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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3154/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3154/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI CP_1 C.F._1
LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 SILVESTRI LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_3 C.F._4 LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._5
LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA
RICORRENTI Contro
(P.IVA e con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 dell'avv. MARCO MARAZZA e DELL'AVV. DOMENICO DE FEO elettivamente domiciliate in Milano, Piazza Armando Diaz, n. 6, presso il difensore avv. Luca Massimo FAILLA
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 13 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4 Controparte_5
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti CP_6 Controparte_4 dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la Controparte_4 al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al
[...] giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_5 indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, Controparte_4 con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella Controparte_5 misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione Controparte_5 Controparte_4 diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive da Controparte_4 luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle Controparte_5 differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
I ricorrenti hanno riferito: di essere tutti dipendenti della convenuta società assunti in date Controparte_4 diverse: in data 24.7.1986, in data CP_1 Controparte_2
2.11.1988, in data 1°.5.1988, in data Controparte_3 Parte_1
16.4.1997, nonché di essere stati tutti ceduti, con cessione di ramo d'azienda dal 1° luglio
2024, all'altra convenuta della quale sono attualmente formalmente Controparte_5 dipendenti, inquadrati, UCCELLO e nel 7° livello;
STANZIONE nel 6° Pt_1 livello;
FERRETTI nel 5°S livello;
di aver goduto di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti che, a far data dal febbraio 2018, unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 il quale, nelle more del rinnovo del
CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della
[...]
CP_4
che, in particolare, alla a gennaio 2018 avevano maturato i seguenti superminimi, i quali non sono mai stati assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali, come dimostrato dalle buste paga allegate:
630,00 mensili;
CP_1
STANZIONE SALVATORE €115,00 mensili;
€200,00 mensili;
Controparte_3
€220,00 mensili;
Parte_1
che, in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere, per la prima volta nella sua storia, ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente;
che , d'altronde, non ha mai assorbito i superminimi in occasione degli aumenti CP_4 contrattuali anche quando era SIP s.p.a.;
che, sempre in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, le parti negoziali hanno concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S.
Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 01.07.2018, anch'esso di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta;
che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio
2018, per la prima volta nella sua storia, la resistente - da un lato – ha riconosciuto l'aumento contrattuale di €27,58 per il 7°, di €24,60 per il 6°, di €20,94 per il 5S°, di
€20,00 per il 5°, ma dall'altro ha proceduto, contestualmente, ad assorbirlo a tutti sulla voce stipendiale del “Sovraminimo Individuale”;
che, parimenti, la voce "Sovraminimo Individuale”, è stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma di €27,58 per il 7°, di €24,60 per il 6°, di €20,94 per il
5S°, di €20,00 per il 5°;
che, quindi, complessivamente, la resistente ha ridotto, da febbraio a giugno 2018, il
Superminimo Individuale per i lavoratori del 7° livello di €27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €41,37 mensili (totale €68,95 mensili), mentre per i lavoratori del 6° livello di €24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €36,90 mensili (totale €61,50 mensili), ancora per i lavoratori del 5S° livello di €20,94 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €31,41 mensili (totale €52,35 mensili), infine per i lavoratori del 5° livello di
€20,00 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €30,00 mensili (totale €50,00 mensili);
che l'assorbimento del superminimo individuale è illegittimo poiché si è formato in un “uso aziendale” il quale, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato CP_4 solo previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovra ordinata o di pari rango, ma non da una condotta unilaterale di segno opposto.,
I ricorrenti, richiamati numerosissimi precedenti di merito e di legittimità hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. e si sono costituite, con un'unica memoria, chiedendo Controparte_4 CP_5 il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Le società, richiamata a propria volta giurisprudenza, hanno contestato la domanda dei ricorrenti, sostenuto la legittimità del proprio e puntualizzato che la decisione definitiva spetterà, comunque, alla Corte di Cassazione, investita della questione.
ha sostenuto che la natura assorbibile del superminimo deriva dell'espressa CP_4 previsione pattizia e che l'assorbimento in occasione degli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017 è del tutto legittimo. In particolare, ha dato atto che, in considerazione di una congiuntura economica negativa “A seguito dell'Accordo del
23/11/2017, si è avvalsa della facoltà prevista dal negozio unilaterale attributivo CP_4 del superminimo di assorbire lo stesso con gli aumenti previsti dall'accordo, così come in precedenza aveva esercitato la stessa facoltà non procedendo al riassorbimento (…) In occasione dell'erogazione degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo contrattuale - attestati anche dall'introduzione dell' Retributivo Separato, nuovo Parte_2 emolumento introdotto dall'Accordo del 2017 - il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti è stato parzialmente e legittimamente assorbito in misura esattamente pari a detti aumenti”. In ogni caso, la resistente ha puntualizzato che “Il trattamento retributivo complessivo dei ricorrenti non ha, comunque, subito alcun decremento per effetto del disposto assorbimento dell'ERS posto che la riduzione del superminimo riconosciuto agli odierni istanti è stata integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dal citato accordo del novembre 2017, decorrenti dal febbraio 2018 e dal luglio 2018”.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione nonostante la decisione della
Corte di Cassazione, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso merita accoglimento. La tesi della società non è condivisibile. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n.
263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma:
“Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, CP_4 dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_4 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
5. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
6. Sulla questione della disdetta, menzionata nel corso della discussione odierna, si condivide quanto affermato in analogo precedente che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.: “Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della dalla suddetta fonte sociale.” (v. sentenza del Tribunale di Milano Controparte_4
n. 1137/25, rel. Dott. Lombardi, allegata al ricorso).
7. Così come nel caso all'esame dei precedenti richiamati, dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una CP_4 decurtazione del superminimo di importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'ERS.
8. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio
2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
9. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_3
Nel ricorso è documentato – né le resistenti specificatamente lo contestano - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. ricorso a pag. 34 e 35 e buste paga in atti).
10. La domanda dei ricorrenti è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente condanna (i) della resistente – attuale datrice di lavoro a seguito di trasferimento di ramo CP_5
d'azienda - a ricostituire il superminimo nella misura in godimento a gennaio 2018 e (ii) delle resistenti ( da febbraio 2018 a giugno 2024 e da luglio 2024) a CP_4 CP_5 corrispondere ai lavoratori, le somme trattenute/assorbite, da quantificarsi in separato e autonomo giudizio, maggiorate di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
11. Le spese, sono poste a carico delle resistenti in solido, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, condanna a ricostituire il superminimo nella misura in CP_5 godimento a gennaio 2018 e le resistenti ( da febbraio 2018 a giugno 2024 e CP_4 da luglio 2024) a corrispondere ai lavoratori, le somme trattenute/assorbite, da CP_5 quantificarsi in separato e autonomo giudizio, maggiorate di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì le resistenti in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 4.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3154/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3154/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI CP_1 C.F._1
LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 SILVESTRI LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_3 C.F._4 LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._5
LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRI LUCA
RICORRENTI Contro
(P.IVA e con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 dell'avv. MARCO MARAZZA e DELL'AVV. DOMENICO DE FEO elettivamente domiciliate in Milano, Piazza Armando Diaz, n. 6, presso il difensore avv. Luca Massimo FAILLA
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 13 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4 Controparte_5
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti CP_6 Controparte_4 dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la Controparte_4 al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al
[...] giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_5 indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, Controparte_4 con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella Controparte_5 misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione Controparte_5 Controparte_4 diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive da Controparte_4 luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle Controparte_5 differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
I ricorrenti hanno riferito: di essere tutti dipendenti della convenuta società assunti in date Controparte_4 diverse: in data 24.7.1986, in data CP_1 Controparte_2
2.11.1988, in data 1°.5.1988, in data Controparte_3 Parte_1
16.4.1997, nonché di essere stati tutti ceduti, con cessione di ramo d'azienda dal 1° luglio
2024, all'altra convenuta della quale sono attualmente formalmente Controparte_5 dipendenti, inquadrati, UCCELLO e nel 7° livello;
STANZIONE nel 6° Pt_1 livello;
FERRETTI nel 5°S livello;
di aver goduto di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti che, a far data dal febbraio 2018, unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 il quale, nelle more del rinnovo del
CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della
[...]
CP_4
che, in particolare, alla a gennaio 2018 avevano maturato i seguenti superminimi, i quali non sono mai stati assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali, come dimostrato dalle buste paga allegate:
630,00 mensili;
CP_1
STANZIONE SALVATORE €115,00 mensili;
€200,00 mensili;
Controparte_3
€220,00 mensili;
Parte_1
che, in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere, per la prima volta nella sua storia, ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente;
che , d'altronde, non ha mai assorbito i superminimi in occasione degli aumenti CP_4 contrattuali anche quando era SIP s.p.a.;
che, sempre in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, le parti negoziali hanno concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S.
Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 01.07.2018, anch'esso di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta;
che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio
2018, per la prima volta nella sua storia, la resistente - da un lato – ha riconosciuto l'aumento contrattuale di €27,58 per il 7°, di €24,60 per il 6°, di €20,94 per il 5S°, di
€20,00 per il 5°, ma dall'altro ha proceduto, contestualmente, ad assorbirlo a tutti sulla voce stipendiale del “Sovraminimo Individuale”;
che, parimenti, la voce "Sovraminimo Individuale”, è stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma di €27,58 per il 7°, di €24,60 per il 6°, di €20,94 per il
5S°, di €20,00 per il 5°;
che, quindi, complessivamente, la resistente ha ridotto, da febbraio a giugno 2018, il
Superminimo Individuale per i lavoratori del 7° livello di €27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €41,37 mensili (totale €68,95 mensili), mentre per i lavoratori del 6° livello di €24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €36,90 mensili (totale €61,50 mensili), ancora per i lavoratori del 5S° livello di €20,94 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €31,41 mensili (totale €52,35 mensili), infine per i lavoratori del 5° livello di
€20,00 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori €30,00 mensili (totale €50,00 mensili);
che l'assorbimento del superminimo individuale è illegittimo poiché si è formato in un “uso aziendale” il quale, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato CP_4 solo previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovra ordinata o di pari rango, ma non da una condotta unilaterale di segno opposto.,
I ricorrenti, richiamati numerosissimi precedenti di merito e di legittimità hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. e si sono costituite, con un'unica memoria, chiedendo Controparte_4 CP_5 il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Le società, richiamata a propria volta giurisprudenza, hanno contestato la domanda dei ricorrenti, sostenuto la legittimità del proprio e puntualizzato che la decisione definitiva spetterà, comunque, alla Corte di Cassazione, investita della questione.
ha sostenuto che la natura assorbibile del superminimo deriva dell'espressa CP_4 previsione pattizia e che l'assorbimento in occasione degli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017 è del tutto legittimo. In particolare, ha dato atto che, in considerazione di una congiuntura economica negativa “A seguito dell'Accordo del
23/11/2017, si è avvalsa della facoltà prevista dal negozio unilaterale attributivo CP_4 del superminimo di assorbire lo stesso con gli aumenti previsti dall'accordo, così come in precedenza aveva esercitato la stessa facoltà non procedendo al riassorbimento (…) In occasione dell'erogazione degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo contrattuale - attestati anche dall'introduzione dell' Retributivo Separato, nuovo Parte_2 emolumento introdotto dall'Accordo del 2017 - il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti è stato parzialmente e legittimamente assorbito in misura esattamente pari a detti aumenti”. In ogni caso, la resistente ha puntualizzato che “Il trattamento retributivo complessivo dei ricorrenti non ha, comunque, subito alcun decremento per effetto del disposto assorbimento dell'ERS posto che la riduzione del superminimo riconosciuto agli odierni istanti è stata integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dal citato accordo del novembre 2017, decorrenti dal febbraio 2018 e dal luglio 2018”.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione nonostante la decisione della
Corte di Cassazione, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso merita accoglimento. La tesi della società non è condivisibile. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n.
263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma:
“Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, CP_4 dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_4 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
5. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
6. Sulla questione della disdetta, menzionata nel corso della discussione odierna, si condivide quanto affermato in analogo precedente che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.: “Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della dalla suddetta fonte sociale.” (v. sentenza del Tribunale di Milano Controparte_4
n. 1137/25, rel. Dott. Lombardi, allegata al ricorso).
7. Così come nel caso all'esame dei precedenti richiamati, dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una CP_4 decurtazione del superminimo di importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'ERS.
8. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio
2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
9. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_3
Nel ricorso è documentato – né le resistenti specificatamente lo contestano - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. ricorso a pag. 34 e 35 e buste paga in atti).
10. La domanda dei ricorrenti è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente condanna (i) della resistente – attuale datrice di lavoro a seguito di trasferimento di ramo CP_5
d'azienda - a ricostituire il superminimo nella misura in godimento a gennaio 2018 e (ii) delle resistenti ( da febbraio 2018 a giugno 2024 e da luglio 2024) a CP_4 CP_5 corrispondere ai lavoratori, le somme trattenute/assorbite, da quantificarsi in separato e autonomo giudizio, maggiorate di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
11. Le spese, sono poste a carico delle resistenti in solido, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, condanna a ricostituire il superminimo nella misura in CP_5 godimento a gennaio 2018 e le resistenti ( da febbraio 2018 a giugno 2024 e CP_4 da luglio 2024) a corrispondere ai lavoratori, le somme trattenute/assorbite, da CP_5 quantificarsi in separato e autonomo giudizio, maggiorate di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì le resistenti in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 4.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli