TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/11/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 410/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi Presidente relatore
Dott. Riccardo Dies Giudice
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2025, promossa da: nata in [...] il [...], cod fisc. Parte_1
, nato in [...] il C.F._1 Parte_2
28.02.1972, cod. fisc. , nella qualità di genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale della persona già minorenne
, dal raggiungimento della maggiore età, giusto Persona_1
atto di costituzione agli atti , i sesso giuridico Persona_1
maschile, nato in [...] il [...], cod. fisc.
, tutti residenti in [...]
Ballino n. 7, parte rappresentata e difesa dall'avv. Alexander Schuster del
Foro di Trento, cod. fisc. , PEC CodiceFiscale_4
con studio in 38122 Trento, Via Email_1 Cesare Abba, n. 8, presso il quale elegge domicilio, anche telematico, giusta procura con atto congiunto alla busta telematica di deposito;
parte istante al patrocinio a spese dello Stato, giusta PEC di avvenuta consegna della Domanda di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rovereto recante data 18 giugno 2025
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CP_1
ROVERETO
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nata in [...] il Persona_1
06.10.2007, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Madruzzo di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 6, Parte I,
Serie A, Anno 2007, registro del già Comune di Calavino, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome
« , » in luogo di « , provvedendo alle Per_2 Per_3 Per_1
conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Pag. 2 di 11 Madruzzo;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER PARTE CONVENUTA (P.M.): “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato al P.M., Persona_1
inizialmente come sopra rappresentato e a decorrere dal raggiungimento della maggiore età in proprio, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile ) e al nome (da a Per_1
. A fondamento delle proprie richieste ha allegato: che Persona_4
non è persona coniugata, è priva di prole ed è di cittadinanza italiana;
di aver sentito sino dall'infanzia una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità; che fin dall'infanzia dimostrava una temperanza diversa da quella dei propri coetanei, manifestandosi comportamenti tali da dimostrare un'incongruenza di genere, avendo piacere a giocare con le bambole, a vestirsi da principessa, a guardare film e cartoni animali realizzati per un pubblico prettamente femminile;
a partire dalla fase della pubertà e dalle prime manifestazioni dei propri caratteri sessuali secondari, si riconosceva sempre meno nel proprio corpo, con conseguente crescita di un disagio psicologico;
che percepiva, a partire da quei momenti la necessità e il desiderio di sviluppare caratteri sessuali di tipo femminile;
che nel corso della frequentazione delle scuole medie a causa della sua condizione personale era stata soggetta ad episodi di bullismo;
che, sempre più convinta della propria identità femminile, nel 2020 iniziava a esternare la
Pag. 3 di 11 sua scelta di genere con la famiglia facendo coming out in ambito familiare;
che contestualmente dietro consiglio della famiglia, si rivolgeva a dei professionisti con cui iniziava ad elaborare la propria condizione di disforia;
conseguentemente iniziava a dichiarare la propria condizione anche agli amici più stretti , dimostratisi da subito comprensivi;
nel 2022 la scuola ammetteva per la parte ricorrente l'attivazione della carriera alias certificando l'identificazione femminile della parte ricorrente sotto ogni aspetto sociale ( cfr. relazione scolastica doc. 3 allegato al ricorso); il
25.2.2022 decideva di rivolgersi a uno psicologo e uno psichiatra, con cui iniziava un percorso di elaborazione della propria disforia di genere;
la psicologa redigeva relazione dd.
1.12.2023 in cui escludeva Testimone_1
la sussistenza di evidenze cliniche e concludeva nel senso che l'avvio di una terapia ormonale sostitutiva avrebbe influito positivamente sul benessere personale e sociale del paziente. (doc. n. 4 allegato al ricorso); che l'8.1.2024 aveva avvio il primo piano terapeutico endocrinologico, con successiva assunzione di ormone steroideo ad azione antiandrogena, come prescritto dal dott. (doc. n. 5 allegato al ricorso); che il Persona_5
17.4.2024 ( doc. 6 allegato al ricorso) si avviava anche la terapia femminilizzante con somministrazione dell'ormone estradiolo;
che si registrava un positivo compenso funzionale della terapia ( relazione all.7 al ricorso); che a distanza di un anno alla terapia la parte ricorrente vive in modo più consapevole e sereno il suo percorso ed in ogni ambito è riconosciuta rispettata come , compreso nei principali social Per_2
network ( doc. 8 allegato al ricorso) e nelle dimensioni familiare, sociale , scolastico/lavorativa ( doc. 9 allegato al ricorso); che il percorso così condotto, così come il riconoscimento sociale della propria identità di
Pag. 4 di 11 genere, l'ha portata finalmente a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo;
che ciononostante, il malessere si ripresenta nel momento in cui le viene richiesto di esibire i documenti di identità, in quanto contrastanti con il proprio aspetto esteriore e la propria percezione di sé; di non escludere interventi di tipo chirurgico nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente. All'udienza del 12.11.2025, si procedeva all'interrogatorio libero della parte, la quale si riportava al contenuto del ricorso e confermava “ho iniziato il percorso con la terapia ormonale ed è stato un passaggio significativo e ora devo dire che mi sento molto meglio.
Attualmente lavoro come parrucchiera e sul luogo di lavoro mi trovo bene e sono accettata”. Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
2. Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dalla parte ttrice vada accolta alla luce delle emergenze degli atti. Il problema da affrontare è quello legato alla possibilità di procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011. In merito occorre premettere che la Corte di Cassazione con sentenza n.
15138/2015 ha affermato che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
Pag. 5 di 11 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta
Pag. 6 di 11 delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale
Pag. 7 di 11 (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”. Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale. Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà
e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere
(determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato. Nel caso in questione risulta provato che all'attrice è stata diagnosticata “disforia di genere” (doc. 4 allegato al ricorso ) e che ha intrapreso fin dall'anno 2024 una terapia ormonale (doc. 5 allegato al ricorso), i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il
Giudice ha dato atto nel corso dell'interrogatorio della ricorrente che la stessa ha atteggiamenti, aspetto esteriore e movenze femminili.
L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari della parte attrice, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso. Si può, quindi, dire che la parte attrice ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso
Pag. 8 di 11 femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitole nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso e si ordina all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Madruzzo (TN) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
3. Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “ Per_4
“in luogo di “ . Anche tale domanda merita
[...] Per_1
accoglimento. Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda da ultimo
Tribunale di Napoli Nord 17.11. 2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale. Nel caso di specie, si riconosce il diritto della parte attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da ” a ”. Va ricordato, infine, che la Corte Per_1 Parte_3
costituzionale (sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
Pag. 9 di 11 intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere
«compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà della parte attrice, nonostante la giovane età della stessa e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un
«percorso di transizione già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica. Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente,
Pag. 10 di 11 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Madruzzo di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 6, Parte I, Serie A, Anno 2007, registro del già
Comune di Calavino, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di
«maschile» e quale prenome « » in luogo di Parte_3
« , provvedendo alle conferenti annotazioni. Per_1
Così è deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giulio Adilardi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 410/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi Presidente relatore
Dott. Riccardo Dies Giudice
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2025, promossa da: nata in [...] il [...], cod fisc. Parte_1
, nato in [...] il C.F._1 Parte_2
28.02.1972, cod. fisc. , nella qualità di genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale della persona già minorenne
, dal raggiungimento della maggiore età, giusto Persona_1
atto di costituzione agli atti , i sesso giuridico Persona_1
maschile, nato in [...] il [...], cod. fisc.
, tutti residenti in [...]
Ballino n. 7, parte rappresentata e difesa dall'avv. Alexander Schuster del
Foro di Trento, cod. fisc. , PEC CodiceFiscale_4
con studio in 38122 Trento, Via Email_1 Cesare Abba, n. 8, presso il quale elegge domicilio, anche telematico, giusta procura con atto congiunto alla busta telematica di deposito;
parte istante al patrocinio a spese dello Stato, giusta PEC di avvenuta consegna della Domanda di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rovereto recante data 18 giugno 2025
RICORRENTE contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CP_1
ROVERETO
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di nata in [...] il Persona_1
06.10.2007, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Madruzzo di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 6, Parte I,
Serie A, Anno 2007, registro del già Comune di Calavino, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome
« , » in luogo di « , provvedendo alle Per_2 Per_3 Per_1
conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Pag. 2 di 11 Madruzzo;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER PARTE CONVENUTA (P.M.): “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato al P.M., Persona_1
inizialmente come sopra rappresentato e a decorrere dal raggiungimento della maggiore età in proprio, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile ) e al nome (da a Per_1
. A fondamento delle proprie richieste ha allegato: che Persona_4
non è persona coniugata, è priva di prole ed è di cittadinanza italiana;
di aver sentito sino dall'infanzia una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità; che fin dall'infanzia dimostrava una temperanza diversa da quella dei propri coetanei, manifestandosi comportamenti tali da dimostrare un'incongruenza di genere, avendo piacere a giocare con le bambole, a vestirsi da principessa, a guardare film e cartoni animali realizzati per un pubblico prettamente femminile;
a partire dalla fase della pubertà e dalle prime manifestazioni dei propri caratteri sessuali secondari, si riconosceva sempre meno nel proprio corpo, con conseguente crescita di un disagio psicologico;
che percepiva, a partire da quei momenti la necessità e il desiderio di sviluppare caratteri sessuali di tipo femminile;
che nel corso della frequentazione delle scuole medie a causa della sua condizione personale era stata soggetta ad episodi di bullismo;
che, sempre più convinta della propria identità femminile, nel 2020 iniziava a esternare la
Pag. 3 di 11 sua scelta di genere con la famiglia facendo coming out in ambito familiare;
che contestualmente dietro consiglio della famiglia, si rivolgeva a dei professionisti con cui iniziava ad elaborare la propria condizione di disforia;
conseguentemente iniziava a dichiarare la propria condizione anche agli amici più stretti , dimostratisi da subito comprensivi;
nel 2022 la scuola ammetteva per la parte ricorrente l'attivazione della carriera alias certificando l'identificazione femminile della parte ricorrente sotto ogni aspetto sociale ( cfr. relazione scolastica doc. 3 allegato al ricorso); il
25.2.2022 decideva di rivolgersi a uno psicologo e uno psichiatra, con cui iniziava un percorso di elaborazione della propria disforia di genere;
la psicologa redigeva relazione dd.
1.12.2023 in cui escludeva Testimone_1
la sussistenza di evidenze cliniche e concludeva nel senso che l'avvio di una terapia ormonale sostitutiva avrebbe influito positivamente sul benessere personale e sociale del paziente. (doc. n. 4 allegato al ricorso); che l'8.1.2024 aveva avvio il primo piano terapeutico endocrinologico, con successiva assunzione di ormone steroideo ad azione antiandrogena, come prescritto dal dott. (doc. n. 5 allegato al ricorso); che il Persona_5
17.4.2024 ( doc. 6 allegato al ricorso) si avviava anche la terapia femminilizzante con somministrazione dell'ormone estradiolo;
che si registrava un positivo compenso funzionale della terapia ( relazione all.7 al ricorso); che a distanza di un anno alla terapia la parte ricorrente vive in modo più consapevole e sereno il suo percorso ed in ogni ambito è riconosciuta rispettata come , compreso nei principali social Per_2
network ( doc. 8 allegato al ricorso) e nelle dimensioni familiare, sociale , scolastico/lavorativa ( doc. 9 allegato al ricorso); che il percorso così condotto, così come il riconoscimento sociale della propria identità di
Pag. 4 di 11 genere, l'ha portata finalmente a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo;
che ciononostante, il malessere si ripresenta nel momento in cui le viene richiesto di esibire i documenti di identità, in quanto contrastanti con il proprio aspetto esteriore e la propria percezione di sé; di non escludere interventi di tipo chirurgico nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente. All'udienza del 12.11.2025, si procedeva all'interrogatorio libero della parte, la quale si riportava al contenuto del ricorso e confermava “ho iniziato il percorso con la terapia ormonale ed è stato un passaggio significativo e ora devo dire che mi sento molto meglio.
Attualmente lavoro come parrucchiera e sul luogo di lavoro mi trovo bene e sono accettata”. Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
2. Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dalla parte ttrice vada accolta alla luce delle emergenze degli atti. Il problema da affrontare è quello legato alla possibilità di procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011. In merito occorre premettere che la Corte di Cassazione con sentenza n.
15138/2015 ha affermato che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
Pag. 5 di 11 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta
Pag. 6 di 11 delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale
Pag. 7 di 11 (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”. Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale. Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà
e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere
(determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato. Nel caso in questione risulta provato che all'attrice è stata diagnosticata “disforia di genere” (doc. 4 allegato al ricorso ) e che ha intrapreso fin dall'anno 2024 una terapia ormonale (doc. 5 allegato al ricorso), i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il
Giudice ha dato atto nel corso dell'interrogatorio della ricorrente che la stessa ha atteggiamenti, aspetto esteriore e movenze femminili.
L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari della parte attrice, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso. Si può, quindi, dire che la parte attrice ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso
Pag. 8 di 11 femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitole nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso e si ordina all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Madruzzo (TN) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
3. Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “ Per_4
“in luogo di “ . Anche tale domanda merita
[...] Per_1
accoglimento. Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda da ultimo
Tribunale di Napoli Nord 17.11. 2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale. Nel caso di specie, si riconosce il diritto della parte attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da ” a ”. Va ricordato, infine, che la Corte Per_1 Parte_3
costituzionale (sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
Pag. 9 di 11 intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere
«compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà della parte attrice, nonostante la giovane età della stessa e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un
«percorso di transizione già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica. Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente,
Pag. 10 di 11 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Madruzzo di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 6, Parte I, Serie A, Anno 2007, registro del già
Comune di Calavino, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di
«maschile» e quale prenome « » in luogo di Parte_3
« , provvedendo alle conferenti annotazioni. Per_1
Così è deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giulio Adilardi
Pag. 11 di 11