Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14829/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AGOSTINI FLAVIO e , elettivamente domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA 141 C 96100
SIRACUSA, presso il difensore avv. AGOSTINI FLAVIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
(C.F. ,quale genitore esercente la potestà Parte_5 C.F._4
genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. ),
[...] C.F._5
tutti quali eredi beneficiati di , deceduto in data 8.3.2016 e con il patrocinio Persona_2 dell'avv. ROCCO DI TORREPADULA NICOLA, elettivamente domiciliati in Piazza S. Maria degli pagina 1 di 19
NICOLA
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
Entrambi con il patrocinio dell'avv. RAIMONDO LUIGI e elettivamente domiciliato in VIA ITALIA,
N. 42 SIRACUSA presso lo studio dell'avv. RAIMONDO LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURELLA CP_1 C.F._8
GIROLAMO e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
VENTURELLA GIROLAMO
ANTONIO SAVA' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRINGO GRAZIANO e C.F._9
elettivamente domiciliato in Viale Tunisi 53 96100 Siracusa presso lo studio dell'avv. SIRINGO
GRAZIANO
C.F. ), CP_2 C.F._10
CONVENUTI
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 9 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il (dichiarato dal Parte_8
Tribunale di Siracusa con sentenza n. 64/2019 del 20.12.2019) conveniva in giudizio, innanzi alla
Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Catania, quale Parte_2
Pt_ amministratore e socio della società fallita, , Parte_6 CP_3 CP_4
[...]
, quali soci della società, nonché , , , CP_5 Parte_3 Parte_4 Persona_1
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Parte_5
, tutti nella qualità di eredi beneficiati dei ex amministratore Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 19 della deceduto in data 8.3.2016, nonché socio della suddetta società fallita e Parte_1
chiedeva al Tribunale adito: “1) Ritenere e Dichiarare la responsabilità dei soci amministratori sig.ri
e dei Sig.ri , Parte_2 CP_3 Parte_3 Controparte_6 Per_1
e nella qualità di eredi dell'ex A.U. e presidente del CDA a far data
[...] Parte_4
dalla costituzione (17/06/1992) a1 06/01/2016 Sig. , per la mala gestione della Persona_2 società fallita ai sensi dell'art. 146 1.f.; 2) Ritenere e dichiarare che gli amministratori della Soc. fallita hanno causato un ingente danno alla società ed ai creditori sociali, che si quantifica in euro
967.969,16, somma ricavata attraverso l'utilizzo de1 criterio dei netti patrimoniali per la liquidazione del danno risarcibile, corrispondente alla differenza tra i1 patrimonio netto della società a1 momento dell'effettivo verificarsi della causa di scioglimento ed i1 patrimonio netto della società la momento della sentenza dichiarativa di fallimento;
3) Ritenere e dichiarare la responsabilità solidale dei soci della Soc. fallita i Sig.ri , e ai sensi dell'artt. 146 Parte_6 Parte_9 CP_5
L.F. e 2476, co. 7 c.c. per aver deciso ed autorizzato il compimento degli atti dannosi per la società da parte degli amministratori;
4) Conseguentemente, condannare i sig.ri Parte_2 [...]
e dei Sig.ri e CP_3 Parte_10 Persona_1 Parte_4
nella qualità di eredi di , a pagare in favore della massa fallimentare e pertanto del Persona_2
., ai sensi del1'art. 146 L.F., la somma di euro 967.969,16 o la Controparte_7 maggiore o minor somma che sarà accertata al1'esito del giudizio;
5) Condannare i Sig.ri Pt_6
, e a1 pagamento in solido della somma di euro
[...] Parte_9 CP_5
967.969,16 o la maggiore o minor somma che sarà accertata all'esito del giudizio, per aver deciso ed autorizzato i1 compimento degli atti dannosi per la società da parte degli amministratori;
6) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”;.
Si costituivano in giudizio e , nonché Parte_6 Parte_9 CP_3 CP_4
, , , ( nella qualità di Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore ), quest'ultimi Persona_1
nella qualità di eredi beneficiati di , i quali nelle rispettive comparse contestavano il Persona_2
fondamento delle domande proposte in loro danno e ne chiedevano il rigetto.
I convenuti e , sebbene citati nelle forme di legge, non si Parte_2 CP_5
costituivano in giudizio.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 183, 6° co cpc, con ordinanza del 18 febbraio 2022 il GIU disponeva CTU contabile.
pagina 3 di 19 Espletata la CTU e rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle difese dei convenuti, la causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente rinviata per il medesimo incombente all'udienza del 9 settembre 2024.
Indi all'udienza del 9 settembre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti e Parte_2 [...]
, non costituitisi in giudizio benchè ritualmente citati. CP_5
Va poi in premessa rilevato che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dato atto che nel corso del giudizio sono state concluse ed eseguite transazioni con i convenuti quale CP_3
componente del C.D.A della sino al 07-01-2016 e socio della società fallita;
e Parte_1
, e ( tutti quali eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 Persona_1
, componente del C.D.A della sino al 07-01-2016 e socio Persona_2 Parte_1
della società fallita), precisando che le transazioni sono state definite limitatamente alla posizione interna dei suddetti convenuti, senza rinunzia da parte della curatela alla azione intrapresa in danno degli altri.
Parte attrice ha quindi richiesto, concordemente alle difese delle parti citate, che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione reciproca delle spese legali ,così come espressamente pattuita in seno gli accordi stessi.
Ciò posto va pertanto dichiarata tra parte attrice e i sopra citati convenuti la cessazione della materia del contendere, atteso che, per effetto dell'intervenuta transazione tra le parti non vi è alcun interesse ad una pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029).
Pacifico è quindi che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020),
pagina 4 di 19 fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent. 21.08.2020).
La conseguenza nel caso di specie è la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro le parti precisato in tal senso le proprie conclusioni e spese compensate come richiesto dalle parti.
Con riferimento poi alle posizione degli altri convenuti la difesa di parte attrice ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti di nella sua qualità di: - Componente del Parte_2
Consiglio di amministrazione dal 18-6-1992 al 06-10-2015; - Amministratore Unico dal 07-01- 2016 e sino alla dichiarazione di fallimento del 20-12-2019; - Socio della società dalla costituzione (1987) e sino alla dichiarazione di fallimento del 20-12-2019; , , e Parte_6 Parte_9 CP_4 [...]
, nella loro qualità di soci della società dalla costituzione e sino alla dichiarazione di CP_5
fallimento.
In particolare la curatela attrice ha dedotto che unitamente agli altri Parte_2
amministratori succedutisi nel tempo, è venuto meno ai doveri ad egli imposti per non avere adottato i provvedimenti previsti dagli artt. 2482 bis c.c. e 2482 ter c.c., così violando le norme stabilite agli artt.
2484, 2485 e 2486 c.c.; inoltre ha contestato al suddetto di avere posto in essere atti dannosi per la
Società e per i creditori omettendo il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, con il conseguente danno da sanzioni e interessi, nonché riportando di anno in anno nei bilanci sociali crediti di dubbia esigibilità, così omettendone il loro reale valore di presumibile realizzo.
pagina 5 di 19 Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità' esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt.
2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c)
l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà).
pagina 6 di 19 Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno.
Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logicogiuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi.
Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni,
l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno. I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
Ora, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti.
Più precisamente graverà sulla Curatela attrice l'onere di provare - giusta l'art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore sia l'esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Orbene nella specie la curatela attrice ha addebitato al la protrazione dell'attività d'impresa Pt_2
successivamente alla perdita del capitale.
Invero dall'esame delle scritture contabili eseguito dal Consulente della procedura è stato possibile rilevare una costante contrazione del fatturato ridottosi da circa € 3.300.000 del 2010 a circa €
1.000.000 nel 2018 senza che essere stata adotta una conseguente rimodulazione dei costi di esercizio, rimasti costanti fino al 2011e successivamente ridotti, ma non proporzionalmente alla contrazione del volume degli affari.
In particolare l'aspetto di maggiore responsabilità ascritto all'operato del è rappresentato Pt_2 dalla protrazione dell'attività nonostante la perdita patita al 31/12/2013 di € 296.166,00, causativa di un pagina 7 di 19 patrimonio netto negativo di € 227.605,00, con ciò determinando un accrescimento esponenziale del passivo che tale non sarebbe stato alla data del fallimento, qualora gli amministratori in carica e la compagine sociale, avessero tempestivamente adottato le iniziative imposte dalla legge, provvedendo alla copertura delle perdite e ricostituzione del capitale, ovvero ponendo in liquidazione la società, così cessando l'attività d'impresa nel momento della perdita dell'intero capitale sociale.
L'illegittima prosecuzione dell'attività ha determinato, a parere della curatela, un monte debitorio ammontante a oltre € 2.300.000,00, di cui circa € 1.400.000,00 ammessi al grado privilegiato in prevalenza costituito da debiti tributari, contributivi e verso il personale dipendente ed € 900.000,00 circa al chirografo. la cui quasi totalità riferibile a fornitori e a Riscossione Sicilia.
Orbene dalle risultanze della disposta CTU è emerso quanto segue.
“Il capitale sociale è andato effettivamente perduto con il bilancio chiuso al 31/12/2013 ove, a seguito della rilevante perdita patita di € 296.166,00 il patrimonio netto ha assunto un valore negativo di €
68.561,00; negli anni successivi il deficit patrimoniale risulta essersi via via accresciuto per effetto delle perdite annualmente patite, fino ad arrivare al 31/12/2018 a un valore negativo di € 563.121,00.
Al riguardo si osserva che: a) il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 risulta essere stato approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 29/06/2014; in quella occasione la compagine sociale deliberò in merito alla perdita d'esercizio “…… di diminuirla in parte con gli utili portati a nuovo già accantonati negli anni pregressi. Mentre per la rimanente parte di accantonarla ad apposito fondo perdite portate a nuovo in attesa di un migliore risultato del prossimo anno. In ogni caso l'Assemblea da mandato agli amministratori di adoperarsi, nel caso in cui l'anno 2014 si dovesse chiudere ulteriormente in perdita, di convocare l'Assemblea tempestivamente per il ripianamento dell'eventuale perdita finale.” (Cfr Doc. 10 difesa eredi Geom. ; b) il bilancio dell'esercizio 2014 Persona_2
(Cfr Doc. 11 difesa eredi Geom. ) risulta chiuso con una ulteriore cospicua perdita Persona_2 di € 205.681,00 che determinò un patrimonio netto negativo di € 274.243,00; il bilancio di che trattasi risulta essere stato approvato dall'assemblea dei soci in data 29/06/2015; anche in questa occasione, a dispetto dell'ulteriore perdita patita, l'assemblea deliberò di “accantonarla ad apposito fondo perdite portate a nuovo in attesa di un migliore risultato del prossimo anno. In ogni caso l'Assemblea da mandato agli amministratori di adoperarsi, nel caso in cui l'anno 2015 si dovesse chiudere ulteriormente in perdita, di convocare l'Assemblea tempestivamente per il ripianamento dell'eventuale perdita finale.”; c) il bilancio dell'esercizio 2015 (Cfr Doc. 12 difesa eredi Geom. ) Persona_2 risulta chiuso con l'ennesima perdita ammontante a € 49.921,00 e il conseguente deficit patrimoniale accresciuto a € 324.163,00; il bilancio in parola risulta essere stato approvato dall'assemblea dei soci in data 28/06/2016; in ordine all'ennesima perdita patita, l'assemblea laconicamente deliberò di pagina 8 di 19 “accantonarla ad apposito fondo perdite portate a nuovo in attesa di un migliore risultato del prossimo anno.”; d) con riguardo ai bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2016 e 31/12/2017, stante la mancata produzione a cura di parte attrice del libro degli inventari e del libro dei verbali delle assemblee, non è possibile allo scrivente riferire in merito ai relativi deliberati delle rispettive assemblee sociali;
ciò non di meno, si precisa che dalla visura Camerale versata in atti a cura di parte attrice (Cfr doc. 4) è stato possibile accertare che il bilancio dell'esercizio 2016 risulta essere stato depositato presso il Registro
Imprese in data 27/07/2017 (prot. num. 17288/2017), mentre il bilancio dell'esercizio 2017 è stato depositato presso il Registro Imprese in data 09/08/2018 (prot. num. 82448/2018). Orbene, fermo restando quanto innanzi, dall'esame dei libri giornale di contabilità versati in atti da parte attrice per gli anni 2016 e 2017 è stato possibile ricostruire ed accertare sia le perdite di esercizio patite (nel 2016 pari a € 12.202,00 e nel 2017 pari a € 132.027,00), che l'evoluzione del patrimonio netto nel biennio in parola, per come in dettaglio riportato nella superiore tabella dalla quale è agevole rilevare un patrimonio netto negativo di € 336.364,00 nel 2016 e di € 468.391,00 nel 2017; e) in ultimo, con riguardo al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, anch'esso non a disposizione dello scrivente, si riferisce che, per quanto rassegnato dal consulente della curatela in seno alla propria relazione, non risulta essere stato trascritto sul libro inventari;
anche per detto bilancio, per quanto in atti, nulla può riferirsi in merito al deliberato dell'assemblea. Ciò detto, dalla visura Camerale versata in atti a cura di parte attrice (Cfr doc. 4), è stato possibile accertare l'avvenuto deposito presso il Registro Imprese del bilancio in parola in data 26/07/2019 (prot. num. 67985/2019). Dall'esame del libro giornale di contabilità per l'anno 2018 è stato possibile ricostruire ed accertare sia la perdita patita (pari a €
94.730,00) che il conseguente deficit patrimoniale pari a € 563.121,00”.
Conclude quindi sul punto il CTU che “ è documentale la mancata adozione da parte dell'Organo amministrativo dei provvedimenti normativamente imposti a seguito dell'avvenuta totale erosione del capitale sociale fin dall'esercizio chiuso al 31/12/2013”.
Alla luce di siffatte conclusioni del CTU, poiché non risulta agli atti di causa che l'Organo amministrativo abbia adottato i provvedimenti imposti dall'art. 2482- ter c.c. e, inoltre, pur sussistendo la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. nessuna iniziativa al riguardo risulta essere stata assunta da parte dell'Amministratore fino alla sopravvenuta sentenza di fallimento del
08/03/2017, detto addebito può ritenersi fondato.
Rileva poi il CTU che dai verbali delle assemblee tenutesi per l'approvazione dei bilanci 2013, 2014 e
2015 gli stessi hanno sempre deliberato di “riportare a nuovo” le perdite patite in ciascun esercizio sebbene il capitale sociale risultava già definitivamente perduto;
di converso, per quel che attiene ai bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018, la non disponibilità dei verbali delle assemblee tenutesi per pagina 9 di 19 l'approvazione di ciascun bilancio in parola, preclude allo scrivente di poter formulare qualsivoglia valutazione, fermo restando il fatto che non risulta essere stata mai deliberata la messa in liquidazione della Società.
Con riferimento poi alla quantificazione del danno dipendente dalla condotta illecita dell'Amministratore va rilevato che la curatela ha utilizzato il c.d. criterio dei Parte_2
netti patrimoniali, in forza del quale il danno risarcibile sarebbe pari alla differenza tra il patrimonio netto sociale al momento del verificarsi della causa di scioglimento e quello risultante alla data del fallimento (in assenza di delibera di scioglimento e liquidazione), così quantificato in € 967.969,16.
Sul punto giova evidenziare che la giurisprudenza consente di ricorrere a criteri presuntivi ,e in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., utilizzando il criterio della differenza dei netti patrimoniali nell'ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza le vicende che hanno determinato il dissesto e le singole operazioni dannose.
Invero l'applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali richiede la presenza di due condizioni: (i) la corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell'assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima.
Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e per evitare che all'agente siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori), deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale.
In alternativa, occorre non applicare i criteri liquidatori alla situazione patrimoniale finale, così che le situazioni patrimoniali durante tutto l'arco temporale considerato siano omogenee.
(ii) Quanto al secondo termine di paragone, esso coincide con la realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge ovvero con la messa in liquidazione o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento. Successivamente, occorrerà escludere dalla perdita incrementale “pura” eventualmente individuata quelle componenti negative costituite da costi ineliminabili e/o non Firmato imputabili che la società avrebbe sostenuto anche nel caso di tempestiva interruzione dell'attività
(quindi in fase di liquidazione), qualora gli organi ritenuti responsabili avessero adempiuto ai propri obbligh l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 15054/2024) la quale, in un caso analogo a quello in esame,: “In ordine alla liquidazione del danno da responsabilità per mala gestio degli amministratori di società, prevista dagli artt. 2392 s. e 2476 c.c., dovendo trovare applicazione i principi generali contemplati dagli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c. la giurisprudenza di questa Corte
pagina 10 di 19 ha adottato il criterio dei cd. netti patrimoniali - inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento ed il valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale. Il ricorso a tale meccanismo è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio testo e dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali”.
Ciò posto, come condivisibilmente evidenziato dal CTU nella relazione depositata (le cui risultanze paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici e posto che alcune lacune documentali che hanno precluso al consulente la possibilità di ricostruire compiutamente i fatti che hanno connotato la vita della società dalla costituzione al fallimento della stessa , non hanno impedito allo stesso di accertare e ricostruire in maniera sufficientemente analitica gli addebiti indicati dalla curatela attrice) la quantificazione del danno da illegittima protrazione operata dalla curatela secondo il c.d. criterio del differenziale dei netti patrimoniali rettificati può essere condivisa.
Invero, applicando il criterio del c.d. differenziale dei patrimoni netti, enucleando, ove possibile alla luce della documentazione agli atti di causa, gli oneri la cui maturazione si sarebbe in ogni caso manifestata anche qualora la Società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, il CTU ha quantificato il danno cagionato dall'illegittima protrazione dell'attività, misurato in funzione della differenza tra il patrimonio netto rettificato alla data del 31/12/2018 (€ 327.894,00) e quello al
31/12/2013 (data in cui il capitale è andato definitivamente perduto: € 34.704,00) in complessivi €
293.190,00
Danno da imputare a che ha ricoperto la carica di componente il CdA ante 2013 e Parte_2
sino al 06/01/2016 e, successivamente, quella di Amministratore Unico dal 07/01/2016 in poi e sino al fallimento, allo stesso può imputarsi il danno complessivo di € 293.190,00 pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato alla data del 31/12/2018 (€ 327.894,00) e quello al 31/12/2013 (€
34.704,00).
La curatela ha ascritto all'operato dell'organo gestorio i seguenti ulteriori danni ammontanti a complessivi € 447.969,16 rinvenienti dallo stato passivo fallimentare, di cui: € 35.681,95 per omesso versamento dei contributi dovuti alla . Parte_11
Sull'omessa corresponsione delle somme trattenute in busta paga ai lavoratori rileva il CTU che dall'esame delle domande di ammissione al passivo fallimentare presentate dai lavoratori , Persona_3
pagina 11 di 19 Corso Giancarlo, e risultano omessi pagamenti in busta paga a Parte_12 Controparte_8 titolo di accantonamento e contributi aggiuntivi ammontanti a complessivi € 35.681,95, per i CP_9
quali gli stessi lavoratori sono stati ammessi al passivo fallimentare, sicché è documentale la sussistenza del danno proprio nella misura di € 35.681,95 ( da frazionarsi dal punto di vista temporale - fino a tutto il 2015, nella misura di € 2.270,00; - da gennaio 2016 a dicembre 2019, per € 33.411,85.
Quanto agli omessi/tardivi versamenti di accantonamenti e contributi dovuti alla
[...]
, rileva il CTU che dalla documentazione in atti risulta la domanda tempestiva Parte_13
n° 24 con la quale la ha richiesto l'ammissione al passivo Parte_13 fallimentare per l'importo complessivo di € 27.703,67 per omessi versamenti contributivi e detto credito risulta ammesso al passivo fallimentare per € 26.953,00 e, in detta misura, parte attrice ha formulato la domanda risarcitoria.
Tuttavia, esaminata la documentazione prodotta dalla curatela attrice agli atti dell'odierno giudizio, si rileva la mancata allegazione del “Prospetto sintetico credito istante” posto a corredo della insinua, dal quale si sarebbero potuti rilevare in dettaglio i periodi di riferimento dell'omissione contributiva.
Pertanto , pur sussistendo un danno per la Società e per i creditori riferito agli omessi versamenti in favore della per € 26.953,00, può condividersi quanto affermato Parte_13
dal CTU che non vi sia prova che lo stesso possa oggettivamente ascriversi agli odierni convenuti, restando indeterminato/indeterminabile nell'an.
Con riferimento poi agli omessi/tardivi versamenti , rileva il CTU che il credito vantato CP_10 dall' per omessi versamenti assicurativi, portato dalla domanda tempestiva di ammissione al CP_10 passivo n° 03, risulta essere stato ammesso nella misura richiesta di € 14.508,99.
Pertanto, per il medesimo importo può qualificarsi come danno arrecato alla Società e ai creditori sociali.
CP_1 Riguardo agli omessi versamenti contributi previdenziali , il CTU evidenzia che il debito della
CP_1 Società nei confronti dell' risulta portato dalla domanda tempestiva n° 04 di complessivi €
20.925,23; detto debito è stato riconosciuto in sede di verifica dei crediti ed ammesso al passivo fallimentare per il corrispondente importo. Dall'esame della domanda di ammissione, è agevole rilevare che lo stesso attiene a omessi versamenti interamente ascrivibili al periodo 01/01/2018 –
01/12/2019 e, nello specifico: - in linea capitale per € 20.702,18+ - per sanzioni civili per € 223,05=
Totale .€ 20.925,23.
Sul punto rileva il Collegio che, con riferimento alle sanzioni interessi e aggio su omessi versamenti di debiti Erariali e Previdenziali, in primo luogo come la condotta dell'amministratore debba essere pagina 12 di 19 certamente valutata in termini di mala gestio: infatti, appare del tutto evidente come sia specifico obbligo dell'amministratore di una società provvedere ai pagamenti delle imposte dovute.
Tuttavia, con riferimento alla individuazione del danno concretamente riferibile alla condotta, colposa dell'amministratore, si osserva che non può essere ravvisato un danno coincidente con l'importo dell'imposta il cui pagamento è stato omesso: il danno può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati a seguito dell'accertamento compiuto dagli enti competenti.
Appare, infatti, evidente come il comportamento dell'amministratore non incida sulla debenza o meno dell'imposta (la quale è dovuta in relazione ad altri presupposti), ma soltanto sugli aggravi (interessi e sanzioni) derivanti dall'omesso pagamento.
Peraltro, nel caso in cui, come nella specie - pur non essendo la società più in grado di pagare i debiti erariali - l'amministratore abbia tuttavia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale (in violazione così di quanto disposto dall'art. 2486 c.c.), egli risponde dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società stessa non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.
Sul punto il CTU rileva che a supporto della formulata pretesa risarcitoria, parte attrice ha versato agli atti dell'odierno giudizio: a) a corredo della citazione, i verbali dello stato passivo delle domande tempestive, reso esecutivo il 25/06/2020 (doc. 8) e di quelle tardive, reso esecutivo il 15/10/2020 (doc.
9); b) a corredo della memoria ex art 183 c.p.c., secondo termine, le seguenti domande di ammissione al passivo della : b.1) istanza tempestiva del 17/01/2020 (doc. 48), riferita alla Controparte_12 domanda n° 1 dell'elenco cronologico tempestive;
b.2) istanza tempestiva del 06/05/2020 (doc. 49), riferita alla domanda n° 30 dell'elenco cronologico tempestive, invero erroneamente descritta in memoria quale istanza tardiva n.1; b.3) istanza tardiva del 28/12/2020 (doc.50); b.4) istanza tardiva del
23/02/2021 (doc.51); b.5) istanza tardiva del 31/05/2021 (doc.5)
Orbene, con riguardo alle domande c.d. “ultratardive” ex art. 101 comma 4 L.F. elencate ai superiori punti sub b.3), sub b.4) e sub b.5), non risultando essere stato versato agli atti di causa il relativo verbale di ammissione o meno al passivo fallimentare, non è dato sapere se, ovvero in che misura, le somme richieste dal creditore a titolo di sanzioni, interessi e altro sui mancati versamenti Erariali e
Previdenziali costituiscono un effettivo e reale danno per la Società e per i creditori.
Correttamente quindi il CTU ha ritenuto di enucleare dai conteggi che qui interessano le domande c.d.
“ultratardive” innanzi descritte.
pagina 13 di 19 Inoltre nel merito delle due domande tempestive della ammesse al passivo Controparte_12 fallimentare, con riferimento alla domanda del 17/01/2020 n° 1 dell'elenco cronologico il CTU ha evidenziato che la superiore insinuazione è stata versata agli atti della controversia per come originariamente prodotta dalla , vale a dire mancante delle pagine dalla n° 46 Controparte_12
alla n° 49 del prospetto della ripartizione del credito, e ciò sebbene detta omissione sia stata successivamente sanata dall'Ente creditore in occasione delle osservazioni al progetto di stato passivo proposto dal curatore.
Per detta ragione il CTU non ha potuto procedere la quantificazione delle somme riferite a interessi, sanzioni e aggio per le pagine mancanti.
Quindi i debiti ammessi al passivo fallimentare riferiti a interessi, sanzioni e aggio per omessi versamenti di imposte e contributi rivenienti dalle domande tempestive della Controparte_12 cronologico numeri 1 e 30 ammontano a complessivi € 197.486,73.
Pertanto i danni cagionati alla società da per siffatti addebiti vanno quantificati Parte_2 nella misura di € 268.602,90 ( € 35.681,95+14.508,99+ 20.925,23+197.486,73).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il convenuto deve essere Parte_2
condannato al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori, pari complessivamente a € 561.791,90 (€ 293.190,00+ € 268.602,90).
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020)
Per le medesime causali innanzi rappresentate e per i corrispondenti importi la curatela ha ascritto ai soci, in solido, la responsabilità a mente dell'art. 2476 co. 7 c.c., per aver essi autorizzato il compimento degli atti dannosi per la società da parte degli amministratori.
In particolare la curatela ha dedotto che i soci hanno deliberatamente approvato il bilancio dell'esercizio 2013, ove a seguito della perdita patita è andato completamente perduto il capitale sociale e, dappoi, anche quelli degli esercizi successivi (sempre in deficit patrimoniale) dai quali era pagina 14 di 19 evidente il rischio di insolvenza, così contribuendo all'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa ex art. 2486 c.c.
In primo luogo occorre evidenziare che i soci convenuti e hanno sin dal Parte_6 Parte_9
primo atto difensivo (comparsa di costituzione del 19/4/2021) eccepito la intervenuta prescrizione dell'azione mentre, il socio , ha eccepito la presunta intervenuta prescrizione soltanto CP_13
con la comparsa conclusionale.
Risulta di tutta evidenza che l'eccezione di prescrizione formulata da è tardiva e, CP_13
pertanto, inammissibile.
In merito all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da e , Parte_6 Parte_9
giova osservare che il curatore che eserciti l'azione ai sensi dell'art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori e dei soci, può avvalersi sia del regime della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c. che del regime della prescrizione dell'azione dei creditori sociali.
In tale ultima ipotesi, vige la presunzione che, il momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente, coincide con la data di dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto, dalla data di dichiarazione di fallimento.
Ciò premesso non può essere condiviso l'assunto sostenuto dalla difesa secondo la quale sarebbe stata la stessa curatela ad indicare il momento in cui si è prodotta l'insufficienza patrimoniale, oggettivamente conoscibile e percepibile dai terzi e cioè, durante l'esercizio 2011, con conseguente decorso della prescrizione dal 30-4-2012.
Invero appare evidente che il riferimento all'esercizio dell'anno 2011 è una circostanza che il curatore ha potuto accertare solo dopo la data di dichiarazione del fallimento e ciò non costituisce riconoscimento alcuno che l'insufficienza patrimoniale si sia verificata e sia stata conoscibile e percepibile dai terzi già a decorrere dall'esercizio 2011.
Ciò posto, giova ricordare che al fine di dimostrare l'intenzionalità della condotta ai sensi dell'art. 2476, 7° comma, c.c. occorre verificare, anche presuntivamente, che i soci hanno perseguito con il loro voto l'intento di cagionare un danno mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri, o almeno la piena consapevolezza della contrarietà dell'atto a norme di legge, dell'atto costitutivo oppure ai princìpi di corretta amministrazione e della sua potenziale lesività.
Certamente, i soci non possono essere ritenuti responsabili soltanto per il fatto di non aver adeguatamente vigilato sull'attività di gestione posta in essere dall'amministratore.
Una tale condotta omissiva non rientra invero nelle fattispecie contemplate dall'art. 2476, comma 7, che richiedono un coinvolgimento diretto dei soci nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli.
Non sarebbe logico imporre ai soci i medesimi comportamenti, in termini di diligenza e di pagina 15 di 19 informazione, esigibili dagli amministratori, ovvero l'osservanza continuativa di obblighi e modalità di condotta tipici dell'esercizio di un'attività professionale.
Infine, perché possa essere applicato l'invocato art. 2476, comma 7, cc non basta che il socio abbia partecipato, nei limiti delineati, all'attività dannosa;
il suo comportamento deve altresì connotarsi in termini di “intenzionalità”.
Tale elemento soggettivo dell'agire del socio rientra nell'ambito degli elementi costitutivi della fattispecie illecita, della cui esistenza deve dare prova chi vuole avvalersi in giudizio della previsione normativa ai sensi dell'art. 2697 c.c. e ciò pure a prescindere dalla qualificazione, come contrattuale o extracontrattuale, della relativa responsabilità. È significativo al riguardo il confronto fra l'art. 2476, comma 7, e l'art. 2476, comma 1, ultimo periodo, il quale fa invece ricadere in capo agli amministratori che vogliano andare esenti da responsabilità l'onere di dimostrare la loro assenza di colpa.
La Curatela attrice dovrà dunque fornire la prova che i soci cogestori abbiano perseguito con il loro voto espresso nelle delibere assembleare l'intento di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società fallita o a terzi mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri, o, quanto meno, che gli stessi soci convenuti fossero pienamente consapevoli della contrarietà dell'atto in questione a norme di legge o dell'atto costitutivo, o ai principi di corretta amministrazione, nonché delle sue possibili conseguenze dannose.
È invero agevole escludere dalla categoria dei soggetti responsabili quei soci che abbiano espresso il loro voto assembleare in assenza di effettiva consapevolezza circa i possibili effetti dannosi della decisione assunta, perché, ad esempio, male informati o semplicemente superficiali e distratti nella valutazione delle circostanze del caso concreto. Altrimenti, la posizione del socio verrebbe a essere equiparata a quella dell'amministratore, al quale si chiede di agire in modo informato nell'esecuzione del proprio incarico e al quale si imputano le conseguenze pregiudizievoli di ogni comportamento anche solo negligente.
Nel caso di specie i suddetti soci hanno dedotto ed eccepito la esclusione di responsabilità dei soci per quanto oggetto della azione che ci occupa, sul presupposto che, la sola approvazione dei bilanci non può far derivare, da sola, la responsabilità dei singoli soci per la illecita prosecuzione dell'attività, nonostante l'integrale erosione del capitale.
Tuttavia, nel caso di specie, per come risulta dai deliberati assembleari ,la consapevole partecipazione dei soci chiamati a rispondere non è dipesa dalla semplice approvazione dei bilanci.
In primo luogo giova evidenziare che , e sono soci della Parte_6 Parte_9 CP_4 Pt_1
sin dalla sua costituzione -fatto non contestato da nessuno dei convenuti- e, precisamente, Pt_6
pagina 16 di 19 quale titolare della quota del 15% del capitale sociale, quale titolare della quota Pt_6 Parte_9
dell'8,13% del capitale sociale e con quota dell'8,12% del capitale sociale. CP_4
Nel verbale di assemblea dei soci del 29-6-2014 ( approvazione bilancio al 31-12-2013), si legge che l'assemblea delibera di diminuire la perdita di esercizio “...in parte con gli utili portati a nuovo accantonati negli anni pregressi mentre, la rimanente parte di accantonarla ad apposito fondo perdite portate a nuovo in attesa di un migliore risultato....”ed ancora si legge a verbale di assemblea che la stessa “...da mandato agli amministratori di adoperarsi, nel caso in cui l'anno 2014 si dovesse chiudere ulteriormente in perdita, di convocare l'assemblea tempestivamente per il ripianamento dell'eventuale perdita finale...” .
Tale medesima laconica deliberazione viene adottata dai soci, anche per i bilanci al 31-12-2014
(verbale assemblea 29-06-2015) ed al 31-12-2015 (verbale di assemblea del 28-06-2016) ed in entrambe le occasioni, “a dispetto delle ulteriori perdite patite” (vedi C.T.U. pagine 32 e 33) ed a dispetto del fatto che i soci avessero deliberato di dare mandato già in occasione della assemblea del
29-6-2014 “….agli amministratori di adoperarsi, nel caso in cui l'anno 2014 si dovesse chiudere ulteriormente in perdita, di convocare l'assemblea tempestivamente per il ripianamento dell'eventuale perdita finale……”.
In particolare in occasione dell'assemblea dei soci tenutasi il 29-6-2015 per la approvazione del bilancio al 31-12-2014, dopo il riferimento rinnovato ad una impresa non meglio specificata che, avrebbe dovuto iniziare non meglio individuati lavori edili all'interno dell'area industriale di Siracusa si legge testualmente : “............L'assemblea delibera in merito alla perdita di esercizio di accantonarla ad apposito fondo perdite portate a nuovo in attesa di un migliore risultato del prossimo anno”.
Ed ancora, in occasione della assemblea dei soci tenutasi il 28-6-2016 per la approvazione del bilancio al 31-12-2015 dopo il riferimento, questa volta, ad una altra fantomatica società estera che, avrebbe dovuto iniziare non meglio specificata collaborazione od addirittura non meglio specificata volontà di
“rilevare anche parte della società”, si legge ancora e testualmente : “............L'assemblea delibera in merito alla perdita di esercizio di accantonarla ad apposito fondo perdite portate a nuovo in attesa di un migliore risultato del prossimo anno….”
La responsabilità dei soci quindi nella specie non deriva dalla semplice approvazione dei bilanci ma, dall'avere anno per anno coscientemente e volontariamente consentito alla società di continuare ad operare, pur nella consapevolezza della perdita dell'intero capitale sociale già a decorrere dall'esercizio al 31-12-2013.
I soci della sono quindi solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 2476, co. 7 Parte_1
c.c. per aver deciso ed autorizzato la autorizzata la prosecuzione illecita dell'attività imprenditoriale,
pagina 17 di 19 nonostante tutti i soci avessero la consapevolezza della sua contrarietà a norme e principi generali dell'ordinamento giuridico, con l'accettazione che da tale condotta potessero derivare ulteriori danni ancora più gravi per i creditori.
Solo per completezza, occorre evidenziare che potrebbe esser legittimo che i soci possano deliberare di rinviare la copertura delle perdite all'esercizio successivo ex art. 2482 bis comma IV c.c. ma, tuttavia, ex art. 2482 ter c.c., solo ove il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 c.c.
Minimo legale che nel caso in specie, risulta abbondantemente superato già con l'esercizio al 31-12-
2013 (- 68.561,00 vedi pag. 31 C.T.U.).
In punto di danno il C.T.U. sempre utilizzando criteri condivisibili, ha ritenuto che, possono ascriversi agli stessi, in via solidale tra loro, alternativamente i seguenti danni: € 480.531,75 di cui: - quanto a €
211.851,00 qualora il Giudice ritenesse che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'Organo gestorio all'illegittima protrazione dell'attività limitatamente al triennio 2013 - 2015 per il quale risultano prodotti in atti i verbali assembleari con i quali venne deliberato di “riportare a nuovo” le perdite patite negli anni 2013, 2014 e 2015 sebbene il capitale sociale risultava già definitivamente perduto;
- quanto a ulteriori € 268.680,75 qualora il Giudice ritenesse che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'Organo gestorio al compimento dei singoli atti di mala gestio;
ovvero € 561.187,75 di cui: - quanto a ulteriori € 293.190,00 qualora il Giudice ritenesse che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'Organo gestorio all'illegittima protrazione dell'attività anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 per i quali non sono stati prodotti in atti i verbali assembleari con le relative delibere di approvazione dei bilanci;
- quanto a ulteriori € 268.680,75 qualora il Giudice ritenesse che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'Organo gestorio al compimento dei singoli atti di mala gestio.
Ciò premesso ritiene il Collegio, alla luce dei principi sopra espressi in ordine alla sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2476, 7° co cc, che i soci devono ritenersi responsabili solo della illegittima protrazione dell'attività relativa al triennio 2013 - 2015 per il quale risultano prodotti in atti i verbali assembleari con i quali venne deliberato di “riportare a nuovo” le perdite patite negli anni 2013, 2014 e
2015 sebbene il capitale sociale risultava già definitivamente perduto, e quindi limitatamente alla somma di € 211.851,00 e non anche degli ulteriori addebiti.
Pertanto i convenuti , e vanno condannati, in solido tra loro e Parte_6 CP_13 Parte_9
al pagamento in favore della attrice della somma di € 211.851,00, oltre Parte_2 Pt_14
rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento.
pagina 18 di 19 Le spese di giudizio ( ivi comprese le già liquidate spese di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Imprese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14829/2020 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Condanna i convenuti , e e al Parte_6 CP_13 Parte_9 Parte_2
pagamento, in favore della ,della somma di € Controparte_14
561.791,90, della quale dovranno rispondere in solido tra loro nei limiti sotto indicati: Parte_2
per la somma di € 561.791,90; per la somma di € 211.851,00;
[...] Parte_15 [...]
per la somma di € 211.851,00; per la somma di € 211.851,00; oltre interessi Parte_16 Parte_9
legali e rivalutazione monetaria.
Condanna i suddetti convenuti al pagamento in favore della curatela attrice delle spese di lite , che liquida in € 10.018,00 per spese ( in esse compresi i compensi liquidati al CTU )e € 22,426,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge
Dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e i convenuti e CP_3 Parte_3
e , quali eredi di
[...] Parte_4 Persona_1 Persona_1 Per_2
e compensa le spese di lite tra le suddette parti.
[...]
Così deciso in data 20/3/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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