richiedono specifiche competenze soltanto tecnico-pratiche.
7 In ogni caso le mansioni esecutive del lavoratore di III livello debbono essere esercitate, a differenza di quelle di IV livello, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni. Quanto ai profili di riferimento, va rimarcato che il lavoratore che si occupi di vetrine può essere inquadrato tanto nel III quanto nel IV livello, a seconda del fatto che lo stesso svolga o meno tale specifica attività in condizioni di autonomia operativa.
5. Sennonché, nel caso di specie, pacifica tra le parti l'adibizione a mansioni di addetta al visual merchandising, nel corso del processo non è affatto emersa la prova che tale attività sia stata esercitata con poteri di autonomia operativa. Ed invero, tutti i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che, in qualità di addetta Visual merchindiser, la ricorrente era sempre tenuta al rispetto delle linee guida e delle indicazioni provenienti dalla direzione centrale Visual, della responsabile Visual dello store e anche degli stessi brand ospitati negli spazi espositivi ed era altresì comunque soggetta al confronto e al controllo continuo della responsabile Visual dello store e dello stesso store manager.
5.1. La teste , in passato essa stessa addetta visual, poi Testimone_1 responsabile visual e infine visual operation manager (coordinando oggi tutti i team visual d'Italia), ha spiegato che il responsabile visual del negozio – che nella fattispecie era pacificamente - insieme al direttore del negozio, sulla Persona_1 base delle linee guida fornite dalla teste, prende le decisioni strategiche, come l'allestimento in occasione di festività natalizie, valutando gli spazi del proprio negozio e dando indicazioni agli addetti visual su quale prodotto esporre e dove utilizzarlo. Ha riferito, più in generale, che la sede centrale elabora dei booklet con delle linee guida sul tema del momento, che vengono forniti ai responsabili visual degli store, e da sempre si occupa anche di stabilire l'allestimento delle vetrine. Sul ruolo generale e sul riparto di competenze tra l'addetto visual e il responsabile visual, ha dichiarato: “viene dato un tema (ad es. l'autunno o il Natale) e il numero dei manichini e l'addetto visual si occupa di allestire sulla base di tale tema ma poi il responsabile va a verificare che sia corretto e fatto in conformità alle indicazioni che sono date nel corso di confronti tra i responsabili e gli e responsabili delle vetrine; quanto ai manichini posso dire che i responsabili danno il tema, per esempio le cerimonie e quindi il visual cerca nel reparto i capi che rispondono meglio e li allestisce e poi passa il responsabile a verificare la rispondenza al tema dato;
il responsabile può anche chiedere di modificare l'allestimento; la ripartizione degli spazi nel reparto viene decisa dal responsabile visual e dal responsabile vetrine trattandosi di una scelta commerciale”.
8 5.2. Il teste , store manager dal 2016 del negozio di Piazza Fiume, ha Parte_2 dichiarato: “la riceveva dalla sede di MILANO le attività da compiere per Per_1 merchindising e allestimento vetrine;
l'allestimento nasce da una valutazione sull'andamento delle vendite che la faceva con me e sulla base di essa Per_1 decidevamo come organizzare gli spazi;
le vetrine venivano decise da Milano in relazione al numero dei manichini, il colore e gli arredi e lo stile, sportivo piuttosto che altro, indicando il tipo di indumenti, il brand e il colore;
per la scelta concreta, se poteva vi provvedeva direttamente la sig.ra quando non poteva delegava i Per_1 suoi subordinati, i quali poi sottoponevano a lei la scelta e quindi lei poteva approvare o meno; la procedura era più o meno la stessa per l'allestimento dei corner dove la scelta, anche se non vi era l'indicazione di Milano, era sempre del capo visual;
aggiungo che il capo-visual rispondeva a me come sede ma funzionalmente al capo-visual di Milano;
per i brand non RINASCENTE vi erano talvolta gli stessi loro dipendenti che si occupavano direttamente loro degli allestimenti;
quando non vi erano i loro venditori, mandavano dei loro visual a cui noi affiancavamo il nostro visual o un nostro venditore, affinché il primo fornisse ai nostri le indicazioni sulle loro preferenze espositive;
per i brand più importanti, mandavano un proprio visual anche quando vi erano loro dipendenti in sede. La ricorrente non ha mai svolto alcun coordinamento per tale personale esterno né interno;
la cartellonistica era di produzione della sede di MILANO, poteva capitare di fare qualche cartello prezzo ma sempre sulla base di quanto creato da Milano;
tanto vale anche per le vetrine”.
5.3. Del tutto in linea con le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, sono le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente , addetto alle Parte_5 vendite per il periodo dal 2006 al 2017, che appare assolutamente attendibile sia dal punto di vista oggettivo, avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e relative ad un lungo periodo di tempo - dal 2006 al 2017 - sia dal punto di vista soggettivo, essendo cessato dal rapporto per dimissioni per motivi personali, a seguito delle quali si è trasferito in Germania dove attualmente lavora come ingegnere informatico. Ebbene, il teste ha riferito che “i visual merchandiser operano sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili attraverso delle foto o a voce” e che “le indicazioni che debbono essere rispettate possono riguardare il genere, tipo, ad es. sportivo, elegante o casual, o il colore mentre viene lasciata al visual Merchandiser la libertà di scegliere gli indumenti da porre sui manichini”, precisando che “anche sull'allestimento delle vetrine vi erano indicazioni che erano un po' più fisse, perché l'azienda vuole promuovere un certo tipo di abbigliamento”. Ha poi aggiunto: “mi è capitato di vedere anche foto degli stand ma anche lì se nella nostra sede non vi era quel capo se ne metteva un altro che sceglieva lei cercando di mantenere lo stile; ho visto personale, come il direttore o il capoarea o anche il capo-visual, i quali
9 discutevano con lei sull'allestimento ma non partecipavo alle discussioni;
il capo visual era proprio nella nostra sede”.
5.4. Infine, anche il teste di parte ricorrente che appare certamente Tes_2 meno attendibile rispetto al teste di parte ia dal punto di vista oggettivo, Pt_5 avendo lavorato con la ricorrente solo per un periodo limitato, sia dal punto di vista soggettivo avendo avuto un contenzioso con la società a seguito di licenziamento – pur attribuendo alla ricorrente compiti di scelta degli allestimenti per i manichini, dei capi da mettere sugli scaffali e delle vetrine, ha poi ammesso: “è vero che alcuni brand stabiliscono già in anticipo come allestire le vetrine e i manichini ma può succedere che manchi un capo e allora era la visual che decideva quale capo mettere;
aggiungo che non ho mai visto la occuparsi di tali attività; ADR: dopo tale attività Per_1 passavano o il capo reparto a dire se andava bene o no e potevano Persona_1 anche farlo rifare da capo”.
6. Dalle dichiarazioni rese, appare allora evidente la radicale assenza di qualsivoglia autonomia decisionale in relazione all'allestimento di spazi espositivi, manichini e vetrine ed, invero, l'assenza anche di un'apprezzabile autonomia operativa, atteso che l'attività esecutiva della ricorrente era sempre limitata a monte dalle linee guida e dalle indicazioni operative fornite dai responsabili visual e dallo store manager, come pure, sempre a monte, dalle richieste e preferenze espositive dei singoli brand ospitati, e, a valle, subiva sempre e comunque il controllo di conformità dell'attività svolta alle direttive impartite ad opera della diretta responsabile Visual,
Persona_1
7. Tale prospettazione appare peraltro confermata alla luce dei messaggi whatsapp prodotti dalla parte ricorrente, da cui emerge chiaramente il ruolo della FANI di direzione e controllo anche sulle singole scelte di allestimento dei manichini.
8. Se tanto è, la domanda di riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni di cui al III livello del CCNL va senz'altro rigettata e, con essa, la domanda di riconoscimento di mansioni di IV e V livello nel periodo di apprendistato, con decorrenze difformi da quelle già riconosciute, ribadendosi che, in difetto di contestazione circa la genuinità dell'apprendistato, l'inquadramento ricevuto nei 4 anni di apprendistato risulta del tutto conforme alle previsioni della contrattazione collettiva che prevedono una progressione a partire da due livelli inferiori sino ad arrivare, al termine dell'apprendistato, all'inquadramento di destinazione (nel caso di specie il
IV).
9. Infine, non merita accoglimento neppure la domanda di accertamento del demansionamento, fondata sul presupposto dello svolgimento delle superiori mansioni
10 di cui al III livello, essendo pacifico tra le parti che le mansioni di addetto alla vendita rientrano appieno nella declaratoria di IV livello CCNL. Sul punto, non è inutile rammentare che, nella sua attuale formulazione, frutto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 - applicabile ratione temporis al caso di specie - l'art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Con la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., dunque, al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni, a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Ne discende che nell'esercizio dello jus variandi, non è più sancito il rispetto dell'equivalenza sostanziale delle mansioni (secondo cui occorre tenere conto del bagaglio professionale acquisito dal lavoratore nel corso del rapporto), essendo invece richiesto il rispetto di un principio di equivalenza formale delle stesse, tale da garantire il medesimo livello contrattuale o la stessa categoria legale acquisita.
L'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti va dunque intesa non più come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto (cd. equivalenza sostanziale), siccome richiesto dalla precedente giurisprudenza (v., in tal senso, Cass. n. 1916/2015; Cass. n. 4989/2014; Cass. ss.uu.,
n. 25033/2006), quanto piuttosto in termini di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, nel senso della loro riconducibilità al medesimo livello di inquadramento (cd. equivalenza in senso formale). A tale estensione dello jus variandi orizzontale corrisponde, naturalmente, un più limitato sindacato giurisdizionale, che, almeno nell'ipotesi di cui al primo comma, è limitato ad una verifica formale in ordine alla riconducibilità delle nuove mansioni al livello di inquadramento originario, prescindendo in ogni caso dal maturato personale del singolo lavoratore. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni, potendo il lavoratore essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello di inquadramento, ancorché espressione di una professionalità eterogenea. In tal modo, si passa dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico e conformata sulla posizione formalmente occupata dal lavoratore in azienda in virtù del sistema di inquadramento contrattuale. Richiamate allora le declaratorie contrattuali sopra riportate, appare evidente l'equivalenza delle mansioni di commesso o addetto alla vendita a quelle riconducibili
11 alla declaratoria di IV livello, dacché espressamente contemplate tra i profili caratterizzanti e pienamente rispondenti ai dati differenziali sopra enucleati. Né, d'altra parte, l'adibizione alle mansioni di addetta alle vendite appare discriminatoria per ragioni di età - siccome, invero, meramente ventilato in ricorso senza tuttavia farne discendere una domanda di accertamento della violazione delle norme di diritto antidiscriminatorio - avendo la parte convenuta dimostrato nel corso del processo che la scelta datoriale di riassegnare la ricorrente a mansioni di addetta alle vendite è dipesa dalle performance negative, o non pienamente soddisfacenti, conseguite negli ultimi tre anni nel ruolo di addetta visual e non già dall'età della stessa, peraltro appena trentottenne (v. sul punto teste e all,ti nn. 9, 10 e Parte_2
11, valutazioni conseguite dagli anni 2018 al 2020, attestatesi al livello minimo definito “migliorabile”).
10. Infine, escluso qualsivoglia profilo di illiceità nelle decisioni assunte dalla società in relazione all'assegnazione delle mansioni alla ricorrente, deve pure rilevarsi la radicale infondatezza della domanda di risarcimento del danno da straining, atteso che, in disparte ogni ulteriore valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza per la sua configurabilità, nella fattispecie in esame la pretesa inerente allo straining è direttamente collegata al dedotto demansionamento, rimasto tuttavia indimostrato.
11. In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda va integralmente rigettata.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, con ricorso depositato il 18/06/2024, così provvede:
[...]
1. - Rigetta il ricorso;
2. - condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi €6.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Roma, 25/11/2025
Il Giudice
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