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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2890/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza D. Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1928/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19322300001843 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7351/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente Nominativo_1 convenne in giudizio il Comune di Casoria e l'ente preposto per la riscossione dei tributi (Publiservizi s.r.l.), chiedendo l'annullamento di un avviso di accertamento per il pagamento di €. 282,00 relativo a TARI per l'anno 2020 (notificatogli in data 4.3.2024), deducendo di avere già provveduto al pagamento dell'importo, avente ad oggetto un immobile di Indirizzo_1.
Costituendosi in giudizio, la Publiservizi s.r.l. contestò la prospettazione difensiva, rilevando come in Indirizzo_1 fossero presenti due immobili riferibili a contribuente, di ampiezza diversa, e pertanto non risultasse l'intervenuto assolvimento all'obbligo tributario da parte del ricorrente.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo sfornita di prova la circostanza allegata dal contribuente dell'avvenuto pagamento dell'imposta, non risultando compiutamente documentato che il versamento concernesse il medesimo immobile di Indirizzo_1 ad oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Non si è costituita la parte appellata.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non superano il compiuto e condivisibile ragionamento del giudice di primo grado.
Non è dirimente che il contribuente abbia documentato in primo grado il pagamento di € 365,00 a titolo di
TARI per l'anno 2020; rileva piuttosto che non è stato compiutamente dimostrato che tale versamento si riferisca allo stesso immobile situato in Indirizzo_1, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Questo dubbio è ulteriormente confermato dal diverso importo pagato rispetto a quello richiesto nell'atto contestato (pari a € 282,00), circostanza che, unitamente alla considerazione che nessun altro documento è stato prodotto dall'appellante in sede di gravame, avvalora la conclusione secondo cui il pagamento riguarderebbe un altro immobile ubicato nella stessa strada, e non quello per cui è causa e per il quale è stato richiesto il pagamento con l'atto impugnato.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2890/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza D. Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1928/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19322300001843 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7351/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente Nominativo_1 convenne in giudizio il Comune di Casoria e l'ente preposto per la riscossione dei tributi (Publiservizi s.r.l.), chiedendo l'annullamento di un avviso di accertamento per il pagamento di €. 282,00 relativo a TARI per l'anno 2020 (notificatogli in data 4.3.2024), deducendo di avere già provveduto al pagamento dell'importo, avente ad oggetto un immobile di Indirizzo_1.
Costituendosi in giudizio, la Publiservizi s.r.l. contestò la prospettazione difensiva, rilevando come in Indirizzo_1 fossero presenti due immobili riferibili a contribuente, di ampiezza diversa, e pertanto non risultasse l'intervenuto assolvimento all'obbligo tributario da parte del ricorrente.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo sfornita di prova la circostanza allegata dal contribuente dell'avvenuto pagamento dell'imposta, non risultando compiutamente documentato che il versamento concernesse il medesimo immobile di Indirizzo_1 ad oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Non si è costituita la parte appellata.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non superano il compiuto e condivisibile ragionamento del giudice di primo grado.
Non è dirimente che il contribuente abbia documentato in primo grado il pagamento di € 365,00 a titolo di
TARI per l'anno 2020; rileva piuttosto che non è stato compiutamente dimostrato che tale versamento si riferisca allo stesso immobile situato in Indirizzo_1, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Questo dubbio è ulteriormente confermato dal diverso importo pagato rispetto a quello richiesto nell'atto contestato (pari a € 282,00), circostanza che, unitamente alla considerazione che nessun altro documento è stato prodotto dall'appellante in sede di gravame, avvalora la conclusione secondo cui il pagamento riguarderebbe un altro immobile ubicato nella stessa strada, e non quello per cui è causa e per il quale è stato richiesto il pagamento con l'atto impugnato.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze.