Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01680/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 35 del 2020, proposto da:
- TO OL, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, rappresentata e difesa, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Lecce e presso la medesima domiciliata;
- la Regione Puglia e il Comune di Lecce, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del diniego prot. n. 6285 del 21.10.1985 dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Puglia al rilascio del nulla-osta in sanatoria ex lege n. 47/1985 quanto al vincolo forestale - idrogeologico relativo all’immobile sito in agro di Vernole, NCEU foglio n. 2, p.lla 242, ‘ex Zona Lecciso’, di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della SABAP intimata.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, preenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. OL è proprietario di un immobile abusivo, in atti indicato della tipologia ‘villetta’, ubicato nella ‘ex zona Lecciso’ del Comune di Vernole.
- in data 28 marzo 1986 egli ne chiedeva il condono ex lege n. 47/1985, previo rilascio del nulla-osta paesaggistico e forestale.
- con nota del 20 luglio 2018 il difensore del OL evidenziava al Comune come « nonostante … nel corso degli anni (quest’ultimo avesse) sempre ottemperato alle richieste istruttorie ricevute, a tutt’oggi non risulta che il menzionato procedimento di condono sia stato definito ed evaso in aperta violazione delle disposizioni di cui alla L. 47/1985 oltre che della L. 241/1990 ».
- con nota del 17 settembre successivo, quindi, il Comune di Vernole replicava nei sensi che seguono: « … si comunica che, come da verbale istruttorio dei tecnici incaricati all’esame della pratica, … il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria si concluderà con 1’acquisizione dei nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo Paesaggistico e Forestale, essendo la zona su cui insiste il fabbricato gravata da tali vincoli. Si avvisa che il parere della Soprintendenza e del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria ».
- con nota prot. n. AOO180/0062026 del 12 settembre 2018, intanto, la Regione Puglia aveva rivolto al OL una richiesta di integrazione documentale, da questi poi adempiuta in data 15 novembre 2018.
- dopo un ricorso ex art. 117 c.p.a., quindi, la stessa Regione Puglia, con nota del 23 ottobre 2019, faceva « presente che la Ditta ha già ottenuto diniego di concessione di nulla asta forestale con il provvedimento n. 6285/39 del 21/10/1985, che era seguito a richiesta del 2 settembre 1985 della medesima, richiesta presentata direttamente dalla Ditta in Ufficio con successivo ritiro del provvedimento citato da parte dalla stessa, tale era la procedura prima dell’istituzione dello sportello unico per l’edilizia comunale (art. 5 DPR 380/2001). Pertanto la richiesta A00_180_0058352 il 07/09/2018 non è procedibile essendo già stata evasa ».
- mediante un accesso agli atti del fascicolo de quo presente presso l’A.c. intimata, infine, il OL verificava l’esistenza della nota prot. n. 4275/ML del 30 maggio 1988 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Bari, a suo affermare mai comunicatagli, con cui era stato denegato il nulla-osta paesaggistico.
- veniva dunque proposto, avverso gli atti appena indicati, il presente ricorso, così articolato: violazione di legge e in particolare degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985; violazione della legge n. 1497/1939 e del PPTR della Puglia; erronea interpretazione; erronea presupposizione; violazione dei principi generali in subiecta materia ; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; carenza di motivazione; violazione del giusto e corretto procedimento; violazione dei precetti di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà e illogicità manifeste; disparità di trattamento.
2.- Osservato che il ricorrente contesta di aver mai avuto comunicazione degli atti in parola e sul punto l’Amministrazione non replica né comunque allega indicazioni specifiche, sicché il gravame va reputato tempestivo.
2.1 Osservato, quanto al vincolo idrogeologico, che:
- l’Amministrazione regionale, nel corso del 2018, svolgeva una specifica attività istruttoria, in tal senso coinvolgendo anche il ricorrente - il quale tra l’altro produceva una relazione tecnica .
- di tale istruttoria non teneva poi in alcun modo conto, limitandosi a richiamare la determinazione negativa n. 6285/39 del 21 ottobre 1985.
- anche da ciò astrattamente prescindendo, e non potendola reputare inoppugnabile perché, appunto, non v’è prova della sua conoscenza da parte del OL, la determinazione n. 6285/39 del 1985 in parola risulta comunque motivata in termini assolutamente inidonei, facendo solo riferimento alla presenza nella zona di una pineta realizzata con fondi pubblici ( aspetto, quest’ultimo, del tutto inconferente ) e richiamando per il resto, del tutto genericamente, la legge regionale n. 56 del 1980 (‘ Tutela ed uso del territorio ’), senza alcun riferimento specifico neppure agli articoli violati e con una valutazione del tutto scevra « da una concreta e compiuta verifica dell’incidenza delle opere sul vincolo in questione », verifica la quale invece andava invece compiuta « analizzando i concreti ed effettivi rischi per la stabilità del suolo e dell’equilibrio geologico o idraulico nella situazione concreta, mediante un corretto bilanciato esame della compatibilità e sostenibilità delle opere edilizie in questione con i valori che il vincolo de quo intende tutelare » (cfr. TAR Puglia Lecce, I, 13 dicembre 2016, n. 1850; v. anche TAR Puglia Lecce, II, 17 novembre 2021, n. 1660; I, 28 luglio 2022, n. 1313, I, 3 giugno 2022, n. 935 - pronunce tutte relative al Comune di Vernole).
2.2 Osservato inoltre, quanto al parere della Soprintendenza, che « il giudizio paesaggistico consta di un apprezzamento comparativo che nasce dal confronto dei contenuti del vincolo con tutte le circostanze di fatto relative all’intervento e al suo inserimento nel contesto circostante, in modo che la conferma o l’esclusione della compatibilità delle opere con i valori tutelati costituisca il frutto di un giudizio condotto sulla base di rilievi puntuali; il diniego dell’assenso paesaggistico non può, pertanto, fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l’uno e l’altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisate » (T.a.r. Sicilia Catania, I, 17 febbraio 2022, n. 501): in questa prospettiva il richiamo operato alle ‘ particolari caratteristiche ambientali della località ’ non risulta sufficiente a dare una compiuta rappresentazione, dalla quale sia possibile ricostruire tanto le premesse che l’ iter logico seguito, del percorso valutativo concluso con il giudizio finale.
3.- Ritenuto, dunque, che:
- gli atti impugnati sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione e debbono essere annullati, salva la riedizione - in conformità al dictum conformativo di questa pronuncia - del potere da parte della p.A.
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 35 del 2020 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | TO Pasca |
IL SEGRETARIO