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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 1/12/2025 , la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2187/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Schito n. 49, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Grazia Cesarano, presso il cui studio elett.te domicilio in Castellammare di Stabia (NA) alla via R. Rajola n. 19. ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
AN AN, con cui elett.te domicilio in Napoli (NA) alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire CP_1
l'assegno mensile di assistenza, ai sensi della L. 118/71 ; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15/04/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP recante n. R.G. 7870/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 17/12/2023.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CT nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CT (pari al 67% a partire dal 15/12/2023 percentuale solo di poco superiore al 50% riconosciuto dalla Commissione Invalidità
Civile), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa Per_1
, la quale ha dato conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei
[...] criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
In particolare, il CT ha chiarito che “Il sig. di anni 66 è stato Parte_1 riconosciuto invalido al 67% in quanto affetto dalle seguenti patologie: asma allergico estrinseco complicato da bronchiectasie ed insufficienza respiratoria notturna secondaria ad OSA di grado lieve, cardiopatia ischemica (pregresso NSTEMI 2021) in attuale buon compenso, artrosi polidistrettuale, ipoacusia bilaterale lieve”( cfr. pag.
6 della CT).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La coerenza logica ed il rigore scientifico delle argomentazioni svolte dal CT fanno apparire infondata la richiesta di rinnovazione della CT, atteso che l'ausiliario del
Giudice ha fondato la propria relazione su accreditati e condivisibili principi medico- legali.
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Non sussiste prova che la parte ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia la necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiani. La difficoltà di deambulare è concetto medico-legale diverso dalla incapacità di deambulare e, pertanto, essa non integra la fattispecie normativa che legittima il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come precisato altresì da
Cass. n. 8557/2018).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 67%, così come già accertato dal CT.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
15/04/2025 nei confronti dell così provvede: rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 17/12/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 1/12/2025 , la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2187/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Schito n. 49, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Grazia Cesarano, presso il cui studio elett.te domicilio in Castellammare di Stabia (NA) alla via R. Rajola n. 19. ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
AN AN, con cui elett.te domicilio in Napoli (NA) alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire CP_1
l'assegno mensile di assistenza, ai sensi della L. 118/71 ; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15/04/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP recante n. R.G. 7870/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 17/12/2023.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CT nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CT (pari al 67% a partire dal 15/12/2023 percentuale solo di poco superiore al 50% riconosciuto dalla Commissione Invalidità
Civile), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa Per_1
, la quale ha dato conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei
[...] criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
In particolare, il CT ha chiarito che “Il sig. di anni 66 è stato Parte_1 riconosciuto invalido al 67% in quanto affetto dalle seguenti patologie: asma allergico estrinseco complicato da bronchiectasie ed insufficienza respiratoria notturna secondaria ad OSA di grado lieve, cardiopatia ischemica (pregresso NSTEMI 2021) in attuale buon compenso, artrosi polidistrettuale, ipoacusia bilaterale lieve”( cfr. pag.
6 della CT).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La coerenza logica ed il rigore scientifico delle argomentazioni svolte dal CT fanno apparire infondata la richiesta di rinnovazione della CT, atteso che l'ausiliario del
Giudice ha fondato la propria relazione su accreditati e condivisibili principi medico- legali.
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Non sussiste prova che la parte ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia la necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiani. La difficoltà di deambulare è concetto medico-legale diverso dalla incapacità di deambulare e, pertanto, essa non integra la fattispecie normativa che legittima il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come precisato altresì da
Cass. n. 8557/2018).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 67%, così come già accertato dal CT.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
15/04/2025 nei confronti dell così provvede: rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 17/12/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco