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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 10.2.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7532 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Assegno - pensione”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. PALMERI GUIDO;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. BAUER RAIMUND;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
L'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, le ha attribuito una percentuale di invalidità del 67% confermando il giudizio espresso dalla commissione medica dell' nella CP_1
seduta del 27.7.2023.
Ha chiesto , pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico legale. Per l'udienza del 10.2.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, hanno depositato note entrambi le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso in ordine alla tempestività della sua proposizione, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n, 2025).
2. Merito
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 la cui normativa va richiamata.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5 D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, il CTU nominato ha accertato in capo al ricorrente una “disabilita intellettiva di grado medio in soggetto con ipotiroidismo congenito in trattamento farmacologico e disturbi dell'umore” ritenendo che tale complesso patologico comporti la una riduzione della sua capacità lavorativa pari all'80%.
La suddetta valutazione percentualistica è frutto del corretto inquadramento tabellare delle patologie accertate sulla scorta della documentazione sanitaria presente in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza.
A fronte delle esaustive motivazioni peritali né l'odierno opponente né l' hanno allegato CP_1
elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni, il cui recepimento da parte del giudicante conduce all' accoglimento dell'opposizione.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo con
CP_ riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.863,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 10/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo