Articolo 15 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 maggio 1998
Art. 15. (Norme in materia di omesso, ritardato
o insufficiente versamento delle imposte). 1. Nell' articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423 , le parole: "e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi "sono sostituite dalle seguenti:", consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. l della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995) recante: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", come modificato dalla presente legge:
"1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
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