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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1373/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1373/2021 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
C.F. nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Pontinia via Tronco Bellini n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Legge C.F.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale Dott. con sede legale in Pomezia (RM), via CP_2
Campobello n. 15, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Fanelli (C.F.
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 21/4/2021, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di:
“-A) Dichiarare l'annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo comunicato dalla al sig. con Controparte_1 Parte_1
raccomandata a.r. del 22.10.2020 e, per l'effetto:
B) Condannare la società in sostituzione della reintegrazione nel Controparte_1
posto di lavoro, al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al risarcimento danni oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
C) Vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 26/1/2022 si costituiva in giudizio la società
[...]
per chiedere al Tribunale adito di: “1. in via preliminare dichiarare Controparte_1
improcedibile, inammissibile la proposta domanda nei confronti della società
[...]
Controparte_1
2. rigettare nel merito la domanda di annullamento del licenziamento impugnato proposta nei confronti della società perché assolutamente infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto;
3. emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 10/2/2022, differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del 10/5/2023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria dell'8/11/2023; seguivano le udienze del 3/5/2024, del 13/9/2024 e del 3/6/2025;
2 all'esito di tale ultima udienza, svoltasi con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni , investigatore privato, di parte resistente (v. Testimone_1
verbale udienza 3/5/2024) e convivente della sorella del ricorrente, di Testimone_2
parte ricorrente (v. verbale udienza 13/9/2024).
2. In fatto e in diritto
6. Nel merito, si precisa quanto segue.
7. veniva assunto in data 13/8/2018 dalla con la Parte_1 Controparte_1
qualifica di operaio, livello E3 del CCNL Chimica Industria con contratto a tempo determinato con scadenza il 9/8/2019. In data 9/8/2019 il veniva assunto con Parte_1
contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 10/8/2019 con la qualifica di operaio categoria D posizione organizzativa 3 CCNL addetti all'industria chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL del 19/7/2018, con retribuzione mensile di € 1902,76.
8. Dal 14/9/2020 al 22/9/2020 il ricorrente era assente per malattia per artralgia spalla dx (v. certificazione medica doc. 3 allegata alla memoria di parte resistente).
9. - Con lettere del 29/9/2020, 30/9/2020 e 8/10/2020 (v. doc. nn. 4,5,6 memoria) la società resistente contestava la violazione dell'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità nel periodo di malattia nonché lo svolgimento di lavori non compatibili con l'asserito stato di malattia.
10. La contestazione disciplinare nella lettera del 29/9/2020 con riferimento all'episodio del
18/9/2020 (doc. 4), con la lettera del 30/9/2020 con riferimento agli episodi del 19/9/2020 e e del 20/9/2020 (doc. 5) e con la lettera dell'8/10/2020 con riferimento all'episodio del
22/9/2020 (doc. 6) risultava essere essenzialmente la seguente in tutti e tre gli episodi:
3 “… omissis. ..Tale Suo comportamento non soltanto ha violato l'obbligo al rispetto delle fasce orarie di reperibilità, ma, altresì, con lo svolgimento di attività lavorativa, ha posto a rischio una pronta guarigione dal Suo asserito stato di malattia.
Detto comportamento, infine, induce a dubitare del Suo stato morboso o, comunque, a ritenere che lo stesso non fosse così grave da precluderLe lo svolgimento della prestazione lavorativa, rivelando invero uno stato fisico all'apparenza del tutto nella norma.”.
11. Con lettere del 7.10.2020 e del 15.10.2020, il ricorrente, tramite la Federazione Italiana
Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, presentava le sue giustificazioni.
12. In data 9.10.2020 (con riferimento alle lettere di contestazione in data 29.9.2020,
30.9.2020) ed in data 21.10.2020 (con riferimento alle lettere di contestazione in data
8.10.2020) si tenevano due incontri tra la resistente ed il ricorrente, assistito dai rappresentanti sindacali, nei quali quest'ultimo si limitava a riconfermare le giustificazioni inviate consegnando documentazione medica.
13. Infine, la resistente, con raccomandata A/R, inviava lettera di licenziamento del
22.10.2020 per le ragioni contestate (doc.6 memoria) di seguito riportate:
“Premesso quanto sopra ed esaminate le Sue giustificazioni, pervenute in data 16 ottobre
2020 e le ulteriori giustificazioni rese nell'audizione del 21/10/2010 con l'assistenza del sindacato, dobbiamo rilevare che le giustificazioni addotte sono del tutto generiche ed insufficienti in quanto non confutano né giustificano i fatti contestati che, peraltro, sono debitamente documentati e, di conseguenza, non possono in alcun modo essere accolte.
Considerato, pertanto, che i fatti contestati sono chiaramente ripetitivi di precedenti comportamenti già contestati e sanzionati con i provvedimenti in data 29 settembre 2020 ed in data 30 settembre 2020, relativi ad accertamenti e contestazioni di pari tenore che hanno sempre evidenziato, unitamente all'ultima contestazione, uno stile di vita personale, funzionale e relazionale, perfettamente compatibile con una condizione che non giustifica le
Sue assenza dal lavoro, la scrivente Società ha deciso di risolvere, con effetto immediato e per giusta causa ex art. 2119 c.c. ed ex art. 40 CCNL, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente, essendo venuto meno il rapporto fiduciario a seguito dei comportamenti ripetutamente da Lei posti in essere e di cui alle nostre contestazioni, avendo Ella posto in essere un notevolissimo inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali.
4 Detto licenziamento deve altresì, in via del tutto subordinata e residuale, ritenersi effettuato per giustificato motivo soggettivo, avendo comunque Ella posto in essere un grave inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali.”.
14. In data 28/10/2020 il ricorrente impugnava il licenziamento con lettera raccomandata A/R
(v. doc. 13 ricorso).
15. Nel presente giudizio, il teste di parte resistente, investigatore privato, ha Testimone_1
confermato in ogni sua parte la relazione investigativa già versata in atti da parte resistente (v. verbale udienza 3/5/2024).
16. La testimonianza resa dal teste di parte ricorrente, convivente della Testimone_2 sorella del lavoratore, non ha sconfessato la presenza del nella fasce orarie di Parte_1 reperibilità nelle attività riscontate dall'investigatore privato, seppur ha giustificato la presenza del lavoratore in Sezze dove abita la madre, per il fatto che la stessa era in fin di vita
(v. verbale udienza 13/9/2024) e seppure abbia dichiarato che i lavori di riparazione dell'automobile del ricorrente li abbia fatti lui. Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese dal teste non appaiono credibili, stante la contraria dichiarazione resa Tes_2 dall'investigatore privato, terzo disinteressato che ha documentato l'attività d'indagine compiuta, che ha dichiarato di aver visto il ricorrente sotto la propria auto intento ad effettuare lavori di riparazione della stessa.
17. Il giudizio ha quindi di consentito di accertare che il lavoratore, mentre era in stato di malattia:
- il 18/9/2020 si recava dalla sua abitazione sita in Pontinia con la sua automobile in Sezze via Mozart alle ore 15.15 dove abitano i parenti e ivi provvedeva a effettuare riparazione della sua autovettura stendendovisi sotto, per fare ritorno a casa alle 19.42, non curante della fascia oraria di reperibilità 17.00-19.00 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza ); Tes_3
- il 19/9/2020 il ricorrente alle 9.55 lasciava la sua abitazione per recarsi a Sezze via Mozart dove – dopo aver acquistato ricambi e liquidi per auto – eseguiva lavori sulla sua automobile, rincasando alle ore 12.25 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza ); Tes_3
5 - il 19/9/2020 alle ore 17.08 il ricorrente partiva nuovamente dalla sua abitazione per recarsi a
Latina via Epitaffio 66 dove acquistava un televisore per rincasare alle ore 18.46 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza
); Tes_3
- il 20/9/2020 il ricorrente si recava nuovamente a Sezze via Mozart partendo da casa alle ore
9.50 per farvi rientro alle ore 10.58, uscendo nuovamente sia nel pomeriggio, sia la sera dopo le ore 20.00 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza ); Tes_3
- il 21/9/2020 il era assente dalla propria abitazione dalle 9.50 alle 15.00 (v. doc. Parte_1
relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza
); Tes_3
- il 22/9/2020 il ricorrente usciva di casa alle 14.22 per recarsi a Sezze via Mozart;
ivi giunto prelevava una cassetta di attrezzi dal suo bagagliaio ed accedeva al civico 8 poco distante dal civico 2 dove abitano i suoi parenti, per poi rincasare alle ore 19.35.
18. La valutazione delle prove raccolte in giudizio consente di ritenere accertato che il ricorrente, in stato di malattia, giusta certificazione medica in atti, usciva ripetutamente dalla propria abitazione durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale (10.00-12.00 e
17.00-19.00) e compiva attività incompatibili con lo stato di malattia come i lavori di riparazione dell'automobile e il sollevamento della cassetta di attrezzi, contravvenendo la prescrizione medica del riposo funzionale dell'arto superiore (v. certificazione medica doc. 3 allegata alla memoria di parte resistente).
19. La giurisprudenza consolidata di legittimità ha affermato, in materia, il seguente principio di diritto:
“durante l'assenza per malattia, non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività.
Tuttavia, il compimento di attività incompatibili con lo stato di salute può giustificare il licenziamento, se risulta sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità dichiarata o se comporta un rischio di pregiudizio o ritardo nella guarigione” (cfr. Cass. ordinanza n.
11154/2025, conforme Cass. n. 5002/2024; 15621/2001; 6047/2018; 13063/2022).
20. Tutto ciò posto, il licenziamento deve considerarsi legittimo perché il lavoratore durante lo stato di malattia ha compiuto attività incompatibili con lo stato di malattia, tali da far
6 presumere l'inesistenza dell'infermità o comunque un rischio di ritardo nella guarigione, in violazione dell'obbligo di reperibilità nelle fasce prescritte, in violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro. Né può invocarsi la sproporzione tra la sanzione espulsiva comminata e la violazione commessa, stante la reiterazione della condotta in plurimi episodi, tutti contestati con le lettere sopra indicate, determinando l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro subordinato. In ordine alle preordinazione dell'attività investigativa posta in essere dal datore di lavoro, si Co osserva che pacificamente è stata ammessa dalla parte resistente ma giustificandola come rimedio difensivo rispetto all'eccessivo assenteismo generalizzato diffuso in azienda;
la predetta circostanza non inficia il giudizio di legittimità del licenziamento comminato.
21. Per tutti i motivi sin qui espressi il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
22. Stante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
23. Il Tribunale, dunque, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del Controparte_1
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
[... liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1373/2021 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
C.F. nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Pontinia via Tronco Bellini n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Legge C.F.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale Dott. con sede legale in Pomezia (RM), via CP_2
Campobello n. 15, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Fanelli (C.F.
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 21/4/2021, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di:
“-A) Dichiarare l'annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo comunicato dalla al sig. con Controparte_1 Parte_1
raccomandata a.r. del 22.10.2020 e, per l'effetto:
B) Condannare la società in sostituzione della reintegrazione nel Controparte_1
posto di lavoro, al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al risarcimento danni oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
C) Vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 26/1/2022 si costituiva in giudizio la società
[...]
per chiedere al Tribunale adito di: “1. in via preliminare dichiarare Controparte_1
improcedibile, inammissibile la proposta domanda nei confronti della società
[...]
Controparte_1
2. rigettare nel merito la domanda di annullamento del licenziamento impugnato proposta nei confronti della società perché assolutamente infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto;
3. emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 10/2/2022, differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del 10/5/2023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria dell'8/11/2023; seguivano le udienze del 3/5/2024, del 13/9/2024 e del 3/6/2025;
2 all'esito di tale ultima udienza, svoltasi con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni , investigatore privato, di parte resistente (v. Testimone_1
verbale udienza 3/5/2024) e convivente della sorella del ricorrente, di Testimone_2
parte ricorrente (v. verbale udienza 13/9/2024).
2. In fatto e in diritto
6. Nel merito, si precisa quanto segue.
7. veniva assunto in data 13/8/2018 dalla con la Parte_1 Controparte_1
qualifica di operaio, livello E3 del CCNL Chimica Industria con contratto a tempo determinato con scadenza il 9/8/2019. In data 9/8/2019 il veniva assunto con Parte_1
contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 10/8/2019 con la qualifica di operaio categoria D posizione organizzativa 3 CCNL addetti all'industria chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL del 19/7/2018, con retribuzione mensile di € 1902,76.
8. Dal 14/9/2020 al 22/9/2020 il ricorrente era assente per malattia per artralgia spalla dx (v. certificazione medica doc. 3 allegata alla memoria di parte resistente).
9. - Con lettere del 29/9/2020, 30/9/2020 e 8/10/2020 (v. doc. nn. 4,5,6 memoria) la società resistente contestava la violazione dell'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità nel periodo di malattia nonché lo svolgimento di lavori non compatibili con l'asserito stato di malattia.
10. La contestazione disciplinare nella lettera del 29/9/2020 con riferimento all'episodio del
18/9/2020 (doc. 4), con la lettera del 30/9/2020 con riferimento agli episodi del 19/9/2020 e e del 20/9/2020 (doc. 5) e con la lettera dell'8/10/2020 con riferimento all'episodio del
22/9/2020 (doc. 6) risultava essere essenzialmente la seguente in tutti e tre gli episodi:
3 “… omissis. ..Tale Suo comportamento non soltanto ha violato l'obbligo al rispetto delle fasce orarie di reperibilità, ma, altresì, con lo svolgimento di attività lavorativa, ha posto a rischio una pronta guarigione dal Suo asserito stato di malattia.
Detto comportamento, infine, induce a dubitare del Suo stato morboso o, comunque, a ritenere che lo stesso non fosse così grave da precluderLe lo svolgimento della prestazione lavorativa, rivelando invero uno stato fisico all'apparenza del tutto nella norma.”.
11. Con lettere del 7.10.2020 e del 15.10.2020, il ricorrente, tramite la Federazione Italiana
Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, presentava le sue giustificazioni.
12. In data 9.10.2020 (con riferimento alle lettere di contestazione in data 29.9.2020,
30.9.2020) ed in data 21.10.2020 (con riferimento alle lettere di contestazione in data
8.10.2020) si tenevano due incontri tra la resistente ed il ricorrente, assistito dai rappresentanti sindacali, nei quali quest'ultimo si limitava a riconfermare le giustificazioni inviate consegnando documentazione medica.
13. Infine, la resistente, con raccomandata A/R, inviava lettera di licenziamento del
22.10.2020 per le ragioni contestate (doc.6 memoria) di seguito riportate:
“Premesso quanto sopra ed esaminate le Sue giustificazioni, pervenute in data 16 ottobre
2020 e le ulteriori giustificazioni rese nell'audizione del 21/10/2010 con l'assistenza del sindacato, dobbiamo rilevare che le giustificazioni addotte sono del tutto generiche ed insufficienti in quanto non confutano né giustificano i fatti contestati che, peraltro, sono debitamente documentati e, di conseguenza, non possono in alcun modo essere accolte.
Considerato, pertanto, che i fatti contestati sono chiaramente ripetitivi di precedenti comportamenti già contestati e sanzionati con i provvedimenti in data 29 settembre 2020 ed in data 30 settembre 2020, relativi ad accertamenti e contestazioni di pari tenore che hanno sempre evidenziato, unitamente all'ultima contestazione, uno stile di vita personale, funzionale e relazionale, perfettamente compatibile con una condizione che non giustifica le
Sue assenza dal lavoro, la scrivente Società ha deciso di risolvere, con effetto immediato e per giusta causa ex art. 2119 c.c. ed ex art. 40 CCNL, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente, essendo venuto meno il rapporto fiduciario a seguito dei comportamenti ripetutamente da Lei posti in essere e di cui alle nostre contestazioni, avendo Ella posto in essere un notevolissimo inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali.
4 Detto licenziamento deve altresì, in via del tutto subordinata e residuale, ritenersi effettuato per giustificato motivo soggettivo, avendo comunque Ella posto in essere un grave inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali.”.
14. In data 28/10/2020 il ricorrente impugnava il licenziamento con lettera raccomandata A/R
(v. doc. 13 ricorso).
15. Nel presente giudizio, il teste di parte resistente, investigatore privato, ha Testimone_1
confermato in ogni sua parte la relazione investigativa già versata in atti da parte resistente (v. verbale udienza 3/5/2024).
16. La testimonianza resa dal teste di parte ricorrente, convivente della Testimone_2 sorella del lavoratore, non ha sconfessato la presenza del nella fasce orarie di Parte_1 reperibilità nelle attività riscontate dall'investigatore privato, seppur ha giustificato la presenza del lavoratore in Sezze dove abita la madre, per il fatto che la stessa era in fin di vita
(v. verbale udienza 13/9/2024) e seppure abbia dichiarato che i lavori di riparazione dell'automobile del ricorrente li abbia fatti lui. Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese dal teste non appaiono credibili, stante la contraria dichiarazione resa Tes_2 dall'investigatore privato, terzo disinteressato che ha documentato l'attività d'indagine compiuta, che ha dichiarato di aver visto il ricorrente sotto la propria auto intento ad effettuare lavori di riparazione della stessa.
17. Il giudizio ha quindi di consentito di accertare che il lavoratore, mentre era in stato di malattia:
- il 18/9/2020 si recava dalla sua abitazione sita in Pontinia con la sua automobile in Sezze via Mozart alle ore 15.15 dove abitano i parenti e ivi provvedeva a effettuare riparazione della sua autovettura stendendovisi sotto, per fare ritorno a casa alle 19.42, non curante della fascia oraria di reperibilità 17.00-19.00 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza ); Tes_3
- il 19/9/2020 il ricorrente alle 9.55 lasciava la sua abitazione per recarsi a Sezze via Mozart dove – dopo aver acquistato ricambi e liquidi per auto – eseguiva lavori sulla sua automobile, rincasando alle ore 12.25 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza ); Tes_3
5 - il 19/9/2020 alle ore 17.08 il ricorrente partiva nuovamente dalla sua abitazione per recarsi a
Latina via Epitaffio 66 dove acquistava un televisore per rincasare alle ore 18.46 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza
); Tes_3
- il 20/9/2020 il ricorrente si recava nuovamente a Sezze via Mozart partendo da casa alle ore
9.50 per farvi rientro alle ore 10.58, uscendo nuovamente sia nel pomeriggio, sia la sera dopo le ore 20.00 (v. doc. relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza ); Tes_3
- il 21/9/2020 il era assente dalla propria abitazione dalle 9.50 alle 15.00 (v. doc. Parte_1
relazione investigativa allegata alla memoria e verbale udienza 3/5/2024, testimonianza
); Tes_3
- il 22/9/2020 il ricorrente usciva di casa alle 14.22 per recarsi a Sezze via Mozart;
ivi giunto prelevava una cassetta di attrezzi dal suo bagagliaio ed accedeva al civico 8 poco distante dal civico 2 dove abitano i suoi parenti, per poi rincasare alle ore 19.35.
18. La valutazione delle prove raccolte in giudizio consente di ritenere accertato che il ricorrente, in stato di malattia, giusta certificazione medica in atti, usciva ripetutamente dalla propria abitazione durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale (10.00-12.00 e
17.00-19.00) e compiva attività incompatibili con lo stato di malattia come i lavori di riparazione dell'automobile e il sollevamento della cassetta di attrezzi, contravvenendo la prescrizione medica del riposo funzionale dell'arto superiore (v. certificazione medica doc. 3 allegata alla memoria di parte resistente).
19. La giurisprudenza consolidata di legittimità ha affermato, in materia, il seguente principio di diritto:
“durante l'assenza per malattia, non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività.
Tuttavia, il compimento di attività incompatibili con lo stato di salute può giustificare il licenziamento, se risulta sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità dichiarata o se comporta un rischio di pregiudizio o ritardo nella guarigione” (cfr. Cass. ordinanza n.
11154/2025, conforme Cass. n. 5002/2024; 15621/2001; 6047/2018; 13063/2022).
20. Tutto ciò posto, il licenziamento deve considerarsi legittimo perché il lavoratore durante lo stato di malattia ha compiuto attività incompatibili con lo stato di malattia, tali da far
6 presumere l'inesistenza dell'infermità o comunque un rischio di ritardo nella guarigione, in violazione dell'obbligo di reperibilità nelle fasce prescritte, in violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro. Né può invocarsi la sproporzione tra la sanzione espulsiva comminata e la violazione commessa, stante la reiterazione della condotta in plurimi episodi, tutti contestati con le lettere sopra indicate, determinando l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro subordinato. In ordine alle preordinazione dell'attività investigativa posta in essere dal datore di lavoro, si Co osserva che pacificamente è stata ammessa dalla parte resistente ma giustificandola come rimedio difensivo rispetto all'eccessivo assenteismo generalizzato diffuso in azienda;
la predetta circostanza non inficia il giudizio di legittimità del licenziamento comminato.
21. Per tutti i motivi sin qui espressi il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
22. Stante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
23. Il Tribunale, dunque, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del Controparte_1
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
[... liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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