Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 310 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Azienda sanitaria di Potenza - ASP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Anna Nocera, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dal-OMISSIS-sull’istanza di revisione prezzi formalizzata in data -OMISSIS-, reiterata in data -OMISSIS- e, da ultimo, in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, il Consigliere avv. ET PI;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e depositato in data 10 settembre 2025, parte ricorrente è insorta avverso il silenzio serbato dal-OMISSIS-di Potenza in ordine alla sua istanza del -OMISSIS- (successivamente reiterata in data -OMISSIS- e, da ultimo, in data -OMISSIS-), concernente l’invocato adeguamento dei prezzi per le prestazioni erogate in esecuzione del contratto rep.-OMISSIS-per l'espletamento del servizio di vigilanza degli uffici territoriali e dei presidi ospedalieri della Azienda sanitaria locale di Potenza, istando per la condanna della stessa Amministrazione alla conclusione del procedimento e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell'eventualità di ulteriore inadempimento.
2. L’Ente sanitario intimato, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver avviato il relativo procedimento sin dal 5 settembre 2025 e di non averlo concluso a causa della «mancata restituzione del richiesto obbligatorio modulo compilato dalla -OMISSIS-» relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari per l’emissione del -OMISSIS-, modulo richiesto in data 25 settembre 2025, e istando per la l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
2.1. In data 29 ottobre 2025 l’ASP ha depositato le note del precedente 14 di ottobre, con le quali il procedimento di revisione prezzi è stato esitato.
2.2. Parte ricorrente, con memoria del 17 ottobre 2025, ha dato atto della definizione con tali note dell’istanza, e ha chiesto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con condanna della resistente alle spese di lite in virtù della c.d. “soccombenza virtuale”, essendo il riscontro espresso intervenuto in epoca successiva all’epoca del deposito del ricorso, ossia il 10 settembre 2025.
3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 l’affare è transitato in decisione.
4. Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Le spese seguono la soccombenza virtuale, essendosi concretato il superamento dell’avversata inerzia da parte dell’Ente sanitario intimato in epoca successiva a quella del deposito del ricorso, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile.
Condanna l’ASP alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidando le stesse forfettariamente in € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, coll'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
ET PI, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET PI | EF NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.