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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2024, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria BUDETTA presidente dott.ssa Elena FULGENZI consigliere dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50200 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 discussa all'udienza del 5 maggio 2023 e vertente
TRA
(in proprio e nella qualità di ex socio ed ex amministratore Parte_1 della ) e (in Organizzazione_1 CP_1 proprio e nella qualità di ex socio della Organizzazione_1
)
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Fabio De Angelis e dall'avv. Claudia Luccioni
RECLAMANTI
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio
RECLAMATA
1 NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
Organizzazione_1
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
MOTIVI DELLA DECISIONE
(dichiarando di agire sia in proprio che nella qualità di ex socio ed Parte_1 ex amministratore della ) e Organizzazione_1
(dichiarando di agire sia in proprio che nella qualità di ex socio della CP_1 [...]
) hanno proposto reclamo avverso la Organizzazione_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 1/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, su istanza dell' . Organizzazione_1 Controparte_3
I reclamanti hanno dedotto al riguardo che:
a) la ha cessato ogni attività alla data del 31 dicembre 2021 ed è stata Org_1 cancellata dal registro delle imprese il 17 gennaio 2022: la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale - emessa il 17 gennaio 2023 - è stata quindi resa oltre un anno dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese;
b) il Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale della presentata dall' e Org_1 Controparte_3 ha trasmesso il fascicolo al Tribunale di Civitavecchia competente per territorio, il quale ha erroneamente ritenuto di potere riattivare il procedimento su impulso d'ufficio, in assenza di qualsiasi attività d'impulso della creditrice istante, che avrebbe avuto l'onere di presentare un ricorso in riassunzione per attivare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale;
c) la sentenza è nulla perché resa in violazione del contraddittorio, avendo il tribunale abbreviato il termine di comparizione delle parti senza motivare adeguatamente le ragioni del provvedimento;
d) al fine di accertare il possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI, il tribunale avrebbe dovuto considerare soltanto i ricavi relativi alle annualità
2022, 2021, 2020, mentre il superamento della soglia dei ricavi è stato accertato a ritroso fino
2 all'esercizio 2019:
e) il provvedimento impugnato è illegittimo perché emesso senza che sia stata disposta l'audizione personale del liquidatore della società ( ) e della socia Parte_1 Pt_2
, che ne avevano fatto espressa richiesta;
[...]
f) il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale per carenza d'interesse, in quanto la società non opera più dal 17 gennaio 2022 e non risulta intestataria di beni mobili o immobili, sì che nessuna utilità in termini liquidatori deriva dall'apertura della liquidazione giudiziale.
La reclamante ha concluso domandando l'annullamento e comunque la revoca della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l' , domandando il rigetto Controparte_2 del reclamo.
La Curatela della liquidazione giudiziale della Organizzazione_1
non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Il primo motivo di reclamo è infondato.
Premesso che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore (art. 33, comma 1, CCI) e che la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese (art. 33, comma 2, CCI), si osserva che la cancellazione produce effetto da quando è stata iscritta nel registro, salvo che si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza in data anteriore (art. 2193, primo comma, c.c.).
Poiché nel caso di specie la cancellazione della è stata iscritta nel registro Org_1 delle imprese il 24 gennaio 2022, è da tale data che decorreva il termine di un anno per l'apertura della liquidazione giudiziale della società (avvenuta con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2023).
I reclamanti sostengono che ai fini del rispetto del termine annuale non si deve avere riguardo alla data in cui la cancellazione della società è stata iscritta nel registro delle imprese
(24 gennaio 2022), ma alla diversa data in cui la ha comunicato a mezzo p.e.c. Org_1 all' di aver cessato l'attività d'impresa (17 gennaio 2022). Controparte_2
La tesi non può essere accolta, perché la comunicazione di cessazione dell'attività
d'impresa fatta all' non può produrre alcun effetto nei confronti Controparte_2 dell' (che ha proposto la domanda di apertura della Controparte_3 liquidazione giudiziale della ), a quale è un ente strumentale dell' Org_1 CP_2
, istituito con apposita norma di legge (art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre
[...]
2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), che mantiene una propria autonomia soggettiva, organizzativa e operativa rispetto all'ente impositore.
Si osserva in ogni caso che – quand'anche si volesse accedere alla tesi dei reclamanti, secondo cui il termine di un anno si deve calcolare a decorrere dal 17 gennaio 2022, data della comunicazione della cessazione dell'attività d'impresa - nondimeno alla data in cui è stata
3 emessa la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Org_1
(17 gennaio 2023) non era ancora decorso un anno dalla data in cui la società aveva comunicato all' di aver cessato l'attività d'impresa (17 gennaio 2022), Controparte_2 posto che ai sensi dell'art. 155, secondo comma, c.p.c. il termine di un anno va computato osservando il calendario comune, in base al quale il termine per pronunciare la sentenza scadeva proprio il giorno in cui la sentenza è stata pubblicata (17 gennaio 2023).
Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.
L'art. 29 CCI stabilisce che, qualora il tribunale adìto per l'apertura della liquidazione giudiziale abbia dichiarato la propria incompetenza, trasmette l'ordinanza d'incompetenza e gli atti del procedimento al tribunale dichiarato competente (comma 1) il quale “dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti” (comma 2).
La disciplina della declaratoria d'incompetenza e dei suoi effetti è all'evidenza una disciplina speciale rispetto a quella regolata dal codice di rito (che prevede espressamente un onere di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a pena di estinzione del processo: art. 50 c.p.c.) ed è tutta costruita sulla prosecuzione del procedimento su impulso d'ufficio (trasmissione degli atti al tribunale dichiarato competente, il quale dispone la prosecuzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti).
È dunque corretta la decisione del Tribunale di Civitavecchia di dare ulteriore impulso al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della , avviato Org_1 dall' con il deposito dell'istanza davanti al Tribunale di Controparte_3
Roma.
Anche il terzo motivo di reclamo è infondato.
Il tribunale ha ridotto il termine a comparire delle parti avvalendosi dei poteri all'uopo previsti dall'art. 41, comma 3, CCI e motivando la propria decisione col fatto che “la società resistente è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 24.01.2022”. Org_ La decisione non appare in alcun modo lesiva del diritto di difesa della resistente
(avuto riguardo al fatto che il termine a comparire è stato ridotto di un solo giorno
[...] rispetto a quello minimo di 15 giorni previsto dall'art. 41, comma 2, CCI e tenuto conto del fatto che i reclamanti non hanno indicato in che modo la riduzione del termine a comparire avrebbe limitato l'esercizio del diritto di difesa) ed è adeguatamente motivata (giacché il riferimento alla risalente data di cancellazione dal registro delle imprese non poteva che significare che la riduzione del termine a comparire serviva a consentire l'utile esercizio dell'azione diretta a far dichiarare l'apertura della liquidazione della società).
Anche il quarto motivo di reclamo è infondato.
L'art. 2, comma 1, lett. d) CCI stabilisce che può essere considerata impresa minore (al fine di escludere la liquidazione giudiziale: art. 121 CCI) l'impresa che abbia conseguito ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Poiché nel caso di specie l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata
4 presentata nel 2002, il tribunale ha correttamente accertato i ricavi conseguiti negli esercizi
2019, 2020, 2021, giungendo in tal modo ad escludere la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa minore.
Anche il quinto motivo di reclamo è infondato.
I reclamanti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché emessa senza che il tribunale abbia disposto l'audizione personale dei soci e del legale rappresentante della società, benché “la normativa in materia qualifica l'udienza innanzi allo stesso di comparizione delle parti e quindi di presenza fisica del soggetto legale rappresentante della società resistente”.
Si osserva al riguardo che l'art. 41 CCI, nel regolare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, non prevede affatto la comparizione personale delle parti davanti al collegio (o davanti al relatore) e tanto meno l'audizione personale del debitore, che costituisce una mera facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice (“il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti”: art. 41, comma 6, CCI).
Nel caso di specie il collegio ha ritenuto che l'audizione personale delle parti fosse superflua, motivando la propria decisione col fatto che la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale si ricavava già dalla documentazione depositata dalle parti.
È infine infondato anche il sesto motivo di reclamo.
I reclamanti reiterano l'eccezione di carenza di interesse all'apertura della liquidazione giudiziale riproponendo argomenti già esaurientemente esaminati e respinti dal tribunale, con motivazioni che questa Corte condivide e fa proprie, essendo al riguardo sufficiente osservare che:
a) l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società che abbia cessato le proprie attività è espressamente prevista dall'art. 33 CCI;
b) l'accertamento dell'esistenza dell'attivo è atto successivo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, come si evince chiaramente dagli artt. 209 e 233 CCI (che consentono al tribunale di chiudere la procedura di liquidazione giudiziale se risulta la mancanza di attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo è infondato e va integralmente respinto.
Alla soccombenza dei reclamanti segue la loro condanna – in solido - al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da e da avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 1/2023;
2) condanna i reclamanti – in solido tra loro - al pagamento delle spese processuali in favore dell' , liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre Controparte_3
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Mariarosaria BUDETTA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria BUDETTA presidente dott.ssa Elena FULGENZI consigliere dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50200 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 discussa all'udienza del 5 maggio 2023 e vertente
TRA
(in proprio e nella qualità di ex socio ed ex amministratore Parte_1 della ) e (in Organizzazione_1 CP_1 proprio e nella qualità di ex socio della Organizzazione_1
)
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Fabio De Angelis e dall'avv. Claudia Luccioni
RECLAMANTI
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio
RECLAMATA
1 NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
Organizzazione_1
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
MOTIVI DELLA DECISIONE
(dichiarando di agire sia in proprio che nella qualità di ex socio ed Parte_1 ex amministratore della ) e Organizzazione_1
(dichiarando di agire sia in proprio che nella qualità di ex socio della CP_1 [...]
) hanno proposto reclamo avverso la Organizzazione_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 1/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, su istanza dell' . Organizzazione_1 Controparte_3
I reclamanti hanno dedotto al riguardo che:
a) la ha cessato ogni attività alla data del 31 dicembre 2021 ed è stata Org_1 cancellata dal registro delle imprese il 17 gennaio 2022: la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale - emessa il 17 gennaio 2023 - è stata quindi resa oltre un anno dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese;
b) il Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale della presentata dall' e Org_1 Controparte_3 ha trasmesso il fascicolo al Tribunale di Civitavecchia competente per territorio, il quale ha erroneamente ritenuto di potere riattivare il procedimento su impulso d'ufficio, in assenza di qualsiasi attività d'impulso della creditrice istante, che avrebbe avuto l'onere di presentare un ricorso in riassunzione per attivare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale;
c) la sentenza è nulla perché resa in violazione del contraddittorio, avendo il tribunale abbreviato il termine di comparizione delle parti senza motivare adeguatamente le ragioni del provvedimento;
d) al fine di accertare il possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCI, il tribunale avrebbe dovuto considerare soltanto i ricavi relativi alle annualità
2022, 2021, 2020, mentre il superamento della soglia dei ricavi è stato accertato a ritroso fino
2 all'esercizio 2019:
e) il provvedimento impugnato è illegittimo perché emesso senza che sia stata disposta l'audizione personale del liquidatore della società ( ) e della socia Parte_1 Pt_2
, che ne avevano fatto espressa richiesta;
[...]
f) il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale per carenza d'interesse, in quanto la società non opera più dal 17 gennaio 2022 e non risulta intestataria di beni mobili o immobili, sì che nessuna utilità in termini liquidatori deriva dall'apertura della liquidazione giudiziale.
La reclamante ha concluso domandando l'annullamento e comunque la revoca della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l' , domandando il rigetto Controparte_2 del reclamo.
La Curatela della liquidazione giudiziale della Organizzazione_1
non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Il primo motivo di reclamo è infondato.
Premesso che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore (art. 33, comma 1, CCI) e che la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese (art. 33, comma 2, CCI), si osserva che la cancellazione produce effetto da quando è stata iscritta nel registro, salvo che si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza in data anteriore (art. 2193, primo comma, c.c.).
Poiché nel caso di specie la cancellazione della è stata iscritta nel registro Org_1 delle imprese il 24 gennaio 2022, è da tale data che decorreva il termine di un anno per l'apertura della liquidazione giudiziale della società (avvenuta con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2023).
I reclamanti sostengono che ai fini del rispetto del termine annuale non si deve avere riguardo alla data in cui la cancellazione della società è stata iscritta nel registro delle imprese
(24 gennaio 2022), ma alla diversa data in cui la ha comunicato a mezzo p.e.c. Org_1 all' di aver cessato l'attività d'impresa (17 gennaio 2022). Controparte_2
La tesi non può essere accolta, perché la comunicazione di cessazione dell'attività
d'impresa fatta all' non può produrre alcun effetto nei confronti Controparte_2 dell' (che ha proposto la domanda di apertura della Controparte_3 liquidazione giudiziale della ), a quale è un ente strumentale dell' Org_1 CP_2
, istituito con apposita norma di legge (art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre
[...]
2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), che mantiene una propria autonomia soggettiva, organizzativa e operativa rispetto all'ente impositore.
Si osserva in ogni caso che – quand'anche si volesse accedere alla tesi dei reclamanti, secondo cui il termine di un anno si deve calcolare a decorrere dal 17 gennaio 2022, data della comunicazione della cessazione dell'attività d'impresa - nondimeno alla data in cui è stata
3 emessa la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Org_1
(17 gennaio 2023) non era ancora decorso un anno dalla data in cui la società aveva comunicato all' di aver cessato l'attività d'impresa (17 gennaio 2022), Controparte_2 posto che ai sensi dell'art. 155, secondo comma, c.p.c. il termine di un anno va computato osservando il calendario comune, in base al quale il termine per pronunciare la sentenza scadeva proprio il giorno in cui la sentenza è stata pubblicata (17 gennaio 2023).
Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.
L'art. 29 CCI stabilisce che, qualora il tribunale adìto per l'apertura della liquidazione giudiziale abbia dichiarato la propria incompetenza, trasmette l'ordinanza d'incompetenza e gli atti del procedimento al tribunale dichiarato competente (comma 1) il quale “dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti” (comma 2).
La disciplina della declaratoria d'incompetenza e dei suoi effetti è all'evidenza una disciplina speciale rispetto a quella regolata dal codice di rito (che prevede espressamente un onere di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a pena di estinzione del processo: art. 50 c.p.c.) ed è tutta costruita sulla prosecuzione del procedimento su impulso d'ufficio (trasmissione degli atti al tribunale dichiarato competente, il quale dispone la prosecuzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti).
È dunque corretta la decisione del Tribunale di Civitavecchia di dare ulteriore impulso al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della , avviato Org_1 dall' con il deposito dell'istanza davanti al Tribunale di Controparte_3
Roma.
Anche il terzo motivo di reclamo è infondato.
Il tribunale ha ridotto il termine a comparire delle parti avvalendosi dei poteri all'uopo previsti dall'art. 41, comma 3, CCI e motivando la propria decisione col fatto che “la società resistente è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 24.01.2022”. Org_ La decisione non appare in alcun modo lesiva del diritto di difesa della resistente
(avuto riguardo al fatto che il termine a comparire è stato ridotto di un solo giorno
[...] rispetto a quello minimo di 15 giorni previsto dall'art. 41, comma 2, CCI e tenuto conto del fatto che i reclamanti non hanno indicato in che modo la riduzione del termine a comparire avrebbe limitato l'esercizio del diritto di difesa) ed è adeguatamente motivata (giacché il riferimento alla risalente data di cancellazione dal registro delle imprese non poteva che significare che la riduzione del termine a comparire serviva a consentire l'utile esercizio dell'azione diretta a far dichiarare l'apertura della liquidazione della società).
Anche il quarto motivo di reclamo è infondato.
L'art. 2, comma 1, lett. d) CCI stabilisce che può essere considerata impresa minore (al fine di escludere la liquidazione giudiziale: art. 121 CCI) l'impresa che abbia conseguito ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Poiché nel caso di specie l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è stata
4 presentata nel 2002, il tribunale ha correttamente accertato i ricavi conseguiti negli esercizi
2019, 2020, 2021, giungendo in tal modo ad escludere la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa minore.
Anche il quinto motivo di reclamo è infondato.
I reclamanti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché emessa senza che il tribunale abbia disposto l'audizione personale dei soci e del legale rappresentante della società, benché “la normativa in materia qualifica l'udienza innanzi allo stesso di comparizione delle parti e quindi di presenza fisica del soggetto legale rappresentante della società resistente”.
Si osserva al riguardo che l'art. 41 CCI, nel regolare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, non prevede affatto la comparizione personale delle parti davanti al collegio (o davanti al relatore) e tanto meno l'audizione personale del debitore, che costituisce una mera facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice (“il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti”: art. 41, comma 6, CCI).
Nel caso di specie il collegio ha ritenuto che l'audizione personale delle parti fosse superflua, motivando la propria decisione col fatto che la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale si ricavava già dalla documentazione depositata dalle parti.
È infine infondato anche il sesto motivo di reclamo.
I reclamanti reiterano l'eccezione di carenza di interesse all'apertura della liquidazione giudiziale riproponendo argomenti già esaurientemente esaminati e respinti dal tribunale, con motivazioni che questa Corte condivide e fa proprie, essendo al riguardo sufficiente osservare che:
a) l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società che abbia cessato le proprie attività è espressamente prevista dall'art. 33 CCI;
b) l'accertamento dell'esistenza dell'attivo è atto successivo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, come si evince chiaramente dagli artt. 209 e 233 CCI (che consentono al tribunale di chiudere la procedura di liquidazione giudiziale se risulta la mancanza di attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo è infondato e va integralmente respinto.
Alla soccombenza dei reclamanti segue la loro condanna – in solido - al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da e da avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare n. 1/2023;
2) condanna i reclamanti – in solido tra loro - al pagamento delle spese processuali in favore dell' , liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre Controparte_3
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Mariarosaria BUDETTA
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