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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 17/11/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 11889/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Frascella Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La AT
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/9/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato 3/4/2025, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile in capo al ricorrente, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19/4/2024), chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire integralmente i ratei di pensione di inabilità civile maturati e non riscossi a decorrere dal 19/4/2024, con condanna dell' resistente CP_2 al pagamento del trattamento economico accertato, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la CP_1 prestazione in favore del ricorrente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver provveduto ad eseguire CP_1 il provvedimento di omologa in data 10/9/2025, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' CP_2 convenuto al pagamento delle spese di lite, avendo l' provveduto a liquidare la CP_2 prestazione richiesta con nota datata 10/9/2025, ma avendo corrisposto gli arretrati unitamente alla rata di pensione del mese di ottobre 2025, vale a dire in epoca successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (19/9/2025).
La causa è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la
Pag. 2 di 4 facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto con la rata del mese di ottobre 2025 (cfr. documentazione amministrativa all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (4/9/2025) nonché alla notifica dello stesso (19/9/2025) (cfr. allegato note del 13/11/2025).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente con la rata del CP_1 mese di ottobre 2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso
(4/9/2025) e la notifica dello stesso (19/9/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 4/9/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 17/11/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 11889/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Frascella Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La AT
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/9/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato 3/4/2025, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile in capo al ricorrente, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19/4/2024), chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire integralmente i ratei di pensione di inabilità civile maturati e non riscossi a decorrere dal 19/4/2024, con condanna dell' resistente CP_2 al pagamento del trattamento economico accertato, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70, l' non aveva provveduto a liquidare la CP_1 prestazione in favore del ricorrente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver provveduto ad eseguire CP_1 il provvedimento di omologa in data 10/9/2025, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' CP_2 convenuto al pagamento delle spese di lite, avendo l' provveduto a liquidare la CP_2 prestazione richiesta con nota datata 10/9/2025, ma avendo corrisposto gli arretrati unitamente alla rata di pensione del mese di ottobre 2025, vale a dire in epoca successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (19/9/2025).
La causa è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la
Pag. 2 di 4 facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto con la rata del mese di ottobre 2025 (cfr. documentazione amministrativa all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (4/9/2025) nonché alla notifica dello stesso (19/9/2025) (cfr. allegato note del 13/11/2025).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente con la rata del CP_1 mese di ottobre 2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso
(4/9/2025) e la notifica dello stesso (19/9/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 4/9/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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