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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
RG UL, RE
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1103/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Ricorrente_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_2 - CF_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_4 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_5 - CF_5
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_5 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_6 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_6 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_7 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_7 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_8 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_8 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_3 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_3 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_10 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_10 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_11 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_11 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1019/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.10.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano il silenzio rifiuto formatosi istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i
Finanzieri (FAF).
A tal fine eccepiva la mancata applicazione della riduzione della base imponibile per euro 309,87 per ciascun anno di servizio.
Ritualmente costituitasi l'Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso collettivo.
Nel merito riconosceva il diritto al rimborso di alcuni dei ricorrenti, precisando che lo stesso sarebbe stato operato in fase di liquidazione dell'imposta con le tempistiche previste per la riliquidazione delle imposte a tassazione separata. Per altri evidenziava la mancata allegazione all'istanza di rimborso della Certificazione unica. Infine, per Nominativo_10 eccepiva la tardività dell'istanza.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 4.12.2025 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Invero la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che (Cassazione civile sez. trib., 31/08/2023, n.25549) nel processo tributario non è espressamente prevista alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e pertanto opera in generale rinvio al Cpc (articolo 1, comma 2, Dlgs n. 546/1992) il cui articolo 103 contempla quali presupposti la «connessione per l'oggetto o per il titolo», ovvero la circostanza che la decisione dipenda totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni. Trattandosi di istanze di rimborso e non di atti impositivi,
l'identità della questione giuridica sottesa deve ritenersi sufficiente per l'ammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto compatibile con l'articolo 103 del Cpc.
Venendo al merito giova premettere che con riferimento ai ricorrenti Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_4, Nominativo_7 Nominativo_7 e Nominativo_11 la resistente ha riconosciuto il diritto alla riduzione precisando che la stessa sarà applicata in fase di liquidazione dell'imposta con le tempistiche previste per la riliquidazione delle imposte a tassazione separata.
Con riguardo a Nominativo_2, Nominativo_9 Nominativo_3, Nominativo_8, Nominativo_5 e Nominativo_6 la resistente ha motivato il diniego affermando che da interrogazioni all'anagrafe tributaria non risulta alcuna
Certificazione unica inviata dal FAF né il contribuente la allega all'istanza di rimborso. Evidenzia altresì che il prospetto di rideterminazione dell'indennità aggiuntiva rilasciato dal FAF (allegato all'istanza) non può sostituire la certificazione unica che rappresenta l'unico documento che certifica la ritenuta operata.
L'affermazione non convince posto che l'Agenzia delle Entrate ben poteva in qualunque momento acquisire la Certificazione unica ritenuta indispensabile per dare riscontro positivo alle istanze dei ricorrenti.
Con riguardo a Nominativo_10 le ritenute IRPEF sono state operate nel 2016 con la conseguenza che l'istanza presentata nel 2024 (oltre il termine di 48 mesi) è senz'altro tardiva. Trova infatti applicazione nella fattispecie la decadenza prevista dall'art. 38 del DPR n. 602 del 1973. Né il mutamento della prassi dell'amministrazione, con l'emanazione di una nuova circolare che disciplini la materia in termini difformi rispetto al precedente modus operandi può in alcun modo spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale.
La particolarità delle questioni poste al vaglio di Questa Corte unitamente alla parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando rigetta il ricorso limitatamente alla posizione di Nominativo_10. Accoglie per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
RG UL, RE
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1103/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Ricorrente_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_2 - CF_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_2 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_4 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_5 - CF_5
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_5 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_6 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_6 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_7 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_7 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_8 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_8 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_3 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_3 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_10 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_10 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
proposto da
Nominativo_11 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF n. Nominativo_11 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1019/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.10.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano il silenzio rifiuto formatosi istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i
Finanzieri (FAF).
A tal fine eccepiva la mancata applicazione della riduzione della base imponibile per euro 309,87 per ciascun anno di servizio.
Ritualmente costituitasi l'Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso collettivo.
Nel merito riconosceva il diritto al rimborso di alcuni dei ricorrenti, precisando che lo stesso sarebbe stato operato in fase di liquidazione dell'imposta con le tempistiche previste per la riliquidazione delle imposte a tassazione separata. Per altri evidenziava la mancata allegazione all'istanza di rimborso della Certificazione unica. Infine, per Nominativo_10 eccepiva la tardività dell'istanza.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 4.12.2025 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente. Invero la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che (Cassazione civile sez. trib., 31/08/2023, n.25549) nel processo tributario non è espressamente prevista alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e pertanto opera in generale rinvio al Cpc (articolo 1, comma 2, Dlgs n. 546/1992) il cui articolo 103 contempla quali presupposti la «connessione per l'oggetto o per il titolo», ovvero la circostanza che la decisione dipenda totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni. Trattandosi di istanze di rimborso e non di atti impositivi,
l'identità della questione giuridica sottesa deve ritenersi sufficiente per l'ammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto compatibile con l'articolo 103 del Cpc.
Venendo al merito giova premettere che con riferimento ai ricorrenti Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_4, Nominativo_7 Nominativo_7 e Nominativo_11 la resistente ha riconosciuto il diritto alla riduzione precisando che la stessa sarà applicata in fase di liquidazione dell'imposta con le tempistiche previste per la riliquidazione delle imposte a tassazione separata.
Con riguardo a Nominativo_2, Nominativo_9 Nominativo_3, Nominativo_8, Nominativo_5 e Nominativo_6 la resistente ha motivato il diniego affermando che da interrogazioni all'anagrafe tributaria non risulta alcuna
Certificazione unica inviata dal FAF né il contribuente la allega all'istanza di rimborso. Evidenzia altresì che il prospetto di rideterminazione dell'indennità aggiuntiva rilasciato dal FAF (allegato all'istanza) non può sostituire la certificazione unica che rappresenta l'unico documento che certifica la ritenuta operata.
L'affermazione non convince posto che l'Agenzia delle Entrate ben poteva in qualunque momento acquisire la Certificazione unica ritenuta indispensabile per dare riscontro positivo alle istanze dei ricorrenti.
Con riguardo a Nominativo_10 le ritenute IRPEF sono state operate nel 2016 con la conseguenza che l'istanza presentata nel 2024 (oltre il termine di 48 mesi) è senz'altro tardiva. Trova infatti applicazione nella fattispecie la decadenza prevista dall'art. 38 del DPR n. 602 del 1973. Né il mutamento della prassi dell'amministrazione, con l'emanazione di una nuova circolare che disciplini la materia in termini difformi rispetto al precedente modus operandi può in alcun modo spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale.
La particolarità delle questioni poste al vaglio di Questa Corte unitamente alla parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando rigetta il ricorso limitatamente alla posizione di Nominativo_10. Accoglie per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.