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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2563/2025 R.G.L. - 2566/2025 R.G.L. promosse da:
Parte_1
AMPIERI – MICELI - GANCI) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Indennità ferie e festività soppresse- Retribuzione professionale docente e Compenso Individuale Accessorio
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss.
2020/2021 e 2023/2024, e di collaboratrice scolastica nell'a.s. 2021/2022, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti:
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s. 2020/2021);
Compenso Individuale Accessorio, ex art. 25 C.C.N.L. 31.08.1999 (a.s. 2021/2022); indennità per ferie non fruite (a.s. 2023/2024).
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L., il
[...]
deve essere condannato al pagamento in suo Controparte_1 favore delle differenze retributive maturate nell'a.s. 2020/2021, nella misura non contestata di € 384,12, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Compenso individuale accessorio
Parte ricorrente, nell'a.s. 2021/2022 collaboratore scolastico, neppure ha beneficiato del Compenso Individuale Accessorio previsto dall'articolo 82 del
C.C.N.L. del 2006/2009. La questione di diritto sottesa alla presente controversia è analoga a quella affrontata e risolta dalla S. C. con la citata ordinanza 27/7/2018 n.
20015, in tema di Retribuzione Professionale Docenti. Le conclusioni cui perviene la S. C. appaiono del tutto condivisibili e certamente suscettibili di estensione alla fattispecie in esame, nella quale il collaboratore scolastico a tempo determinato ha incontestatamente ricoperto compiti e funzioni nella sostanza identici a quelli svolti dai colleghi di ruolo e di quelli assunti sino al termine delle attività didattiche
(parimenti remunerati con la C.I.A. ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L.).
Pertanto, accertato il diritto del ricorrente alla percezione del Compenso
Individuale Accessorio, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate, nella incontestata misura di € 46,83, oltre interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Parte ricorrente allega:
- di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola;
- di non aver chiesto di fruire delle ferie residue;
- di non essere stata invitata a fruirne né informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva;
invoca, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità CP_1 per ferie non fruite e per l'indennità sostitutiva delle festività soppresse.
La domanda è solo parzialmente accoglibile.
In base alla normativa vigente (art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, art. 1 commi 54- 55,
L. 228/2012), il personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato) ha l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, fatta salva la facoltà di godere di 6 giorni di ferie nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
Le disposizioni in questione sono compatibili, ad avviso di questo Giudice, con con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 (come interpretato dalla CGUE: si veda, per quanto qui di interesse, la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22) che riproduce in termini identici l'articolo 7 della direttiva 93/104 (ai sensi del quale «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»).
Con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 la Corte di Cassazione, rifacendosi alla giurisprudenza della CGUE, afferma che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”:
Cionondimeno, è stato condivisibilmente osservato da recenti arresti di merito (fra cui Tribunale Torino, sentenza 08/07/2025) che non può essere trascurata, nell'adattare i principi eurounitari alla fattispecie, la peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica: infatti, “in un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La si è trovata a CP_2 pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame” (Tribunale Torino
08/07/2025 cit.).
Nel sistema scolastico la peculiarità risiede, appunto, nella indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
Ciò premesso, non è sostenibile che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, rilevando piuttosto la circostanza che sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali: rebus sic stantibus, la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie di fatto godute, benché non precedute da formale istanza di fruizione, appare pienamente rispettosa non soltanto della normativa interna, ma anche di quella sovranazionale.
Pertanto, la domanda di condanna del al Controparte_1 versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite è accoglibile soltanto nei limiti della differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione, per l'importo di € 187,17, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione e interessi.
Parte ricorrente ricomprende nel calcolo dei giorni di ferie per cui chiede la monetizzazione anche 3 giorni maturati per festività soppresse, ai quali non può applicarsi il regime ordinario delle ferie (né la correlativa garanzia comunitaria) attesa la diversa natura dell'istituto e la autonoma fonte del diritto a tali permessi.
I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 (“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. e dall'art. 14 del C.C.N.L. (“1.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”).
Dal momento che i quattro giorni (ridotti a tre dall'art. 1, D.L. 22.02.2011, n. 5 conv. in L. n. 47/2011) di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b) L. 937/1977 sono concessi dietro richiesta degli interessati, e tenendo conto delle esigenze dei servizi, è onere di parte ricorrente – nel caso di specie non assolto – dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo, e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande accolte, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso, che si stima equo fissare nella misura del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 430,95, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo,
a titolo di R.P.D. e di C.I.A. in relazione agli aa.ss. oggetto di causa;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 187,17, a titolo di indennità per ferie non fruite nell'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 515,00 oltre aumento del 15% ex art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, rimb. forf., c.p.a., IVA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, l'8 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2563/2025 R.G.L. - 2566/2025 R.G.L. promosse da:
Parte_1
AMPIERI – MICELI - GANCI) RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Indennità ferie e festività soppresse- Retribuzione professionale docente e Compenso Individuale Accessorio
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss.
2020/2021 e 2023/2024, e di collaboratrice scolastica nell'a.s. 2021/2022, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti:
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s. 2020/2021);
Compenso Individuale Accessorio, ex art. 25 C.C.N.L. 31.08.1999 (a.s. 2021/2022); indennità per ferie non fruite (a.s. 2023/2024).
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L., il
[...]
deve essere condannato al pagamento in suo Controparte_1 favore delle differenze retributive maturate nell'a.s. 2020/2021, nella misura non contestata di € 384,12, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Compenso individuale accessorio
Parte ricorrente, nell'a.s. 2021/2022 collaboratore scolastico, neppure ha beneficiato del Compenso Individuale Accessorio previsto dall'articolo 82 del
C.C.N.L. del 2006/2009. La questione di diritto sottesa alla presente controversia è analoga a quella affrontata e risolta dalla S. C. con la citata ordinanza 27/7/2018 n.
20015, in tema di Retribuzione Professionale Docenti. Le conclusioni cui perviene la S. C. appaiono del tutto condivisibili e certamente suscettibili di estensione alla fattispecie in esame, nella quale il collaboratore scolastico a tempo determinato ha incontestatamente ricoperto compiti e funzioni nella sostanza identici a quelli svolti dai colleghi di ruolo e di quelli assunti sino al termine delle attività didattiche
(parimenti remunerati con la C.I.A. ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L.).
Pertanto, accertato il diritto del ricorrente alla percezione del Compenso
Individuale Accessorio, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate, nella incontestata misura di € 46,83, oltre interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Parte ricorrente allega:
- di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro nei giorni in cui non si svolgono lezioni compresi tra il 1° settembre ed il 30 giugno, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedono la presenza fisica a scuola;
- di non aver chiesto di fruire delle ferie residue;
- di non essere stata invitata a fruirne né informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva;
invoca, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità CP_1 per ferie non fruite e per l'indennità sostitutiva delle festività soppresse.
La domanda è solo parzialmente accoglibile.
In base alla normativa vigente (art. 5 comma 8 D.L. 95/2012, art. 1 commi 54- 55,
L. 228/2012), il personale docente di ogni ordine a grado (a termine o a tempo indeterminato) ha l'obbligo di godere delle ferie quando non vi è lezione né sono in corso le specifiche attività conclusive, fatta salva la facoltà di godere di 6 giorni di ferie nei periodi in cui si svolgono effettivamente le lezioni o si tengono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative, purché sia garantita la sostituzione senza ulteriori oneri di spesa.
Le disposizioni in questione sono compatibili, ad avviso di questo Giudice, con con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 (come interpretato dalla CGUE: si veda, per quanto qui di interesse, la sentenza n. 218 del 18/01/2024 in causa C-218/22) che riproduce in termini identici l'articolo 7 della direttiva 93/104 (ai sensi del quale «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro»).
Con l'ordinanza 17/06/2024 n. 16715 la Corte di Cassazione, rifacendosi alla giurisprudenza della CGUE, afferma che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”:
Cionondimeno, è stato condivisibilmente osservato da recenti arresti di merito (fra cui Tribunale Torino, sentenza 08/07/2025) che non può essere trascurata, nell'adattare i principi eurounitari alla fattispecie, la peculiarità del sistema scolastico e la specialità della disciplina dettata per il godimento delle ferie, ancorata all'andamento discontinuo dell'attività scolastica: infatti, “in un contesto ordinario come quelli presentati all'attenzione della CGUE, in cui l'attività è continuativa e non vi sono norme primarie o secondarie che – in relazione alla discontinuità dell'attività lavorativa – individuino con precisione i periodi destinati al godimento delle ferie, indicando per contro i periodi in cui vige il divieto di goderne, non sarebbe ipotizzabile alcuna zona d'ombra tra il rendere la prestazione lavorativa e godere del riposo, e si renderebbe necessario un previo accordo o un provvedimento formale: il datore di lavoro sarebbe sempre in grado di controllare la presenza in servizio e ricevere la prestazione lavorativa, o al contrario di verificare la mancata prestazione per essere il dipendente in ferie. La si è trovata a CP_2 pronunciarsi in fattispecie in cui il dipendente aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, e si era trovato – al momento della cessazione del rapporto – privato del diritto all'indennità sostitutiva senza aver potuto fruire del ristoro psicofisico che costituisce il contenuto primario del diritto alle ferie: si tratta di un contesto normativo e di fatto assai diverso da quello in esame” (Tribunale Torino
08/07/2025 cit.).
Nel sistema scolastico la peculiarità risiede, appunto, nella indicazione normativa del periodo destinato al godimento obbligatorio delle ferie: i docenti fruiscono delle ferie quando non vi sono le lezioni né le attività di scrutinio o gli esami, e la fruizione delle ferie in tale periodo è obbligatoria per legge. Per i docenti con contratto scadente il 30 giugno, il formale godimento delle ferie presuppone che le stesse vengano richieste nei giorni fruibili che precedono la scadenza contrattuale, purché sia loro consentito di goderne;
l'eventuale differenza dovrà essere compensata mediante indennizzo.
Ciò premesso, non è sostenibile che il docente non fosse adeguatamente informato e necessitasse di un esplicito avvertimento, rilevando piuttosto la circostanza che sia stato effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali: rebus sic stantibus, la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie di fatto godute, benché non precedute da formale istanza di fruizione, appare pienamente rispettosa non soltanto della normativa interna, ma anche di quella sovranazionale.
Pertanto, la domanda di condanna del al Controparte_1 versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite è accoglibile soltanto nei limiti della differenza tra le ferie maturate ed i giorni di ferie in cui ne era consentita la fruizione, per l'importo di € 187,17, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione e interessi.
Parte ricorrente ricomprende nel calcolo dei giorni di ferie per cui chiede la monetizzazione anche 3 giorni maturati per festività soppresse, ai quali non può applicarsi il regime ordinario delle ferie (né la correlativa garanzia comunitaria) attesa la diversa natura dell'istituto e la autonoma fonte del diritto a tali permessi.
I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 (“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. e dall'art. 14 del C.C.N.L. (“1.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”).
Dal momento che i quattro giorni (ridotti a tre dall'art. 1, D.L. 22.02.2011, n. 5 conv. in L. n. 47/2011) di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b) L. 937/1977 sono concessi dietro richiesta degli interessati, e tenendo conto delle esigenze dei servizi, è onere di parte ricorrente – nel caso di specie non assolto – dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo, e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande accolte, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, può essere, altresì, accordato il richiesto aumento del compenso, che si stima equo fissare nella misura del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 430,95, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo,
a titolo di R.P.D. e di C.I.A. in relazione agli aa.ss. oggetto di causa;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 187,17, a titolo di indennità per ferie non fruite nell'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 515,00 oltre aumento del 15% ex art. 4, c. 1 bis, d.m. 55/2014, rimb. forf., c.p.a., IVA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, l'8 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo