Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4434/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4434/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA MARCONI 3 SARNO, presso lo studio dell'Avv. BASELICE
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MARCONI 3 SARNO, presso lo studio dell'Avv. BASELICE ANIELLO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
PIAZZA MARCONI 3 SARNO, presso lo studio dell'Avv. BASELICE ANIELLO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_4 C.F._5
domiciliato in PIAZZA MARCONI 3 SARNO, presso lo studio dell'Avv. BASELICE
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
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( ) CORSO MATTEOTTI, 60 84015 NOCERA SUPERIORE, dal quale C.F._7
è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA A. CP_2 C.F._8
DIAZ, 13 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SENATORE GIUSEPPE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Corallo, Controparte_3 P.IVA_1
212 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. MATTINO ALFONSA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._10
CONVENUTO
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha proposto azione di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio attraverso i fondi di proprietà dei convenuti e azione di regolamento dei confini.
Come noto, ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite, oltre che coattivamente, volontariamente o per destinazione del padre di famiglia, anche per usucapione. Oltre al presupposto legato all'esercizio del possesso uti dominus continuato per vent'anni, in materia di usucapione di servitù l'art. 1061, comma I, c.c. richiede un ulteriore presupposto, da individuarsi nell'apparenza, con la specificazione di cui al secondo comma per cui non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Ad ulteriore specificazione di quanto esposto, deve precisarsi che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di
Pagina 2 di 5 attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. E' stato, di conseguenza, indicato in giurisprudenza che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù
(Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 11834 del 06/05/2021).
Sul punto, tuttavia, più recente giurisprudenza ha precisato, meno rigidamente, che ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante
(Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29555 del 25/10/2023).
Ai sensi dell'art. 1144 c.c., tuttavia, gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Nel caso di specie, gli stessi attori e tutti i testi indicati da parte attrice hanno evidenziato che il vecchio proprietario, della part.lla 286/15 foglio 8 (attualmente di Persona_1
proprietà di aveva consegnato le chiavi del cancello, posto sulla stradina CP_2 percorsa per accedere alla proprietà degli attori, alla madre di quest'ultimi.
Dunque, risulta evidente che, in virtù dei rapporti di vicinato, sia stato tollerato il passaggio attraverso il proprio fondo mediante consegna delle chiavi del cancello.
Pertanto, l'interpretazione degli atti di tolleranza come utilizzo del passaggio comporta la non riconoscibilità della servitù richiesta.
Ne discende il rigetto della domanda di usucapione.
Quanto all'azione di regolamento dei confini, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Invero, L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'actio finium regundorum, come poc'anzi accennato, può essere esercitata sia nel caso che l'incertezza del confine derivi dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta “incertezza oggettiva”), sia nel caso che dipenda dalla contestazione del confine esistente (“cosiddetta incertezza soggettiva”).
Pagina 3 di 5 L'azione di regolamento di confini, pertanto, non può esperirsi in assenza di incertezza dei confini e quando solo sussiste l'esigenza di correggere una inesattezza delle mappe catastali
(cfr. Cass. 4335/1988); siffatta azione, di natura reale e petitoria, è comunque imprescrittibile
(Cass. 5134/2008).
Nel caso di incertezza soggettiva è possibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta dal convenuto, ma ciò - se non sono posti in discussione i titoli di proprietà - non significa che l'azione di regolamento perda la sua natura ricognitiva e si trasformi in rivendicazione (Cass. n. 6148/2016; Cass. n. 11942/2003;
Cass. 5899/2001; Cass. n. 15507/2000; Cass. n. 6681/2000; Cass. n. 12139/1997; Cass. n.
4703/1997). L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Detta azione, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Cass. 22/10/2019, n. 20258).
La legittimazione attiva spetta al proprietario del fondo (Cass. n. 8003/1991); legittimato passivo è il proprietario del fondo confinante (Cass. 8003/1991) ovvero il possessore se è persona diversa.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova che il proprio fondo sia finitimo
(confinante) con i fondi di proprietà delle parti, dal momento che dall'esame dei titoli di provenienza si evince che il fabbricato di proprietà del , ubicato nell'angolo nord- CP_2
ovest di un complesso immobiliare e costituito da tre piani fuori terra, è confinante nell'insieme con beni della società “ACM DATI s.a.s.”, con via Petraro, con altri beni della società venditrice, con condominio Parco delle Mimose e con beni;
che alcuna Per_2 prova è stata fornita dagli attori in ordine alla comproprietà della c.d. “stradina comune” confinante con i fondi dei convenuti.
Pertanto, anche la domanda di regolamento dei confini va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
Pagina 4 di 5 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Alfonso
Esposito, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Controparte_1
euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
che si liquidano in euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe
Senatore, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro CP_2
1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso Nocera Inferiore, 24/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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