Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 865
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Invalidità della notifica della cartella sottostante all'intimazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella sottostante all'intimazione non sia stata validamente notificata, in quanto, pur essendo stata depositata presso la Casa Comunale, non è stata fornita la prova della ricezione della raccomandata da parte del contribuente.

  • Inammissibile
    Mancanza di contraddittorio con l'Ente impositore

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riguardo ai motivi di censura sul merito dell'obbligazione tributaria e sulla nullità del ruolo, a causa della mancata notifica del ricorso all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina - Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto), che ha determinato il contraddittorio disintegro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 865
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 865
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo