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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 234/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 234/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025, che di seguito si riproducono: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
in Jesolo trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Jesolo dell'anno 1993, al n.11 Part I Serie A Uff
1.
2) Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Jesolo di procedere all'annotazione della emananda sentenza.
3) I coniugi danno atto che entrambi sono economicamente indipendenti l'uno dall'altra e dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
4) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso ad entrambi i legali incaricati al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679.
11) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 17/06/1993 contratto matrimonio in Jesolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17/06/1993 tra Pt_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
del Comune di Jesolo, al n. 11, parte I, serie A, dell'anno 1993;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 234/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 234/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025, che di seguito si riproducono: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
in Jesolo trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Jesolo dell'anno 1993, al n.11 Part I Serie A Uff
1.
2) Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Jesolo di procedere all'annotazione della emananda sentenza.
3) I coniugi danno atto che entrambi sono economicamente indipendenti l'uno dall'altra e dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
4) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso ad entrambi i legali incaricati al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679.
11) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 17/06/1993 contratto matrimonio in Jesolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17/06/1993 tra Pt_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
del Comune di Jesolo, al n. 11, parte I, serie A, dell'anno 1993;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca