Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2024, proposto da
TE RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fiorentino, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in San Giovanni, al viale dei Cappuccini n. 8, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’INPS, Direzione Provinciale di Foggia, sulla formale richiesta tramite PEC del 30 marzo 2023 e 19 marzo 2024, con la quale il ricorrente ha chiesto la liquidazione di n. 6 scatti contributivi fra le voci computabili, al fine della liquidazione del TFS- Indennità di fine servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, nonché
per l'accertamento dell’obbligo dell’Ente di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RD AG e udito l’avvocato Giovanni Fiorentino per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 21 giugno 2024 e depositato il 4 luglio 2025, TE RU, già brigadiere collocato in quiescenza con decorrenza 1° marzo 2020, dopo il compimento dei 55 anni di età (58) e con oltre 35 anni di servizio (37 e 10 mesi), ha proposto le domande cumulative di cui in epigrafe.
2. Nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 è stata disposta la conversione del rito, vertendo la controversia sull’accertamento di diritti in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, con cancellazione dal ruolo degli affari camerali.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, presente il difensore del ricorrente, il ricorso è stato riservato per la decisione.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, al comma 1 sancisce che al personale della Polizia di Stato, compresi i ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici e tecnici, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito, inclusi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali previsti dagli articoli 30 e 44 della legge n. 668/1986, nonché dall'art. 2, commi 5, 6 e 10, e dall'art. 3, commi 3 e 6, dello stesso decreto.
Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, stabilendo che il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Successivamente, il d.lgs. n. 165/1997, con l'art. 4, comma 2, ha disposto che gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
Tuttavia, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio.
Successivamente, l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha regolamentato la materia disponendo, nei primi due commi, che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, mentre il comma 3 dello stesso articolo ha confermato che tale beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Su tale ben precisa fattispecie, la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa in senso favorevole ai ricorrenti, consolidando un orientamento che riconosce il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei più volte menzionati sei scatti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1231/2019, ha confermato tale diritto, ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione in tal senso.
Inoltre, con le recenti pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II lo stesso organo ha accolto le richieste di alcuni carabinieri in congedo, riconoscendo il loro diritto al ricalcolo del T.F.S.
Anche diversi Tribunali Amministrativi Regionali si sono espressi conformemente, tra cui il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. n. 124/2021), il T.A.R. Lombardia (sent. n. 1184/2021), il T.A.R. Lazio Sez. V (sent. n. 9011/2022), il T.A.R. Catania (sent. n. 1568/2022) e il T.A.R. Palermo (sent. n. 416/2025), confermando l’applicabilità della normativa in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Alla luce di tale consolidato ed univoco quadro normativo e giurisprudenziale, non emergono motivi per discostarsi dall’impostazione interpretativa che riconosce il diritto del personale militare in quiescenza a domanda alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei sei scatti biennali.
La costante esegesi delle disposizioni vigenti conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve essere altresì applicato al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
Pertanto, il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’I.N.P.S. appare in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, risultando di conseguente la pretesa avanzata dai ricorrenti pienamente legittima.
Da ultimo, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AG, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD AG |
IL SEGRETARIO