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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2024, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14597/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVANI Parte_1 C.F._1
ROSSANA, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 46 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVANI ROSSANA
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVANI Parte_2 C.F._2
ROSSANA, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE N. 46 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVANI ROSSANA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato in data 08.11.2023; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a ER (Bo), il 26.08.2006, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte 2, Serie A, anno 2006; rilevato, altresì, che dalla loro unione sono nati tre figli: (08.04.2005), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
(24.10.2011) e (11.12.2013); Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 vista la sentenza di separazione consensuale con trasferimento immobiliare n. 819/2024, pubblicata il
14.03.2024, che omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite personalmente le parti all'udienza del 08.10.2024, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando di non volersi riconciliare;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con legge n.
54/2006; visto il parere favorevole del PM visto l'art. 473bis.51 c. 4 e seguenti c.p.c
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], Bo, il 27.06.1981) Parte_2
e
(nato a [...], Bo, il 08.01.1974) Parte_1 unitisi in matrimonio a ER (Bo), il 26.08.2006, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte 2, Serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i figli minori, e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troveranno i figli al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
- i figli minori sono collocati prevalentemente presso la dimora materna
- i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta, durante il periodo di permanenza dei ragazzi presso le rispettive abitazioni
- il padre contribuirà alle spese straordinarie necessarie per i figli, indicate nel Protocollo del
Tribunale di Bologna, che si intende integralmente trascritto, versando mensilmente su conto cointestato la soma di € 2.000
- il padre potrà vedere i figli minori quando lo desideri, accordandosi direttamente con i ragazzi e in ogni caso: un pomeriggio durante la settimana e due weekend alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina.
pagina 2 di 3 Le vacanze estive e le festività verranno anch'esse concordate di volta in volta, sempre in modo che venga garantita una equa alternanza tra i genitori.
Per la gestione degli impegni quotidiani dei figli, i genitori si sono accordati come riportato nel piano genitoriali.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14597/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVANI Parte_1 C.F._1
ROSSANA, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 46 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVANI ROSSANA
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVANI Parte_2 C.F._2
ROSSANA, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE N. 46 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVANI ROSSANA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato in data 08.11.2023; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a ER (Bo), il 26.08.2006, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte 2, Serie A, anno 2006; rilevato, altresì, che dalla loro unione sono nati tre figli: (08.04.2005), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
(24.10.2011) e (11.12.2013); Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 vista la sentenza di separazione consensuale con trasferimento immobiliare n. 819/2024, pubblicata il
14.03.2024, che omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite personalmente le parti all'udienza del 08.10.2024, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando di non volersi riconciliare;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con legge n.
54/2006; visto il parere favorevole del PM visto l'art. 473bis.51 c. 4 e seguenti c.p.c
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], Bo, il 27.06.1981) Parte_2
e
(nato a [...], Bo, il 08.01.1974) Parte_1 unitisi in matrimonio a ER (Bo), il 26.08.2006, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte 2, Serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i figli minori, e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troveranno i figli al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
- i figli minori sono collocati prevalentemente presso la dimora materna
- i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta, durante il periodo di permanenza dei ragazzi presso le rispettive abitazioni
- il padre contribuirà alle spese straordinarie necessarie per i figli, indicate nel Protocollo del
Tribunale di Bologna, che si intende integralmente trascritto, versando mensilmente su conto cointestato la soma di € 2.000
- il padre potrà vedere i figli minori quando lo desideri, accordandosi direttamente con i ragazzi e in ogni caso: un pomeriggio durante la settimana e due weekend alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina.
pagina 2 di 3 Le vacanze estive e le festività verranno anch'esse concordate di volta in volta, sempre in modo che venga garantita una equa alternanza tra i genitori.
Per la gestione degli impegni quotidiani dei figli, i genitori si sono accordati come riportato nel piano genitoriali.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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