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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14429/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a IA (BS), presso lo studio dell'Avv. REGHENZANI
MARCO, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. gli ex conviventi vivranno separati, liberi entrambi di fissare ove credano la propria residenza e di condurre una vita tra essi indipendente, salvo l'adempimento dei doveri genitoriali;
2. L'abitazione di IA (BS) in XXIV Maggio n. 63, verrà abitata dalla signora Parte_1 tutti gli arredi e corredi attuali rimarranno nell'abitazione e alla stessa verrà intestato il contratto di affitto ora intestato ad entrambi.
3. Dalla data di intestazione del contratto di locazione alla sig.ra il canone di Parte_1
locazione verrà interamente sostenuto esclusivamente dalla stessa;
4. Riguardo ai beni mobili registrati, si dà atto che gli attuali mezzi sono e restano intestati agli attuali proprietari;
5. I genitori concordano sull'affidamento condiviso dei figli, ovvero affidati ad entrambi in genitori, con collocazione presso la madre che continuerà ad abitare presso l'attuale residenza. La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita del figlio quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero).
6. figli avranno collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, con facoltà per entrambi i genitori di tenerli con loro secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
a) a fine settimana alterni dal primo pomeriggio del sabato, andando a prenderlo a casa del genitore verso le ore 14.00, riaccompagnandolo a casa del genitore la domenica sera alle ore 21.00 circa;
b) una sera alla settimana, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo tra i genitori), dalle ore 19.00 e con pernottamento presso il genitore che il mattino successivo, durante il periodo scolastico, le porterà a scuola mentre, durante il periodo di ferie estive, le riaccompagnerà a casa del genitore;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale
o quello di Capodanno (il figlio , quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno);
d) per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; e) per una settimana (intesa quale 7 giorni consecutivi) ed ulteriori 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di ferie estive del padre e/o madre {settimane da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno). In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, il figlio starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro.
7. le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra i genitori ed il figlio, ferma restando la facoltà dei medesimi di far loro visita e di tenerle con loro ogniqualvolta gli sia possibile, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e sportivi del figlio stesso;
8. Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 22 del mese, un assegno ordinario di mantenimento di euro 3.0000,00 (Tremila/00 euro) mensili.
9. Per ogni altra regolamentazione delle spese straordinarie costituisce riferimento il protocollo per la Famiglia del Tribunale qui adito.
10. Gli attori danno atto di aver diviso concordemente i bene acquistati in comune;
11. Gli attori si danno reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale, non avendo, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. Gli attori prestano il reciproco assenso al rinnovo / rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio, anche con l'inclusione dei figli minori.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2017, dalla quale sono nati i figli in data 25.1.2020 e il 24.2.2021 e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono Per_1 Per_2 rivolti all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di entrambi i figli, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto ai rapporti personali genitori- figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14429/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a IA (BS), presso lo studio dell'Avv. REGHENZANI
MARCO, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. gli ex conviventi vivranno separati, liberi entrambi di fissare ove credano la propria residenza e di condurre una vita tra essi indipendente, salvo l'adempimento dei doveri genitoriali;
2. L'abitazione di IA (BS) in XXIV Maggio n. 63, verrà abitata dalla signora Parte_1 tutti gli arredi e corredi attuali rimarranno nell'abitazione e alla stessa verrà intestato il contratto di affitto ora intestato ad entrambi.
3. Dalla data di intestazione del contratto di locazione alla sig.ra il canone di Parte_1
locazione verrà interamente sostenuto esclusivamente dalla stessa;
4. Riguardo ai beni mobili registrati, si dà atto che gli attuali mezzi sono e restano intestati agli attuali proprietari;
5. I genitori concordano sull'affidamento condiviso dei figli, ovvero affidati ad entrambi in genitori, con collocazione presso la madre che continuerà ad abitare presso l'attuale residenza. La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita del figlio quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero).
6. figli avranno collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, con facoltà per entrambi i genitori di tenerli con loro secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
a) a fine settimana alterni dal primo pomeriggio del sabato, andando a prenderlo a casa del genitore verso le ore 14.00, riaccompagnandolo a casa del genitore la domenica sera alle ore 21.00 circa;
b) una sera alla settimana, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo tra i genitori), dalle ore 19.00 e con pernottamento presso il genitore che il mattino successivo, durante il periodo scolastico, le porterà a scuola mentre, durante il periodo di ferie estive, le riaccompagnerà a casa del genitore;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale
o quello di Capodanno (il figlio , quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno);
d) per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; e) per una settimana (intesa quale 7 giorni consecutivi) ed ulteriori 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di ferie estive del padre e/o madre {settimane da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno). In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, il figlio starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro.
7. le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra i genitori ed il figlio, ferma restando la facoltà dei medesimi di far loro visita e di tenerle con loro ogniqualvolta gli sia possibile, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e sportivi del figlio stesso;
8. Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 22 del mese, un assegno ordinario di mantenimento di euro 3.0000,00 (Tremila/00 euro) mensili.
9. Per ogni altra regolamentazione delle spese straordinarie costituisce riferimento il protocollo per la Famiglia del Tribunale qui adito.
10. Gli attori danno atto di aver diviso concordemente i bene acquistati in comune;
11. Gli attori si danno reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale, non avendo, quindi, più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. Gli attori prestano il reciproco assenso al rinnovo / rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio, anche con l'inclusione dei figli minori.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2017, dalla quale sono nati i figli in data 25.1.2020 e il 24.2.2021 e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono Per_1 Per_2 rivolti all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di entrambi i figli, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto ai rapporti personali genitori- figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209