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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE SE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022757349000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180048489168000 IVA-ALTRO 2015
- RUOLO n. RIF.CART.29620180048489168000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 21 agosto 2025, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa alla cartella esattoriale avente ad oggetto l'IVA dovuta per l'anno 2015, pari alla complessiva somma di € 19.080,77, lamentando l'illegittimità dell'imposta iscritta a ruolo e l'invalidità della cartella emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto mai notificata. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si opponeva all'accoglimento del ricorso. Accolta l'istanza di inibitoria formulata dalla parte ricorrente, questa Corte ha deliberato in data odierna, come da dispositivo che segue, già depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va, anzitutto, dichiarato inammissibile, con riguardo ai motivi di censura aventi ad oggetto il merito dell'obbligazione tributaria per cui è causa e la nullità del ruolo, risultando al riguardo il contraddittorio disintegro, per effetto della mancata notifica del ricorso stesso all'Ente impositore, Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Messina- ufficio territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto. Analogamente è a dirsi, in relazione alla carenza di motivazione della cartella impugnata ed all'eccezione di prescrizione della pretesa sostanziale, trattandosi di vizi di natura derivata che si ricollegano a comportamenti omissivi del predetto Ente impositore, come si è detto non utilmente deducibili nella presente sede, per difetto del necessario contraddittorio. Coglie nel segno, viceversa, la censura di invalida notifica della cartella sottostante all'impugnata intimazione. Alla luce della documentazione in atti (vedi relata di notifica, in atti),risulta invero che tale cartella è stata notificata il 24 febbraio 2020 tramite messo, con deposito presso la Casa Comunale, in assenza del destinatario e delle persone abilitate a riceverlo ex art. 139 c.p.c., non essendo stata, tuttavia, fornita la prova della ricezione della C.A.D. da parte del contribuente. In conseguenza di ciò, l'intimazione va ritenuta illegittima. Il ricorso va dunque accolto, limitatamente alla cartella impugnata. Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento delle ragioni prospettate dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, dichiara inammissibile il ricorso relativo al ruolo, lo accoglie con riguardo alla cartella impugnata e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE SE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259022757349000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180048489168000 IVA-ALTRO 2015
- RUOLO n. RIF.CART.29620180048489168000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 21 agosto 2025, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa alla cartella esattoriale avente ad oggetto l'IVA dovuta per l'anno 2015, pari alla complessiva somma di € 19.080,77, lamentando l'illegittimità dell'imposta iscritta a ruolo e l'invalidità della cartella emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto mai notificata. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si opponeva all'accoglimento del ricorso. Accolta l'istanza di inibitoria formulata dalla parte ricorrente, questa Corte ha deliberato in data odierna, come da dispositivo che segue, già depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va, anzitutto, dichiarato inammissibile, con riguardo ai motivi di censura aventi ad oggetto il merito dell'obbligazione tributaria per cui è causa e la nullità del ruolo, risultando al riguardo il contraddittorio disintegro, per effetto della mancata notifica del ricorso stesso all'Ente impositore, Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Messina- ufficio territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto. Analogamente è a dirsi, in relazione alla carenza di motivazione della cartella impugnata ed all'eccezione di prescrizione della pretesa sostanziale, trattandosi di vizi di natura derivata che si ricollegano a comportamenti omissivi del predetto Ente impositore, come si è detto non utilmente deducibili nella presente sede, per difetto del necessario contraddittorio. Coglie nel segno, viceversa, la censura di invalida notifica della cartella sottostante all'impugnata intimazione. Alla luce della documentazione in atti (vedi relata di notifica, in atti),risulta invero che tale cartella è stata notificata il 24 febbraio 2020 tramite messo, con deposito presso la Casa Comunale, in assenza del destinatario e delle persone abilitate a riceverlo ex art. 139 c.p.c., non essendo stata, tuttavia, fornita la prova della ricezione della C.A.D. da parte del contribuente. In conseguenza di ciò, l'intimazione va ritenuta illegittima. Il ricorso va dunque accolto, limitatamente alla cartella impugnata. Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento delle ragioni prospettate dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, dichiara inammissibile il ricorso relativo al ruolo, lo accoglie con riguardo alla cartella impugnata e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.