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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. NN D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13788/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. MINELLI STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 C.F._2
ROSA, elettivamente domiciliata in VIA DE' GOMBRUTI 16 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.11.2022, (nato a [...] il [...]), coniugato con Parte_1
(nata a [...] - Perù il 20.3.1965) in regime di separazione dei beni in virtù di Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato a Roma l'11.5.1996, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 9.11.2021 (proc. RG. N. 7957/2021 Tribunale di Bologna).
Dal loro matrimonio sono nate le figlie (il 13.10.1996, a Roma) e NN (il 19.6.1998, a Per_1
Roma), oggi entrambe maggiorenni.
L'accordo di separazione stabiliva, per quel che qui rileva: l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del marito, alla moglie convivente con le figlie;
la corresponsione diretta, dal padre alle figlie, pagina 1 di 7 di un assegno mensile di mantenimento ordinario pari a €.250,00 per e a €.300,00 per NN;
la Per_1 contribuzione paritaria dei genitori alle spese straordinarie;
la rinunzia reciproca a un assegno di mantenimento per i coniugi, dichiaratisi entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva la convenuta associandosi alla domanda sul vincolo e domandando un assegno divorzile pari ad almeno €.1.000,00 mensili, adducendo una significativa disparità reddituale tra i coniugi, determinata dal sacrificio delle sue aspettative di lavoro per accudire le figlie e consentire al marito di dedicarsi alla carriera. Chiedeva inoltre d'incrementare a €.500,00 per ciascuna figlia l'assegno di mantenimento della prole, mantenendone il versamento diretto.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e tentata invano la conciliazione, il presidente delegato, con ordinanza riservata (in atti ed a cui, pertanto, si rimanda integralmente), assumeva i provvedimenti urgenti (confermando le determinazioni di cui alla separazione) disponendo per il prosieguo del giudizio.
Alla successiva udienza di trattazione dinanzi al g.i., le parti concludevano concordemente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, con sentenza non definitiva n. 1382 del
14.67.2023, il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 19.9.2024, dopo alcuni rinvii per trattative pendenti (le quali non hanno avuto esito), la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Resa la pronuncia sullo status, rimangono da affrontare le questioni accessorie, inerenti alle condizioni del divorzio.
Per quanto riguarda, in primis, l'assegno divorzile chiesto dalla moglie, l'emolumento in questione è stato domandato – seguendo la distinzione tracciata dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 - soltanto in funzione compensativo-perequativa, non anche assistenziale.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18. Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU. Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi.
Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit. Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo pagina 2 di 7 scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno (conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.). Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria). Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.). Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
Sulla scia della pronuncia delle SS.UU.
Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022
n.29920).
Nel caso specifico, allora, la convenuta ha fondato la propria domanda sul contributo dato alla famiglia e sul correlativo sacrificio delle proprie aspirazioni professionali, mentre non ha dedotto anche pagina 3 di 7 l'insufficienza dei propri redditi a garantirle un'esistenza libera e dignitosa. Si consideri, peraltro, che l'accordo di separazione non aveva previsto alcun assegno di mantenimento proprio perché i coniugi – compresa la stessa moglie – si erano dichiarati, in quella sede, indipendenti.
Tanto chiarito, osserva il Collegio che, in punto di assegno post-matrimoniale in funzione compensativo-perequativa, a prescindere dalla questione se il richiedente debba o meno provare di aver sacrificato, per dedicarsi alla famiglia, specifiche e concrete occasioni di lavoro (in tal senso: Cass.
29920/2022; contra Cass. n. 24795/2024), in ogni caso occorre che egli dimostri, anche a mezzo di presunzioni, di essersi dedicato in via esclusiva o prevalente alla cura della famiglia e che tale scelta, sebbene condivisa, abbia determinato tra i coniugi uno squilibrio patrimoniale di non modesta entità
(Cass. n. 26520/2024).
Nel caso di specie, ancorché emerga una certa disparità reddituale tra le parti (essendo pacifico che il ricorrente dal 1998 avesse lavorato alle dipendenze dell'editore fino al suo fallimento nel 2020, CP_2 con una retribuzione annua lorda di circa €.41.000,00, e che la convenuta dal 2006 lavori come insegnante d'inglese, percependo una retribuzione annua lorda che di circa €.11.000,00), la convenuta non ha fornito la prova né, a monte, la specifica allegazione del contributo dato al ménage familiare né del nesso causale con tale squilibrio reddituale.
Nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa, infatti, ella si è limitata ad affermare di aver abbandonato un impiego a tempo indeterminato per seguire il marito a Bologna - ove egli avrebbe fatto carriera - e dedicarsi alla famiglia, senza però circostanziare tali deduzioni, con particolare riferimento all'asserito rapporto di lavoro pregresso e alla retribuzione percepita.
Ella ha affermato, inoltre, di essersi sempre occupata personalmente e in via esclusiva della gestione familiare, facendosi interamente carico anche dell'educazione delle figlie, visto che il padre si era dedicato alla carriera rimanendo distante fisicamente, affettivamente e dal punto di vista organizzativo.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, le deduzioni fattuali si palesano generiche e prive di riferimento a episodi concreti, anche solo esemplificativi.
A ciò si aggiunga che la convenuta nemmeno ha specificato quali percorsi lavorativi avrebbe coltivato o potuto coltivare, oppure quali prospettive di carriera avrebbe avuto, qualora, secondo la sua prospettazione, non si fosse dedicata soltanto alla famiglia, tanto più che, come evidenziato anche dal ricorrente, la professione da lei ora svolta si palesa confacente alla sua preparazione.
Sul piano probatorio, va osservato che la convenuta, nel precisare le conclusioni, ha insistito per l'ammissione dei sei capitoli di prova per testimoni articolati nella seconda memoria istruttoria, capitoli già dichiarati inammissibili con l'ordinanza del 1°.12.2023. In proposito, il Collegio non può che ribadire l'inammissibilità di tali capitoli di prova, tutti generici e valutativi (nonché irrilevanti, ai fini dell'assegno, con riferimento ai capp. 3, 4, 5 e 6).
Per completezza occorre sottolineare che le allegazioni della convenuta, nella loro irrimediabile genericità, neppure consentono di provare i presupposti dell'assegno post-matrimoniale a mezzo di presunzioni semplici, potendo queste ultime essere tratte soltanto da elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), laddove la convenuta non ha dedotto né provato alcuna circostanza specifica da cui trarre in via presuntiva la prova del contributo dato alla famiglia e del nesso causale con la disparità reddituale sopra evidenziata.
pagina 4 di 7 Per tali ragioni, il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale della convenuta volta a ottenere l'assegno post-matrimoniale vada rigettata, perché infondata.
Venendo ora all'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni, richiesto dalla madre con versamento diretto alle figlie, rispetto a tale domanda, come correttamente eccepito dal ricorrente, difetta la legittimazione attiva della convenuta.
Invero, la legittimazione concorrente del genitore convivente, a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, sussiste solo quando quest'ultimo non ne abbia richiesto il versamento diretto (Cass. nn. 29977/2020, 24316/2013, 4188/2006).
Per contro, nel caso di specie, l'assegno del quale la madre chiede ora la modifica già veniva corrisposto direttamente alle figlie per espresso accordo intervenuto fra queste ultime e i genitori in sede di separazione consensuale (doc. 4 fasc. attoreo). Pertanto, va esclusa, in forza dei principi testé richiamati, la legittimazione concorrente della madre a domandare la modifica di tale emolumento, con ciò assorbita ogni valutazione nel merito della sua richiesta.
In punto di mantenimento delle figlie, va dunque mantenuto fermo quanto già previsto in sede di separazione consensuale omologata, come specificato nel dispositivo.
Quanto, infine, alle rimanenti condizioni del divorzio, non essendovi contrasto sul punto, va mantenuta l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente, peraltro già prevista dall'accordo di separazione, considerato che le figlie maggiorenni non indipendenti economicamente continuano ad abitare con la madre in quell'immobile.
Sul collocamento delle figlie, nulla va disposto essendo le stesse maggiorenni.
Da ultimo, va constatata l'inammissibilità delle rimanenti domande formulate dal ricorrente, posto che esse hanno ad oggetto la conferma delle ulteriori clausole dell'accordo di separazione, relative ad aspetti che esulano dalla cognizione del giudizio di divorzio, siccome non appartengono a profili su cui il giudice, in mancanza di accordo, debba pronunciarsi.
Le spese di lite, liquidate sulla base dei parametri del D.M. 147/2022 applicabili in ragione del valore indeterminabile della causa (bassa complessità), in un importo prossimo ai minimi vista la semplicità delle questioni trattate e l'attività effettivamente svolta, vengono compensate per metà in ragione della pronuncia necessitata sul vincolo e della soccombenza parziale del ricorrente. Per il resto, liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente della convenuta.
Non sussistono i presupposti per condannare quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non bastando a tal fine il mancato accoglimento delle sue domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, pronunciandosi sulle condizioni del divorzio dichiarato con sentenza non definitiva n. 1382 del 10.7.2023:
• Dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Bologna, Via Toscana 32/2, a Controparte_1
[...]
pagina 5 di 7 • Dispone l'assegno mensile di mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, a carico del padre, nella misura di €.250,00 per e di €.300,00 Parte_2 per importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con Persona_2 versamento diretto in favore delle figlie, restando ferma la contribuzione genitoriale alle spese straordinarie, come dettagliate in sede di accordo di separazione, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
• rigetta la domanda della convenuta volta a ottenere l'assegno divorzile;
• dichiara inammissibili le rimanenti domande formulate dalle parti;
pagina 6 di 7 condanna a rifondere a le spese di lite che, Controparte_1 Parte_1 compensate per metà come indicato in parte motiva, liquida in complessivi €.1904,50 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile il 18/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. NN D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13788/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. MINELLI STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 C.F._2
ROSA, elettivamente domiciliata in VIA DE' GOMBRUTI 16 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.11.2022, (nato a [...] il [...]), coniugato con Parte_1
(nata a [...] - Perù il 20.3.1965) in regime di separazione dei beni in virtù di Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato a Roma l'11.5.1996, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 9.11.2021 (proc. RG. N. 7957/2021 Tribunale di Bologna).
Dal loro matrimonio sono nate le figlie (il 13.10.1996, a Roma) e NN (il 19.6.1998, a Per_1
Roma), oggi entrambe maggiorenni.
L'accordo di separazione stabiliva, per quel che qui rileva: l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del marito, alla moglie convivente con le figlie;
la corresponsione diretta, dal padre alle figlie, pagina 1 di 7 di un assegno mensile di mantenimento ordinario pari a €.250,00 per e a €.300,00 per NN;
la Per_1 contribuzione paritaria dei genitori alle spese straordinarie;
la rinunzia reciproca a un assegno di mantenimento per i coniugi, dichiaratisi entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva la convenuta associandosi alla domanda sul vincolo e domandando un assegno divorzile pari ad almeno €.1.000,00 mensili, adducendo una significativa disparità reddituale tra i coniugi, determinata dal sacrificio delle sue aspettative di lavoro per accudire le figlie e consentire al marito di dedicarsi alla carriera. Chiedeva inoltre d'incrementare a €.500,00 per ciascuna figlia l'assegno di mantenimento della prole, mantenendone il versamento diretto.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e tentata invano la conciliazione, il presidente delegato, con ordinanza riservata (in atti ed a cui, pertanto, si rimanda integralmente), assumeva i provvedimenti urgenti (confermando le determinazioni di cui alla separazione) disponendo per il prosieguo del giudizio.
Alla successiva udienza di trattazione dinanzi al g.i., le parti concludevano concordemente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, con sentenza non definitiva n. 1382 del
14.67.2023, il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 19.9.2024, dopo alcuni rinvii per trattative pendenti (le quali non hanno avuto esito), la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Resa la pronuncia sullo status, rimangono da affrontare le questioni accessorie, inerenti alle condizioni del divorzio.
Per quanto riguarda, in primis, l'assegno divorzile chiesto dalla moglie, l'emolumento in questione è stato domandato – seguendo la distinzione tracciata dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 - soltanto in funzione compensativo-perequativa, non anche assistenziale.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18. Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU. Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi.
Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit. Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo pagina 2 di 7 scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno (conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.). Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria). Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.). Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
Sulla scia della pronuncia delle SS.UU.
Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022
n.29920).
Nel caso specifico, allora, la convenuta ha fondato la propria domanda sul contributo dato alla famiglia e sul correlativo sacrificio delle proprie aspirazioni professionali, mentre non ha dedotto anche pagina 3 di 7 l'insufficienza dei propri redditi a garantirle un'esistenza libera e dignitosa. Si consideri, peraltro, che l'accordo di separazione non aveva previsto alcun assegno di mantenimento proprio perché i coniugi – compresa la stessa moglie – si erano dichiarati, in quella sede, indipendenti.
Tanto chiarito, osserva il Collegio che, in punto di assegno post-matrimoniale in funzione compensativo-perequativa, a prescindere dalla questione se il richiedente debba o meno provare di aver sacrificato, per dedicarsi alla famiglia, specifiche e concrete occasioni di lavoro (in tal senso: Cass.
29920/2022; contra Cass. n. 24795/2024), in ogni caso occorre che egli dimostri, anche a mezzo di presunzioni, di essersi dedicato in via esclusiva o prevalente alla cura della famiglia e che tale scelta, sebbene condivisa, abbia determinato tra i coniugi uno squilibrio patrimoniale di non modesta entità
(Cass. n. 26520/2024).
Nel caso di specie, ancorché emerga una certa disparità reddituale tra le parti (essendo pacifico che il ricorrente dal 1998 avesse lavorato alle dipendenze dell'editore fino al suo fallimento nel 2020, CP_2 con una retribuzione annua lorda di circa €.41.000,00, e che la convenuta dal 2006 lavori come insegnante d'inglese, percependo una retribuzione annua lorda che di circa €.11.000,00), la convenuta non ha fornito la prova né, a monte, la specifica allegazione del contributo dato al ménage familiare né del nesso causale con tale squilibrio reddituale.
Nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa, infatti, ella si è limitata ad affermare di aver abbandonato un impiego a tempo indeterminato per seguire il marito a Bologna - ove egli avrebbe fatto carriera - e dedicarsi alla famiglia, senza però circostanziare tali deduzioni, con particolare riferimento all'asserito rapporto di lavoro pregresso e alla retribuzione percepita.
Ella ha affermato, inoltre, di essersi sempre occupata personalmente e in via esclusiva della gestione familiare, facendosi interamente carico anche dell'educazione delle figlie, visto che il padre si era dedicato alla carriera rimanendo distante fisicamente, affettivamente e dal punto di vista organizzativo.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, le deduzioni fattuali si palesano generiche e prive di riferimento a episodi concreti, anche solo esemplificativi.
A ciò si aggiunga che la convenuta nemmeno ha specificato quali percorsi lavorativi avrebbe coltivato o potuto coltivare, oppure quali prospettive di carriera avrebbe avuto, qualora, secondo la sua prospettazione, non si fosse dedicata soltanto alla famiglia, tanto più che, come evidenziato anche dal ricorrente, la professione da lei ora svolta si palesa confacente alla sua preparazione.
Sul piano probatorio, va osservato che la convenuta, nel precisare le conclusioni, ha insistito per l'ammissione dei sei capitoli di prova per testimoni articolati nella seconda memoria istruttoria, capitoli già dichiarati inammissibili con l'ordinanza del 1°.12.2023. In proposito, il Collegio non può che ribadire l'inammissibilità di tali capitoli di prova, tutti generici e valutativi (nonché irrilevanti, ai fini dell'assegno, con riferimento ai capp. 3, 4, 5 e 6).
Per completezza occorre sottolineare che le allegazioni della convenuta, nella loro irrimediabile genericità, neppure consentono di provare i presupposti dell'assegno post-matrimoniale a mezzo di presunzioni semplici, potendo queste ultime essere tratte soltanto da elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), laddove la convenuta non ha dedotto né provato alcuna circostanza specifica da cui trarre in via presuntiva la prova del contributo dato alla famiglia e del nesso causale con la disparità reddituale sopra evidenziata.
pagina 4 di 7 Per tali ragioni, il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale della convenuta volta a ottenere l'assegno post-matrimoniale vada rigettata, perché infondata.
Venendo ora all'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni, richiesto dalla madre con versamento diretto alle figlie, rispetto a tale domanda, come correttamente eccepito dal ricorrente, difetta la legittimazione attiva della convenuta.
Invero, la legittimazione concorrente del genitore convivente, a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, sussiste solo quando quest'ultimo non ne abbia richiesto il versamento diretto (Cass. nn. 29977/2020, 24316/2013, 4188/2006).
Per contro, nel caso di specie, l'assegno del quale la madre chiede ora la modifica già veniva corrisposto direttamente alle figlie per espresso accordo intervenuto fra queste ultime e i genitori in sede di separazione consensuale (doc. 4 fasc. attoreo). Pertanto, va esclusa, in forza dei principi testé richiamati, la legittimazione concorrente della madre a domandare la modifica di tale emolumento, con ciò assorbita ogni valutazione nel merito della sua richiesta.
In punto di mantenimento delle figlie, va dunque mantenuto fermo quanto già previsto in sede di separazione consensuale omologata, come specificato nel dispositivo.
Quanto, infine, alle rimanenti condizioni del divorzio, non essendovi contrasto sul punto, va mantenuta l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente, peraltro già prevista dall'accordo di separazione, considerato che le figlie maggiorenni non indipendenti economicamente continuano ad abitare con la madre in quell'immobile.
Sul collocamento delle figlie, nulla va disposto essendo le stesse maggiorenni.
Da ultimo, va constatata l'inammissibilità delle rimanenti domande formulate dal ricorrente, posto che esse hanno ad oggetto la conferma delle ulteriori clausole dell'accordo di separazione, relative ad aspetti che esulano dalla cognizione del giudizio di divorzio, siccome non appartengono a profili su cui il giudice, in mancanza di accordo, debba pronunciarsi.
Le spese di lite, liquidate sulla base dei parametri del D.M. 147/2022 applicabili in ragione del valore indeterminabile della causa (bassa complessità), in un importo prossimo ai minimi vista la semplicità delle questioni trattate e l'attività effettivamente svolta, vengono compensate per metà in ragione della pronuncia necessitata sul vincolo e della soccombenza parziale del ricorrente. Per il resto, liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente della convenuta.
Non sussistono i presupposti per condannare quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non bastando a tal fine il mancato accoglimento delle sue domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, pronunciandosi sulle condizioni del divorzio dichiarato con sentenza non definitiva n. 1382 del 10.7.2023:
• Dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Bologna, Via Toscana 32/2, a Controparte_1
[...]
pagina 5 di 7 • Dispone l'assegno mensile di mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, a carico del padre, nella misura di €.250,00 per e di €.300,00 Parte_2 per importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con Persona_2 versamento diretto in favore delle figlie, restando ferma la contribuzione genitoriale alle spese straordinarie, come dettagliate in sede di accordo di separazione, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
• rigetta la domanda della convenuta volta a ottenere l'assegno divorzile;
• dichiara inammissibili le rimanenti domande formulate dalle parti;
pagina 6 di 7 condanna a rifondere a le spese di lite che, Controparte_1 Parte_1 compensate per metà come indicato in parte motiva, liquida in complessivi €.1904,50 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile il 18/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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