Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2025, proposto da:
Edison Rinnovabili S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Margherita Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:
- della nota prot. n. 15040 del 22 maggio 2025 del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente, con cui è stata dichiarata improcedibile ed archiviata l'istanza di avvio del Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (“P.A.U.R.”) presentata dalla Edison Rinnovabili S.p.A. in relazione al progetto di un impianto eolico denominato “Putifigari”, di potenza complessiva di 24MW, da ubicarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS);
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 6400 del 26 febbraio 2025 del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente recante la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm. ii. dei motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza di P.A.U.R., in virtù delle previsioni contenute nell'intervenuta L.R. n. 20/2024 (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 17 aprile 2024, la Edison Rinnovabili S.p.A., odierna ricorrente, ha chiesto alla Regione Sardegna il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 11/1975 del 2021, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 24 MW nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS).
Dopo l’avio del relativo procedimento e alcune integrazioni documentali, con nota 10 settembre 2024, prot. n. 27159, le è stata, però, comunicata la sospensione dell’iter autorizzativo a causa dell’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, con cui, in attesa di una legge di riforma organica della materia, era stata sospesa la possibilità di realizzare impianti eolici sull’intero territorio regionale sardo.
Dopo che la suddetta pronuncia era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale 30 agosto 2024, n. 33, la Regione ha inteso disciplinare la materia “a regime” approvando la nuova legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, con cui sono state dichiarate tout court non idonee a ospitare impianti energetici da fonti rinnovabili numerose parti del territorio regionale sardo, tra cui quella oggetto del presente giudizio.
Con nota direttoriale 17 dicembre 2024, n. 38136, la Regione ha comunicato a Edison il riavvio del procedimento per effetto dell’entrata in vigore della nuova legge regionale n. 20/2024.
Dopo l’impugnazione di quest’ultima innanzi alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 26 febbraio 2025, n. 6400, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della proposta all’interessata, la quale, a sua volta, ha trasmesso le proprie controdeduzioni, invocando la disapplicazione della nuova legge regionale per contrasto con il diritto unionale.
Con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024.
Non di meno con nota 22 maggio 2025, prot. 15040, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna ha dichiarato improcedibile l’istanza della ricorrente in virtù delle “interferenze con le aree non idonee, di cui all’allegato C della L.R. 20/2024...” .
Con il ricorso in esame, notificato in data 19 giugno 2025, Edison Rinnovabili S.r.l. ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame della causa nel merito, il Collegio, “preso atto preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi in in G. U. n.51, 17/12/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026” .
Con sentenza 17 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, sotto diversi aspetti, della l.r. n. 20/2024.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento in relazione alla censura, di portata assorbente, con cui è stata denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, unica base normativa degli atti impugnati, secondo cui, testualmente, “5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge” .
Difatti la Corte costituzionale, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, pronunciata su ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
In particolare la Consulta -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025, di annullamento della l.r. n. 5/2024- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Pertanto gli uffici regionali non possono -come illegittimamente accaduto nel caso ora in esame- ricollegare al fatto che l’area in discussione è stata individuata come inidonea dalla l.r. n. 20/2024 l’assoluta e automatica irrealizzabilità del progetto, essendo, piuttosto, chiamati a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche e il regime giuridico (sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e così via) dell’area interessata, ancorché individuata come non idonea dal legislatore.
Pertanto, in conclusione, il ricorso è fondato in relazione all’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20/2024, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, che, pertanto, devono essere annullati, con il conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza proposta dalla ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Sussistono legittime ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio, stante la novità e complessità dell’oggetto della controversia, tenuto conto dei ripetuti mutamenti normativi e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | TO AR |
IL SEGRETARIO