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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4391/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Orrù Francesco e Goldin Mariella del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Orrù Francesco e Goldin Mariella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Puerto Aventura (Messico), poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Biella (BI) all'Atto n. 101, Parte II
- Serie C, Anno 2013.
Dall'unione è nata, in data 26/11/2018, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Puerto Aventura (Messico), poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Biella (BI) all'Atto n. 101, Parte II - Serie C,
Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Gattinara (VC), Via Fiume Sesia n. 15, in comproprietà fra i coniugi viene assegnata con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute alla SI.ra Pt_2
pagina 2 di 4 Il SI. si è già trasferito in altro alloggio, portando Pt_2 Parte_3 con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
3. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 la madre, ma potrà trattenersi dal padre ogni qualvolta lo vorrà. Il padre avrà facoltà di vederla a piacimento e di tenerla con sé il mercoledì di ogni settimana, compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative, nonché dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica a fine settimana alternati. A partire dal mese di settembre 2025, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, il padre preleverà la piccola al mercoledì Per_1 all'uscita da scuola impegnandosi a riaccompagnarla direttamente a scuola la mattina successiva. La minore trascorrerà inoltre con il padre giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive, in modo però che vengano sempre assicurate la reperibilità e la possibilità per la madre di sentirla telefonicamente. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di vacanza che intendono trascorrere con la figlia, affinché non si verifichino concomitanze.
Per quanto attiene a tutte le festività dell'anno (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) le stesse verranno trascorse dalla minore alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre una settimana. I coniugi fanno Per_1 comunque salvi diversi accordi che potranno intervenire tra di loro in considerazione dei reciproci impegni ed eSIenze, nonché della volontà e desideri della figlia Per_1
4. il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo la somma mensile Per_1 di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra entro il giorno 10 Parte_2 di ogni mese;
5. le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione), sportive, ovvero, quelle relative alla danza ed allo sci, attualmente praticati da mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche e sportive, purché Per_1 debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al
50% tra gli stessi. I coniugi, in ogni caso, fanno salvo quanto meglio definito e disposto nella Convenzione del Tribunale di Vercelli, Prot. n. 375 del 21/12/2018. Il coniuge che affronterà l'esborso avrà, quindi, diritto di ottenere il pagamento del 50% da parte dell'altro coniuge previa esibizione delle relative pezze giustificative;
6. le parti si accordano affinché l'assegno unico ed universale per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; Parte_2
7. si dà atto che a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. Pt_1 Pt_3
si obbliga a vendere alla SI.ra , che è proprietaria della
[...] Parte_2 restante metà quota e che si obbliga ad acquistare, al prezzo concordato tra le parti in €
80.000,00 (ottantamila/00), la propria quota del 50% dell'immobile coniugale sito in
Gattinara (VC), Via Fiume Sesia n. 15, edificato dai coniugi sul terreno acquistato, in comproprietà, con atto Notaio in data 13/12/2017, n. 187.088 di Rep. e n. Persona_2
25.009 di Raccolta.
Detto immobile risulta, alla data attuale, censito al Catasto Urbano del Comune di Gattinara ed indentificato con il F. 32, Mapp. 409 sub 3 cat. A/7, cl 2, vani 5,5, r.c. € 653,32, con annessa autorimessa, identificata con il F. 32, Mapp. 409, sub. 1 cat. C/6, cl 3, mq 24, r.c. €
90,48;
8. l'immobile di cui sopra risulta, inoltre, gravato da ipoteca a favore di , a garanzia CP_1 del pagamento del mutuo stipulato dai coniugi in data 11/05/2022, con Atto Notaio Per_3
pagina 3 di 4 Rep. n. 20119/13492, Registrato a Novara il 12/05/2022, al n. 6701 Serie T, come Per_4 risulta dall'“Atto di erogazione e quietanza” del 16/02/2023, Atto Notaio
[...]
Rep. n. 20645, Racc. n.13920, allegato con il ricorso;
Per_5
9. si dà atto che a seguito della suddetta vendita, la SI.ra provvederà al Parte_2 pagamento delle restanti rate del mutuo, attualmente cointestato ai coniugi, di cui è gravata l'abitazione coniugale, in relazione al quale chiederà all'Istituto erogante l'accollo esclusivo, facendosi carico anche della quota ad oggi dovuta dal SI. Parte_3
;
[...]
10. si dà atto che a prescindere da quanto concordato ai precedenti punti, la SI.ra Pt_2
avendo il godimento esclusivo dell'abitazione coniugale, provvederà a sostenere
[...] per intero tutte le rate del relativo mutuo, tenendo indenne il marito e manlevandolo sin d'ora da ogni richiesta effettuata dalla Banca mutuante;
11. si dà atto che i coniugi rinunciano, in ogni caso, reciprocamente ad avanzare qualsiasi pretesa, nonché richiesta di rimborso, restituzione, a qualsiasi titolo e/o ragione, per quanto versato per l'acquisto dell'abitazione e del mobilio ivi contenuto;
12. si dà atto che la SI.ra provvederà inoltre al pagamento nella misura del Parte_2
100% di tutte le spese relative alle utenze in uso alla suddetta abitazione coniugale
(riscaldamento, luce, acqua, etc.);
13. si dà atto che le parti dichiarano di aver già concordato le modalità di definizione del rapporto relativo al conto corrente cointestato, in essere presso , Filiale di Biella, CP_1 utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo, che verrà chiuso in seguito all'accollo esclusivo del mutuo stesso in capo alla SI.ra Pt_2
14. si dà atto che l'autovettura Audi A6, intestata alla SI.ra rimane nella definitiva Pt_2 disponibilità di quest'ultima, mentre l'autovettura BMW 118 al SI. , che Parte_1 ne è già proprietario;
15. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richieste di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
16. si dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, anche per la figlia minore;
17. si dà atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4391/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Orrù Francesco e Goldin Mariella del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Orrù Francesco e Goldin Mariella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Puerto Aventura (Messico), poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Biella (BI) all'Atto n. 101, Parte II
- Serie C, Anno 2013.
Dall'unione è nata, in data 26/11/2018, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Puerto Aventura (Messico), poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Biella (BI) all'Atto n. 101, Parte II - Serie C,
Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Gattinara (VC), Via Fiume Sesia n. 15, in comproprietà fra i coniugi viene assegnata con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute alla SI.ra Pt_2
pagina 2 di 4 Il SI. si è già trasferito in altro alloggio, portando Pt_2 Parte_3 con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
3. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 la madre, ma potrà trattenersi dal padre ogni qualvolta lo vorrà. Il padre avrà facoltà di vederla a piacimento e di tenerla con sé il mercoledì di ogni settimana, compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative, nonché dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica a fine settimana alternati. A partire dal mese di settembre 2025, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, il padre preleverà la piccola al mercoledì Per_1 all'uscita da scuola impegnandosi a riaccompagnarla direttamente a scuola la mattina successiva. La minore trascorrerà inoltre con il padre giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive, in modo però che vengano sempre assicurate la reperibilità e la possibilità per la madre di sentirla telefonicamente. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di vacanza che intendono trascorrere con la figlia, affinché non si verifichino concomitanze.
Per quanto attiene a tutte le festività dell'anno (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) le stesse verranno trascorse dalla minore alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre una settimana. I coniugi fanno Per_1 comunque salvi diversi accordi che potranno intervenire tra di loro in considerazione dei reciproci impegni ed eSIenze, nonché della volontà e desideri della figlia Per_1
4. il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo la somma mensile Per_1 di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra entro il giorno 10 Parte_2 di ogni mese;
5. le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione), sportive, ovvero, quelle relative alla danza ed allo sci, attualmente praticati da mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche e sportive, purché Per_1 debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al
50% tra gli stessi. I coniugi, in ogni caso, fanno salvo quanto meglio definito e disposto nella Convenzione del Tribunale di Vercelli, Prot. n. 375 del 21/12/2018. Il coniuge che affronterà l'esborso avrà, quindi, diritto di ottenere il pagamento del 50% da parte dell'altro coniuge previa esibizione delle relative pezze giustificative;
6. le parti si accordano affinché l'assegno unico ed universale per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla SI.ra ; Parte_2
7. si dà atto che a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. Pt_1 Pt_3
si obbliga a vendere alla SI.ra , che è proprietaria della
[...] Parte_2 restante metà quota e che si obbliga ad acquistare, al prezzo concordato tra le parti in €
80.000,00 (ottantamila/00), la propria quota del 50% dell'immobile coniugale sito in
Gattinara (VC), Via Fiume Sesia n. 15, edificato dai coniugi sul terreno acquistato, in comproprietà, con atto Notaio in data 13/12/2017, n. 187.088 di Rep. e n. Persona_2
25.009 di Raccolta.
Detto immobile risulta, alla data attuale, censito al Catasto Urbano del Comune di Gattinara ed indentificato con il F. 32, Mapp. 409 sub 3 cat. A/7, cl 2, vani 5,5, r.c. € 653,32, con annessa autorimessa, identificata con il F. 32, Mapp. 409, sub. 1 cat. C/6, cl 3, mq 24, r.c. €
90,48;
8. l'immobile di cui sopra risulta, inoltre, gravato da ipoteca a favore di , a garanzia CP_1 del pagamento del mutuo stipulato dai coniugi in data 11/05/2022, con Atto Notaio Per_3
pagina 3 di 4 Rep. n. 20119/13492, Registrato a Novara il 12/05/2022, al n. 6701 Serie T, come Per_4 risulta dall'“Atto di erogazione e quietanza” del 16/02/2023, Atto Notaio
[...]
Rep. n. 20645, Racc. n.13920, allegato con il ricorso;
Per_5
9. si dà atto che a seguito della suddetta vendita, la SI.ra provvederà al Parte_2 pagamento delle restanti rate del mutuo, attualmente cointestato ai coniugi, di cui è gravata l'abitazione coniugale, in relazione al quale chiederà all'Istituto erogante l'accollo esclusivo, facendosi carico anche della quota ad oggi dovuta dal SI. Parte_3
;
[...]
10. si dà atto che a prescindere da quanto concordato ai precedenti punti, la SI.ra Pt_2
avendo il godimento esclusivo dell'abitazione coniugale, provvederà a sostenere
[...] per intero tutte le rate del relativo mutuo, tenendo indenne il marito e manlevandolo sin d'ora da ogni richiesta effettuata dalla Banca mutuante;
11. si dà atto che i coniugi rinunciano, in ogni caso, reciprocamente ad avanzare qualsiasi pretesa, nonché richiesta di rimborso, restituzione, a qualsiasi titolo e/o ragione, per quanto versato per l'acquisto dell'abitazione e del mobilio ivi contenuto;
12. si dà atto che la SI.ra provvederà inoltre al pagamento nella misura del Parte_2
100% di tutte le spese relative alle utenze in uso alla suddetta abitazione coniugale
(riscaldamento, luce, acqua, etc.);
13. si dà atto che le parti dichiarano di aver già concordato le modalità di definizione del rapporto relativo al conto corrente cointestato, in essere presso , Filiale di Biella, CP_1 utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo, che verrà chiuso in seguito all'accollo esclusivo del mutuo stesso in capo alla SI.ra Pt_2
14. si dà atto che l'autovettura Audi A6, intestata alla SI.ra rimane nella definitiva Pt_2 disponibilità di quest'ultima, mentre l'autovettura BMW 118 al SI. , che Parte_1 ne è già proprietario;
15. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richieste di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
16. si dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, anche per la figlia minore;
17. si dà atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4