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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10005 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 25047/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/07/2025 da
1) Parte_1 nato/a a Roma il 13.07.1962 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Rocca presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a a Reggio Calabria (RC) il 20.10.1962 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Stillitano Francesca presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Reggio Calabria il 24/06/1995 (anno 1995 atto n. 270 parte II serie A) In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
− (c.f. ) nata a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
− (c.f. ) nato a [...] [...]; Persona_2 C.F._4
FATTO Con ricorso depositato in data 01/07/2025, adiva il Tribunale di Milano per ottenere Parte_1 la separazione dalla coniuge e la regolamentazione delle relative condizioni. pagina 1 di 3 Con istanza congiunta del 26/11/2025, le parti rappresentando di aver raggiunto un accordo a definizione della presente controversia alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento;
c) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_1 Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, mediante corresponsione della somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio (per complessivi € 400,00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario diretto in favore di ciascuno dei due, ex art. 337septies c.c., e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Milano;
d) Il sig. comproprietario al 50% dell'abitazione sita in Milano, via Armida Barelli Parte_1
n. 6, concederà la propria quota, in uso esclusivo, alla sig.ra e ai figli Parte_2
e fino a quando questi ultimi saranno economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti. Al raggiungimento dell'autonomia economica 2 dei figli, cesserà automaticamente il diritto di uso della quota del sig. sull'abitazione (anche per quanto riguarda la sig.ra ) Parte_1 Parte_2
e le parti saranno libere di rivedere congiuntamente gli accordi relativi all'abitazione, comprese eventuali determinazioni sulla proprietà quali divisione, donazione in favore dei figli o alienazione a terzi;
e) Resta inteso che, fino al termine dell'uso, la sig.ra si farà esclusivo Parte_2 carico delle spese ordinarie relative all'abitazione, come quelle che per legge spettano all'utilizzatore del bene (a titolo esemplificativo: utenze, oneri condominiali ordinari e imposta sui rifiuti). Le eventuali spese straordinarie rimarranno a carico dei comproprietari come per legge, o potranno essere oggetto di separato accordo tra le parti;
Le parti hanno, dunque, chiesto di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c. e, con successive note scritte hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria in data 24/06/1995 (anno 1995 atto n. 270 parte II serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/07/2025 da
1) Parte_1 nato/a a Roma il 13.07.1962 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Rocca presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a a Reggio Calabria (RC) il 20.10.1962 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Stillitano Francesca presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Reggio Calabria il 24/06/1995 (anno 1995 atto n. 270 parte II serie A) In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
− (c.f. ) nata a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
− (c.f. ) nato a [...] [...]; Persona_2 C.F._4
FATTO Con ricorso depositato in data 01/07/2025, adiva il Tribunale di Milano per ottenere Parte_1 la separazione dalla coniuge e la regolamentazione delle relative condizioni. pagina 1 di 3 Con istanza congiunta del 26/11/2025, le parti rappresentando di aver raggiunto un accordo a definizione della presente controversia alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento;
c) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_1 Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, mediante corresponsione della somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio (per complessivi € 400,00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario diretto in favore di ciascuno dei due, ex art. 337septies c.c., e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Milano;
d) Il sig. comproprietario al 50% dell'abitazione sita in Milano, via Armida Barelli Parte_1
n. 6, concederà la propria quota, in uso esclusivo, alla sig.ra e ai figli Parte_2
e fino a quando questi ultimi saranno economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti. Al raggiungimento dell'autonomia economica 2 dei figli, cesserà automaticamente il diritto di uso della quota del sig. sull'abitazione (anche per quanto riguarda la sig.ra ) Parte_1 Parte_2
e le parti saranno libere di rivedere congiuntamente gli accordi relativi all'abitazione, comprese eventuali determinazioni sulla proprietà quali divisione, donazione in favore dei figli o alienazione a terzi;
e) Resta inteso che, fino al termine dell'uso, la sig.ra si farà esclusivo Parte_2 carico delle spese ordinarie relative all'abitazione, come quelle che per legge spettano all'utilizzatore del bene (a titolo esemplificativo: utenze, oneri condominiali ordinari e imposta sui rifiuti). Le eventuali spese straordinarie rimarranno a carico dei comproprietari come per legge, o potranno essere oggetto di separato accordo tra le parti;
Le parti hanno, dunque, chiesto di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c. e, con successive note scritte hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria in data 24/06/1995 (anno 1995 atto n. 270 parte II serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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