Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4823 dell'anno 2023, avente per oggetto: pagamento compensi,
TRA (c.f. ), con l'Avv. Francesco Orlando, Parte_1 C.F._1 ricorrente
E (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 resistente – non costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che Avvocato, con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, Parte_1 introduceva un procedimento semplificato di cognizione, con il quale chiedeva la condanna di in qualità di erede di , al Controparte_1 Persona_1 pagamento della somma di € 2.116,10 (rectius € 2.661,10), ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal 31.05.2022 al soddisfo, a titolo competenze maturate per l'attività prestata in favore di deceduto in data 22.06.2021, nel Persona_1 procedimento di revoca/sostituzione dell'amministrazione di sostegno (iscritto al n. 2000086/2013 VG), aperta nei confronti del e di reclamo avverso il Per_1 provvedimento di rigetto delle istanze presentate;
rilevava la ricorrente che il procedimento di reclamo si concludeva con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il decesso dell'amministrato ( ), su incarico del quale Persona_1 l'Avv. aveva eseguito l'attività professionale per la quale chiedeva la Pt_1 liquidazione del compenso, e che al succedeva, quale erede testamentario Per_1 universale, l'odierno resistente;
• rilevato che il resistente non si costituiva;
• rilevato che la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
• rilevato che parte ricorrente ha prodotto la documentazione da cui è possibile evincere l'attività prestata in relazione all'istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno aperta nei confronti del (che ha visto anche l'espletamento di una c.t.u.) o di Per_1 sostituzione dell'amministratore, nonché al reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto emesso dal giudice tutelare di questo Tribunale in data 01.11.2020;
• rilevato che la somma richiesta corrisponde a quella media prevista dalla tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione pro tempore vigente, tenuto conto, peraltro, che la ricorrente ha espletato la propria attività sia con riferimento alla procedura promossa per la revoca dell'amministrazione di sostegno (o sostituzione dell'amministratore), che per parte del procedimento di reclamo;
si osserva che il procedimento deve essere ritenuto di valore indeterminabile e di non elevata complessità, con applicazione, pertanto, dello scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00;
• rilevato che dalla documentazione prodotta (testamento pubblico del 18.05.2017, di cui il resistente chiedeva la registrazione il 30.06.2021, come da atto notarile in pari data, da cui risulta anche il decesso del citandosi nello stesso l'estratto dell'atto di Per_1 morte, rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grottaglie, nonché la residenza del resistente nello stesso luogo in cui risiedeva il de cuius e comunque in un bene che secondo la visura catastale era intestato al de cuius) si evince la qualità di
• ritenuto, pertanto, che parte resistente deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.225,00, oltre accessori come per legge ed oltre interessi legali dal 06.06.2022 (data di ricezione della lettera di costituzione in mora del 03.05.2022) al soddisfo;
• rilevato che le spese della presente procedura vanno poste a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 2.225,00, oltre accessori come per legge ed oltre interessi legali dal 06.06.2022 al soddisfo;
condanna, inoltre, il resistente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente procedimento, che liquida in
€ 167,38 per esborsi ed in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Taranto, 13.05.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco