Articolo 658 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 658.
(Persone ammesse a fare offerte).

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.

Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.

Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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