CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 220/2025 R.G.A di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.7640/2025 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte d'appello n. 323/ 2020 promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Reggio Emilia via della Previdenza Sociale n. 7 presso e nello studio dell'avv. Federica Malvezzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'Avvocatura della sede distrettuale di rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data 22 marzo Persona_1
2024 rep n. 7313
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Controparte_3
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Casarano (LE) via Roma n.13 presso e nello studio dell'avv. Maria Elena Palese
1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CP_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso in riassunzione depositato in data 08/04/2025 Parte_1 riassumeva davanti alla presente Corte d'appello il giudizio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7640/2025 con cui veniva cassata con rinvio la sentenza di questa Corte n. 323/2020.
Nel ricorso in riassunzione dopo aver richiamato l'iter processuale Parte_1 che aveva portato alla pronuncia della Suprema Corte, deduceva che il diritto dell' di esigere le somme richieste, a mezzo Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 09520169002621031, per la parte relativa ai ruoli emessi dall' , ovvero con riferimento alle cartelle n. 095 2000 CP_2
0043287708 e 095 2002 0035442211 doveva ritenersi prescritto a seguito del decorso del termine quinquennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1210/2010, avvenuto in data
8.03.2011, non essendo applicabile, come confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, L.
147/2013.
Evidenziava, infatti, che detta norma riguardava la riscossione dei ruoli, di cui all'art. 1, comma 618, L. 147/2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e che era stata dettata al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il
31 maggio 2014, prevedendo la sospensione della riscossione dei carichi fino al
15 giugno 2014, nonché la sospensione dei termini di prescrizione per il medesimo periodo e che dalla stessa erano escluse le somme dovute agli enti previdenziali.
2 Deduceva, quindi, che, non essendovi stata alcuna sospensione della prescrizione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento da parte di
Equitalia, avvenuta in data 20.10.2016, il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995 era già maturato, tenuto conto che erano già decorsi 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data 8.03.2011, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 8, comma
1, n. 3, di cui al D.L. 74/2012 (dal 20 maggio al 30 novembre 2012).
Affermava che, quindi, fosse fondata la propria domanda volta ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento 095 2016 90026210 31 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione Spa, per la parte di competenza del giudice del lavoro, ovvero con riguardo alle cartelle n. 095 2000 0043287708501 e n.
095 2002 00035442211501.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento nei suddette termini.
Si costituiva con memoria depositata in data 20 ottobre 2025
[...] ribadendo, nonostante la pronuncia della Corte di Controparte_3
Cassazione, la propria tesi relativa alla sussistenza della sospensione dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo che, accertata la legittimità del proprio operato, venisse dichiarata la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1 co 623 della legge n. CP_ 147/2013 in relazione ai crediti previdenziali con conseguente conferma della sentenza della Corte d'appello n.323/2020 e declaratoria di validità dell'avviso di intimazione n. 09520169002621031. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 28 ottobre 2025 dando atto di volersi attenere alla pronuncia della Suprema Corte e di avere dato già corso alle procedure per l'emissione dei relativi sgravi e annullamento dei relativi crediti.
Chiedeva, poi, di tenere conto nella regolamentazione delle spese di lite del procedimento del fatto che i crediti erano stati gestiti ed azionati dall'Agente di
Riscossione. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_4
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, rilevare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata in
3 cui è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ed in cui operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente e neppure le questioni rilevabili d'ufficio, che non siano state considerate dalla Corte
Suprema, possono essere dedotte o comunque esaminate (Cass. civ n.
24357/2023).
In particolare come precisato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 5137/2019): “La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra
l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.”
Tanto premesso si rileva che questa Corte d'appello è vincolata alla decisione della Suprema Corte e che, pertanto, la questione relativa alla sospensione della prescrizione non può più essere esaminata con la conseguenza che le difese di in merito devono essere disattese sulla base Controparte_3 dell'ordinanza della Suprema Corte.
Orbene la Suprema Corte in tale ordinanza ha chiaramente statuito che: “È invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 623 della legge n. 147 del 2013
e dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
3.1. Questa Corte ha chiarito infatti che “In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma CP_ 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma
618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello
Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione
4 agevolata in esso disciplinata.” (cfr. Cass. n. 7285 del 2024 e n.1893 del 2020).
3.2. L'art.1 comma 618 della legge n.147 del 2013 dispone che la definizione agevolata si applica ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre
2013”. Il successivo comma 623 poi stabilisce che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.” La sospensione della prescrizione di cui al citato comma 623 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (cfr. Cass. n. 1893 del 2020). Tuttavia, la definizione agevolata non si applica ai crediti previdenziali essendo riferita, come detto, a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e CP_ comuni e l' quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma. Ne consegue perciò che la sospensione della prescrizione ex art.1 comma 623 della legge n.147 del 2013 non può trovare applicazione al casso di specie e perciò la sentenza va cassata….”
Orbene prima dell'intimazione di pagamento n. 095 2016 90026210 31 notificata in data 20.10.2016 per cui è causa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, come pacificamente ritenuto dalle parti, è costituito dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1210/2010 pubblicata l'8 settembre 2010 passata in giudicato in data 8 marzo 2011 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato tra l'odierna ricorrente in riassunzione e Equitalia Emilia Nord spa a seguito della desistenza di quest'ultima nella procedura esecutiva immobiliare intentata nei confronti di Parte_1
Ne consegue, pertanto, che non sussistendo la suddetta sospensione, come deciso dalla Corte di Cassazione, è maturata la prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento n. 095 2000 0043287708501 e n. 095 2002 0035442211501 e, quindi, l'intimazione di pagamento deve essere annullata in relazione alle suddette cartelle di pagamento. CP_ Si osserva, del resto, che lo stesso ha dato atto di volersi attenere alla pronuncia della Suprema Corte e di aver dato inizio alle procedure di sgravio.
5 Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro deve essere annullata l'intimazione di pagamento n. 095 2016 90026210 31 000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 095 2000 0043287708501 e n. 095 2002
0035442211501 i cui crediti vanno dichiarati prescritti.
Stante la controvertibilità della questione giuridica, risultante anche dalle CP_ difformi pronunce di merito, devono essere compensate tra e e Parte_1
le spese giudiziali dei quattro gradi di giudizio Controparte_3 nella misura della metà. Le restanti spese dei quattro gradi di giudizio tra Pt_1
CP_ e e seguono la soccombenza e si
[...] Controparte_3 liquidano come in dispositivo.
Stante la contumacia di e il suo difetto di legittimazione passiva vanno CP_4 compensate le spese dei quattro gradi di giudizio tra la stessa e . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.220/2025 così provvede:
1) In riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro appellata annulla l'intimazione di pagamento n. 095 2016 90026210 31 000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 095 2000 0043287708501 e n. 095
2002 0035442211501 che dichiara prescritte CP_ 2) Condanna e in persona dei rispettivi Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore a rifondere a le spese dei quattro Parte_1 gradi di giudizio che liquida previa compensazione della metà nella restante somma di euro 3000,00 per compensi ed euro 21,50 per spese per il primo grado di giudizio, di euro 3000,00 per compensi ed euro 32,25 per il secondo grado di giudizio, di euro 1700,00 per compensi e CU (per la metà) per il giudizio di
Cassazione e di euro 3000,00 per compensi ed euro 21,50 per spese per il presente giudizio di rinvio
3) Compensa le spese dei quattro gradi di giudizio tra e Parte_1 CP_4
Così deciso in Bologna, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 220/2025 R.G.A di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.7640/2025 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte d'appello n. 323/ 2020 promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Reggio Emilia via della Previdenza Sociale n. 7 presso e nello studio dell'avv. Federica Malvezzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'Avvocatura della sede distrettuale di rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data 22 marzo Persona_1
2024 rep n. 7313
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Controparte_3
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Casarano (LE) via Roma n.13 presso e nello studio dell'avv. Maria Elena Palese
1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CP_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso in riassunzione depositato in data 08/04/2025 Parte_1 riassumeva davanti alla presente Corte d'appello il giudizio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7640/2025 con cui veniva cassata con rinvio la sentenza di questa Corte n. 323/2020.
Nel ricorso in riassunzione dopo aver richiamato l'iter processuale Parte_1 che aveva portato alla pronuncia della Suprema Corte, deduceva che il diritto dell' di esigere le somme richieste, a mezzo Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 09520169002621031, per la parte relativa ai ruoli emessi dall' , ovvero con riferimento alle cartelle n. 095 2000 CP_2
0043287708 e 095 2002 0035442211 doveva ritenersi prescritto a seguito del decorso del termine quinquennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1210/2010, avvenuto in data
8.03.2011, non essendo applicabile, come confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, L.
147/2013.
Evidenziava, infatti, che detta norma riguardava la riscossione dei ruoli, di cui all'art. 1, comma 618, L. 147/2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e che era stata dettata al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il
31 maggio 2014, prevedendo la sospensione della riscossione dei carichi fino al
15 giugno 2014, nonché la sospensione dei termini di prescrizione per il medesimo periodo e che dalla stessa erano escluse le somme dovute agli enti previdenziali.
2 Deduceva, quindi, che, non essendovi stata alcuna sospensione della prescrizione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento da parte di
Equitalia, avvenuta in data 20.10.2016, il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995 era già maturato, tenuto conto che erano già decorsi 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data 8.03.2011, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 8, comma
1, n. 3, di cui al D.L. 74/2012 (dal 20 maggio al 30 novembre 2012).
Affermava che, quindi, fosse fondata la propria domanda volta ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento 095 2016 90026210 31 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione Spa, per la parte di competenza del giudice del lavoro, ovvero con riguardo alle cartelle n. 095 2000 0043287708501 e n.
095 2002 00035442211501.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento nei suddette termini.
Si costituiva con memoria depositata in data 20 ottobre 2025
[...] ribadendo, nonostante la pronuncia della Corte di Controparte_3
Cassazione, la propria tesi relativa alla sussistenza della sospensione dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo che, accertata la legittimità del proprio operato, venisse dichiarata la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1 co 623 della legge n. CP_ 147/2013 in relazione ai crediti previdenziali con conseguente conferma della sentenza della Corte d'appello n.323/2020 e declaratoria di validità dell'avviso di intimazione n. 09520169002621031. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 28 ottobre 2025 dando atto di volersi attenere alla pronuncia della Suprema Corte e di avere dato già corso alle procedure per l'emissione dei relativi sgravi e annullamento dei relativi crediti.
Chiedeva, poi, di tenere conto nella regolamentazione delle spese di lite del procedimento del fatto che i crediti erano stati gestiti ed azionati dall'Agente di
Riscossione. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_4
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, rilevare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata in
3 cui è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ed in cui operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente e neppure le questioni rilevabili d'ufficio, che non siano state considerate dalla Corte
Suprema, possono essere dedotte o comunque esaminate (Cass. civ n.
24357/2023).
In particolare come precisato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 5137/2019): “La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra
l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.”
Tanto premesso si rileva che questa Corte d'appello è vincolata alla decisione della Suprema Corte e che, pertanto, la questione relativa alla sospensione della prescrizione non può più essere esaminata con la conseguenza che le difese di in merito devono essere disattese sulla base Controparte_3 dell'ordinanza della Suprema Corte.
Orbene la Suprema Corte in tale ordinanza ha chiaramente statuito che: “È invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 623 della legge n. 147 del 2013
e dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
3.1. Questa Corte ha chiarito infatti che “In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma CP_ 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma
618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello
Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione
4 agevolata in esso disciplinata.” (cfr. Cass. n. 7285 del 2024 e n.1893 del 2020).
3.2. L'art.1 comma 618 della legge n.147 del 2013 dispone che la definizione agevolata si applica ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre
2013”. Il successivo comma 623 poi stabilisce che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.” La sospensione della prescrizione di cui al citato comma 623 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (cfr. Cass. n. 1893 del 2020). Tuttavia, la definizione agevolata non si applica ai crediti previdenziali essendo riferita, come detto, a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e CP_ comuni e l' quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma. Ne consegue perciò che la sospensione della prescrizione ex art.1 comma 623 della legge n.147 del 2013 non può trovare applicazione al casso di specie e perciò la sentenza va cassata….”
Orbene prima dell'intimazione di pagamento n. 095 2016 90026210 31 notificata in data 20.10.2016 per cui è causa l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, come pacificamente ritenuto dalle parti, è costituito dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1210/2010 pubblicata l'8 settembre 2010 passata in giudicato in data 8 marzo 2011 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato tra l'odierna ricorrente in riassunzione e Equitalia Emilia Nord spa a seguito della desistenza di quest'ultima nella procedura esecutiva immobiliare intentata nei confronti di Parte_1
Ne consegue, pertanto, che non sussistendo la suddetta sospensione, come deciso dalla Corte di Cassazione, è maturata la prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento n. 095 2000 0043287708501 e n. 095 2002 0035442211501 e, quindi, l'intimazione di pagamento deve essere annullata in relazione alle suddette cartelle di pagamento. CP_ Si osserva, del resto, che lo stesso ha dato atto di volersi attenere alla pronuncia della Suprema Corte e di aver dato inizio alle procedure di sgravio.
5 Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro deve essere annullata l'intimazione di pagamento n. 095 2016 90026210 31 000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 095 2000 0043287708501 e n. 095 2002
0035442211501 i cui crediti vanno dichiarati prescritti.
Stante la controvertibilità della questione giuridica, risultante anche dalle CP_ difformi pronunce di merito, devono essere compensate tra e e Parte_1
le spese giudiziali dei quattro gradi di giudizio Controparte_3 nella misura della metà. Le restanti spese dei quattro gradi di giudizio tra Pt_1
CP_ e e seguono la soccombenza e si
[...] Controparte_3 liquidano come in dispositivo.
Stante la contumacia di e il suo difetto di legittimazione passiva vanno CP_4 compensate le spese dei quattro gradi di giudizio tra la stessa e . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.220/2025 così provvede:
1) In riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro appellata annulla l'intimazione di pagamento n. 095 2016 90026210 31 000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 095 2000 0043287708501 e n. 095
2002 0035442211501 che dichiara prescritte CP_ 2) Condanna e in persona dei rispettivi Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore a rifondere a le spese dei quattro Parte_1 gradi di giudizio che liquida previa compensazione della metà nella restante somma di euro 3000,00 per compensi ed euro 21,50 per spese per il primo grado di giudizio, di euro 3000,00 per compensi ed euro 32,25 per il secondo grado di giudizio, di euro 1700,00 per compensi e CU (per la metà) per il giudizio di
Cassazione e di euro 3000,00 per compensi ed euro 21,50 per spese per il presente giudizio di rinvio
3) Compensa le spese dei quattro gradi di giudizio tra e Parte_1 CP_4
Così deciso in Bologna, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6