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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1386/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9208/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62579 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2019.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento poiché il ricorrente ha comprovato il presupposto di cui all'art. 13 del
D.L. 201/2011 secondo cui l'imposta non si applica alla “casa coniugale assegnata al coniuge” in sede di separazione o divorzio.
Nel caso di specie l'immobile oggetto d'imposta, con decreto di omologa del Tribunale di Catania del
13.07.2014, depositato il 3.11.2014, è stato assegnato al coniuge del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le spese possono compensarsi non avendo il contribuente comprovato di avere comunicato la predetta circostanza al Comune.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9208/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62579 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2019.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento poiché il ricorrente ha comprovato il presupposto di cui all'art. 13 del
D.L. 201/2011 secondo cui l'imposta non si applica alla “casa coniugale assegnata al coniuge” in sede di separazione o divorzio.
Nel caso di specie l'immobile oggetto d'imposta, con decreto di omologa del Tribunale di Catania del
13.07.2014, depositato il 3.11.2014, è stato assegnato al coniuge del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le spese possono compensarsi non avendo il contribuente comprovato di avere comunicato la predetta circostanza al Comune.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.