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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 823 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25/05/1971, elettivamente domiciliata in Oristano, in Piazza Roma - Galleria Porcella 4, presso lo studio dell'Avv. CAU MANUELA SEBASTIANA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo e
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
01/08/1969, elettivamente domiciliato in Oristano, in Viale Diaz 73, presso lo studio dell'Avv.
BA FE che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“in parziale riforma di quanto stabilito nella sentenza di divorzio:
- Disporre la revoca dell'assegno divorzile a carico del e a favore della Pt_2 Pt_1
Pagina 1 - Confermare l'obbligo del versamento dell'assegno mensile di € 300,00 a favore della a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora indipendente Per_1 economicamente, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciarsi in conformità alle indicazioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio attualmente stabilite nella sentenza n. 548\2020, pubblicata in data
14.12.2020 nell'ambito della procedura di scioglimento del matrimonio civile iscritta al n. RG.
649\2020 degli affari Conteziosi Civili.
Nell'ambito del sopraindicato procedimento, durante l'udienza presidenziale era stato raggiunto dalle parti un accordo e, per l'effetto, erano state concordemente stabilite le condizioni che ivi di seguito si trascrivono e in ordine alle quali le parti hanno domandato la modifica: “si confermano le condizioni di cui alla separazione, salvo l'assegno di mantenimento che viene rideterminato in
300,00 euro per la figlia e 200,00 euro per la signora oltre rivalutazione annuale Per_1 Pt_1
Istat, secondo le modalità già concordate, tenuto conto che la figlia convive con il padre, Per_2 oltre il 50% delle spese straordinarie, per entrambe le figlie, come già concordate”
Nell'odierno giudizio entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuto mutamento della situazione economica della , precisando come la variazione delle rispettive condizioni reddituali sia Pt_1 connessa al reperimento da parte della medesima di un proprio impiego lavorativo in qualità di badante.
Alla luce di tale sopravvenuto mutamento, le parti hanno convenuto una differente regolamentazione delle condizioni economiche rispetto a quelle pattuite all'epoca del divorzio, consistenti nella revoca dell'assegno divorzile disposto a carico del CONGIU in favore della e nella conferma dell'assegno mensile di € 300,00 al cui versamento costui è tenuto a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_1 economicamente, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Pagina 2 Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e, per l'effetto, devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia nonché degli stessi coniugi. Per_1
Invero, nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio è necessario verificare se sia sopravvenuta un'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni del divorzio, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche degli ex coniugi o dei figli.
Orbene, le questioni pendenti nell'odierno giudizio attengono esclusivamente alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti. A tal proposito, in particolare, le parti hanno dato atto del miglioramento delle condizioni patrimoniali della - derivato dallo svolgimento di una Pt_1 propria attività lavorativa come badante - e che in conseguenza di ciò, il ha già interrotto, Pt_2
a partire dal mese di settembre 2024, la corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, continuando a versare solo quello per il mantenimento della figlia
Per_1
Alla luce dei fatti nuovi e ulteriori sopravvenuti rispetto a quelli valutati in sede di divorzio, tenuto conto della volontà concorde manifestata nel ricorso introduttivo, il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti debbano essere interamente recepite in quanto eque e conformi a soddisfarne sia i reciproci interessi, anche alla luce della natura relativamente disponibile dei diritti in menzione, e sia quelli della figlia convivente con la e Per_1 Pt_1 rispetto alla quale, in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente, resta fermo il diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 548\2020 pubblicata in data 14.12.2029 ed emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento n. RG.
649\2020, definitivamente decidendo sull'accordo tra le parti:
- dispone la revoca dell'assegno divorzile a carico di in favore di Parte_2
; Parte_1
- conferma l'obbligo per il al pagamento dell'assegno mensile di euro 300,00 a Pt_2 favore della , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
07/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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