Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/12/2025, n. 21801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21801 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14191 del 2024, proposto da
LE OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la condanna
dell’ADER all’ostensione mediante il rilascio di copia conforme all’originale delle cartelle esattoriali contenute nell’avviso di intimazione “validità dell’avviso di intimazione di pagamento 117202449004930817000”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa LL IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il presente ricorso debba essere respinto, atteso che:
- l’accesso costituisce un diritto e, dunque, il giudice deve essere posto in condizione di accertarne l’esistenza nel rispetto delle prescrizioni che regolamentano la materia ( rectius : artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e art. 116 c.p.a.);
- ciò detto, è da rilevare che:
a) non risulta prodotta agli atti copia dell’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente all’ADER, né – ancora – riferimento alcuno figura in relazione all’intervenuta formulazione di un’istanza di tale genere, con espressa specificazione dei contenuti che connotano la stessa, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio;
b) non risulta – del pari - prodotta agli atti documentazione idonea a comprovare l’adozione da parte dell’ADER di un provvedimento di rifiuto né documentazione inerente l’intervenuta formazione del silenzio rifiuto (in linea, peraltro, con la carenza di qualsiasi informazione in relazione ad un’istanza di accesso o, meglio, alla produzione di essa), la cui conoscenza si presenta assolutamente necessaria per verificare la tempestività del ricorso ex art. 116 c.p.a.;
c) la ricorrente – del resto – si limita a richiamare l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per chiedere ed ottenere l’accesso, discostandosi – in tal modo - dal dictum dell’art. 116 c.p.a.;
d) non ricorrono, ancora, in alcun modo i presupposti per l’operatività dell’art. 46 c.p.a., tenuto conto delle peculiarità che connotano il diritto di accesso nonché la relativa disciplina;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto, peraltro, che le spese di lite seguano la soccombenza e debbano essere liquidate in € 500,00 a favore dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
Virginia Giorgini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL IA |
IL SEGRETARIO