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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
IO IU, EL
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201707045 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1023/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.201707045 del 07.06.2024, con il quale veniva accertata un'imposta per complessivi € 8.606,00 (inclusa di sanzioni ed interessi), in relazione a n.44 cespiti immobiliari ubicati nel Comune di Benevento.
A tal fine sosteneva l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non indicherebbe con precisione l'annualità oggetto di imposizione facendo riferimento nel frontespizio all'anno 2019 e nel corpo del testo all'anno 2015.
Eccepiva, poi, la prescrizione del diritto relativamente all'annualità 2015.
Evidenziava, inoltre che, trattandosi di beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, l'eventuale richiesta di pagamento dell'IMU doveva essere notificata a tutti gli eredi e non solo al ricorrente.
Eccepiva, infine, la carenza di motivazione per omessa indicazione del metodo di calcolo dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi e delle sanzioni, nonché della tariffa applicata per la determinazione dell'IMU.
Ritualmente costituitosi, il Comune di Benevento eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando che dall'avviso di accertamento si evince chiaramente che l'annualità oggetto di imposizione è il 2019 mentre il riferimento al 2015 indicherebbe semplicemente la data di inizio di possesso dell'immobile da parte dei titolari dei beni. Sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo evidente che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso per l'anno 2019. Rappresentava poi che in ipotesi di mancata comunicazione all'Amministrazione Finanziaria di generalità e domicilio fiscale degli eredi (che facoltizza alla notifica collettiva ed impersonale nell'ultimo domicilio del defunto), sussiste per l'Ente impositore l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento singolarmente e personalmente agli eredi, ogni qualvolta l'Ufficio disponga, comunque, delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche nel domicilio individuato, atteso che l'art. 6 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) impone all'Amministrazione di utilizzare, in ogni caso, le informazioni in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
Per quanto attiene all'asserita contraddittorietà dell'avviso di accertamento è sufficiente rilevare che l'atto impositivo contiene un chiaro e non equivocabile riferimento all'annualità 2019, riferimento che non viene certamente contraddetto dall'indicazione della data di inizio del possesso degli immobili. Del resto, se l'amministrazione avesse inteso far riferimento all'annualità 2015 la data di inizio avrebbe dovuto essere accompagnata dall'indicazione del 31.12.2025 quale data di fine del possesso.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione atteso che facendo l'avviso di accertamento impugnato riferimento all'anno 2019, la notifica dell'atto impositivo avvenuta il 19/06/2024 è idonea a interrompere tempestivamente il termine quinquennale di prescrizione. Per quanto attiene all'eccezione di nullità della notifica in quanto effettuata nominativamente e personalmente ai ricorrenti giova evidenziare che la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius costituisce una mera facoltà che non esclude la legittimità della, più garantista forma di notificazione ordinaria.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, occorre premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sent. n. 11722/2010) hanno affermato, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Nel caso di specie l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un'adeguata difesa da parte del contribuente, cosa che è poi effettivamente avvenuta. Nella fattispecie, peraltro, il procedimento di calcolo dell'imposta è determinato da una norma di legge mentre per quanto attiene agli interessi l'atto impugnato indica il capitale dovuto, l'importo degli interessi, il periodo di contribuzione e l'aliquota applicata. Ebbene, tali dati espressi nel provvedimento impugnato non permettono di ritenere lo stesso come rappresentativo della sola cifra globale degli interessi dovuti, posto che i menzionati elementi consentono di esplicitare la modalità di calcolo degli interessi per cui è richiesta.
Diversamente è a dirsi per le sanzioni atteso che l'avviso di accertamento impugnato si limita a indicare l'importo a tale titolo richiesto, senza specificare il metodo di calcolo applicato per ottenere detta cifra. L'avviso di accertamento andrà allora annullato limitatamente alle sanzioni.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate per 1/3 e poste per la rimanente parte a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente a pagare al resistente Comune di Benevento la restante parte dei 2/3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% iva e cassa come per legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
IO IU, EL
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201707045 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1023/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.201707045 del 07.06.2024, con il quale veniva accertata un'imposta per complessivi € 8.606,00 (inclusa di sanzioni ed interessi), in relazione a n.44 cespiti immobiliari ubicati nel Comune di Benevento.
A tal fine sosteneva l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non indicherebbe con precisione l'annualità oggetto di imposizione facendo riferimento nel frontespizio all'anno 2019 e nel corpo del testo all'anno 2015.
Eccepiva, poi, la prescrizione del diritto relativamente all'annualità 2015.
Evidenziava, inoltre che, trattandosi di beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, l'eventuale richiesta di pagamento dell'IMU doveva essere notificata a tutti gli eredi e non solo al ricorrente.
Eccepiva, infine, la carenza di motivazione per omessa indicazione del metodo di calcolo dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi e delle sanzioni, nonché della tariffa applicata per la determinazione dell'IMU.
Ritualmente costituitosi, il Comune di Benevento eccepiva l'infondatezza del ricorso, evidenziando che dall'avviso di accertamento si evince chiaramente che l'annualità oggetto di imposizione è il 2019 mentre il riferimento al 2015 indicherebbe semplicemente la data di inizio di possesso dell'immobile da parte dei titolari dei beni. Sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo evidente che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso per l'anno 2019. Rappresentava poi che in ipotesi di mancata comunicazione all'Amministrazione Finanziaria di generalità e domicilio fiscale degli eredi (che facoltizza alla notifica collettiva ed impersonale nell'ultimo domicilio del defunto), sussiste per l'Ente impositore l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento singolarmente e personalmente agli eredi, ogni qualvolta l'Ufficio disponga, comunque, delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche nel domicilio individuato, atteso che l'art. 6 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) impone all'Amministrazione di utilizzare, in ogni caso, le informazioni in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
Per quanto attiene all'asserita contraddittorietà dell'avviso di accertamento è sufficiente rilevare che l'atto impositivo contiene un chiaro e non equivocabile riferimento all'annualità 2019, riferimento che non viene certamente contraddetto dall'indicazione della data di inizio del possesso degli immobili. Del resto, se l'amministrazione avesse inteso far riferimento all'annualità 2015 la data di inizio avrebbe dovuto essere accompagnata dall'indicazione del 31.12.2025 quale data di fine del possesso.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione atteso che facendo l'avviso di accertamento impugnato riferimento all'anno 2019, la notifica dell'atto impositivo avvenuta il 19/06/2024 è idonea a interrompere tempestivamente il termine quinquennale di prescrizione. Per quanto attiene all'eccezione di nullità della notifica in quanto effettuata nominativamente e personalmente ai ricorrenti giova evidenziare che la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius costituisce una mera facoltà che non esclude la legittimità della, più garantista forma di notificazione ordinaria.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione, occorre premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sent. n. 11722/2010) hanno affermato, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Nel caso di specie l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un'adeguata difesa da parte del contribuente, cosa che è poi effettivamente avvenuta. Nella fattispecie, peraltro, il procedimento di calcolo dell'imposta è determinato da una norma di legge mentre per quanto attiene agli interessi l'atto impugnato indica il capitale dovuto, l'importo degli interessi, il periodo di contribuzione e l'aliquota applicata. Ebbene, tali dati espressi nel provvedimento impugnato non permettono di ritenere lo stesso come rappresentativo della sola cifra globale degli interessi dovuti, posto che i menzionati elementi consentono di esplicitare la modalità di calcolo degli interessi per cui è richiesta.
Diversamente è a dirsi per le sanzioni atteso che l'avviso di accertamento impugnato si limita a indicare l'importo a tale titolo richiesto, senza specificare il metodo di calcolo applicato per ottenere detta cifra. L'avviso di accertamento andrà allora annullato limitatamente alle sanzioni.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate per 1/3 e poste per la rimanente parte a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente a pagare al resistente Comune di Benevento la restante parte dei 2/3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% iva e cassa come per legge.