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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6638 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5352/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
988/2022 del Tribunale di Nola, depositata in data 10.05.2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni D'Avino (C.F. Parte_2
C.F._1
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amm.re Unico, sig. , rapp.ta e P.IVA_2 CP_2
difesa dagli avv.ti Elena Nappi (C.F. e Paolo Nappi C.F._2
(C.F. ) C.F._3
APPELLATA
Pagina 1 NONCHÉ in persona del procuratore Controparte_3
speciale Dr. rapp.ta e difesa dagli avv.ti Rosa TE Controparte_4
(C.F. ) e CI TE (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 agosto 2015, la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Nola, la al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni subiti in conseguenza della perdita delle merci trasportate. I fatti storici posti a fondamento della pretesa attorea erano riconducibili a un contratto di trasporto merci concordato in data 09 marzo 2015 tra CP_1
e il cui incarico prevedeva che
[...] Parte_1 Parte_1
prelevasse 10 sacchi di granulato di PVC presso la Granuplast S.r.l.
(Volano, BR) per operare una successiva consegna del materiale presso il domicilio della in Nola. CP_1
Nel corso dell'esecuzione della prestazione, la affidava Parte_1
l'incarico a un terzo trasportatore, la ditta 2 M SP & IC di
Taurianova, a insaputa della committente . CP_1
Con comunicazione del 16 marzo 2015, a seguito di mancata consegna della merce, la sollecitava all'esecuzione e CP_1 Parte_1
quest'ultima, dopo svariati solleciti al referente responsabile della 2 M
Pagina 2 SP & IC di Taurianova, rivelava che la spedizione era stata colpita da furto, e che sia la merce che l'autocarro erano “svaniti nel nulla”.
A seguito dell'accaduto, sporgeva denuncia-querela presso il CP_1
Commissariato di Polizia di Stato di Nola in data 17 marzo 2015.
Parallelamente, con raccomandata del 16 marzo 2015, CP_1
invitava ritenendola responsabile per la sua “imprudente Parte_1
condotta colposa”, a rimborsare gli € 16.842,75 versati per l'acquisto del
PVC, oltre ai danni procurati per il fermo dei macchinari a causa della mancanza della materia prima e i danni consequenziali. informava in data 17 marzo 2015 la propria compagnia Parte_1
assicurativa, per l'ottenimento Controparte_3
dell'indennizzo in virtù della polizza a garanzia delle merci trasportate.
Dopo ulteriori solleciti e l'espletamento dell'invito alla negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), che non aveva sortito alcun risultato concreto, procedeva quindi con l'azione giudiziaria. CP_1
fondava la propria domanda sull'inadempimento CP_1
contrattuale della convenuta e sosteneva che il rapporto Controparte_5
negoziale fosse configurabile come un contratto di trasporto disciplinato dagli artt. 1678 e seguenti del Codice Civile. Il cardine della responsabilità era individuato nell'art. 1693 c.c., che stabilisce la responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose consegnategli dal momento della ricezione a quello della riconsegna.
A tal proposito, si evidenziava che la responsabilità del vettore non potesse essere elusa dalla circostanza che il furto/perdita fosse imputabile alla condotta di un ausiliario (il sub-vettore 2 M SP & IC).
L'attrice richiamava all'uopo l'art. 1228 c.c., in base al quale il debitore
( risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui Parte_1
Pagina 3 si avvale per l'adempimento dell'obbligazione, rendendo irrilevante la necessità di configurare un'autonoma “culpa in eligendo” del vettore principale.
Nel contempo, sottolineava la condotta gravemente colposa, CP_1
imprudente e negligente di proprio nell'affidamento Parte_1
dell'incarico. Tale superficialità era desunta dal fatto che Parte_1
non si sarebbe premurata di assumere le informazioni necessarie sull'affidabilità del sub-vettore, limitandosi a un contatto superficiale con l'amministratore ( e omettendo di richiedere elementi Testimone_1
essenziali quali estremi della carta di circolazione, nominativo del conducente, ecc..
Formulava, quindi, dinanzi al Tribunale le seguenti conclusioni:
“- In via principale, accertata la grave responsabilità conseguente allo affidamento dell' incarico di trasporto merci al sub vettore 2
[...]
dichiarare l'inadempimento contrattuale della Parte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., per la perdita delle merci CP_5
trasportate, ex. Art. 1693 c.c. e segg,;
- condannare la stessa risarcimento del danno in favore Parte_4
della e nella misura di € 16.642,75 come risultante dalla CP_1
fattura n. 150/2015 emessa dalla Granuplast S.,r.
1. il 12.03.2015 e del bonifico eseguito dalla B.N.L con n.9581534.
- Determinare gli ulteriori danni consistenti nel mancato utilizzo delle merci, il fermo dei macchinari, le spese sostenute per i giorni di mancata lavorazione e, comunque, da liquidarsi anche in via equitativa.
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio.”
Pagina 4 Con comparsa di risposta del 06 novembre 2015, si costituiva in giudizio la quale contestava la richiesta di pagamento e Parte_1
contemporaneamente esercitava un'azione di regresso e manleva in garanzia contrattuale verso il proprio assicuratore.
La convenuta non contestava il fatto storico della perdita della merce a seguito di furto nel corso del trasporto. Tuttavia, la confutava Parte_1
la richiesta di pagamento delle somme pretese dall'attrice CP_1
nei suoi confronti e dichiarava di essere garantita contro i rischi di perimento della merce trasportata. Tale garanzia era fornita dalla compagnia assicurativa in virtù del contratto di Controparte_3
assicurazione n. 104003402. Detta polizza era in corso di copertura assicurativa a far data dal 04/02/2015 e a scadenza 03/02/2016, coprendo quindi il sinistro avvenuto (la perdita per furto).
In considerazione del rapporto di garanzia e della necessità di essere manlevata dagli oneri derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice, la convenuta chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la in qualità di terzo nel giudizio e rassegnava Controparte_3
le seguenti conclusioni: “ - in via preliminare fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazione nel rispetto dei termini Controparte_3
previsti dall'Art. 163 bis c.p.c.; - in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare il terzo chiamato tenuto a garantire la società
contro
Parte_1
tutti gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per
l'effetto, condannare il terzo, al pagamento delle somme che verranno di
Pagina 5 conseguenza accertate e liquidate durante il corso del giudizio, oppure al momento della decisione definitiva.”
Con comparsa di risposta del 18 ottobre 2016, si costituiva altresì in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda di garanzia e manleva proposta nei suoi confronti dalla convenuta in forza della polizza di Parte_1
assicurazione n. 104003402 (RC Vettoriale). La sosteneva la CP_3
mancata sussistenza dei presupposti per reclamare la garanzia nel caso di specie, asserendo che le condizioni di copertura della polizza erano espressamente escluse stante la condotta dolosa o gravemente colposa imputabile all'assicurata.
Orbene, tale condotta era identificata nella negligente scelta dell'ausiliario sub-vettore (2 M SP & IC) al quale si era Parte_1
rivolta per il trasporto della merce. sosteneva che suddetta scelta CP_3
era stata effettuata “senza la diligenza professionale richiesta dal 2° comma dell'art. 1176 c.c.”, configurando una mancanza che superava il grado minimo ed elementare di diligenza richiesto a un vettore professionale. sosteneva che la condotta di integrasse gli estremi CP_3 Parte_1
di una grave negligenza, tale da far applicare l'esclusione di cui all'art. 4, lettera a); Articolo 5 - Colpa Grave.
Concludeva chiedendo:
“- rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dalla convenuta principale nei confronti della comparente in quanto Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o infondata e non provata per le causali sopra descritte non sussistendo i presupposti della pretesa garanzia e manleva;
Pagina 6 - in subordine, e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, determinare l'entità dell'eventuale dovuto nei limiti della copertura assicurativa incluse franchigie e scoperti come ivi stabiliti;
in ogni caso con vittoria di spese e di onorari.”
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 988/2022 pubblicata il 10 maggio
2022, riteneva fondate sia la domanda principale avanzata dall'attrice CP_1
(volta al risarcimento del danno), sia la domanda di garanzia e
[...]
manleva proposta dalla convenuta nei confronti della Parte_1
terza chiamata Controparte_3
Il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
22.830,75, oltre agli interessi al tasso legale, dalla domanda al saldo.
Le argomentazioni che hanno condotto a tale statuizione si basavano sulla piena configurabilità della responsabilità del vettore ex recepto per perdita o avaria delle cose trasportate disciplinata dall'art. 1693 c.c., configurandosi come una forma peculiare di responsabilità. Ebbene ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore si libera dalla responsabilità solo provando che la perdita o l'avaria siano derivate da caso fortuito o forza maggiore, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario, per cui l'eccezionalità di questa responsabilità implica che il vettore si liberi non provando la propria non colpa, ma provando che il danno è stato positivamente causato da un fatto non colposo.
Il Tribunale, riscontrando la non contestazione dei fatti storici da parte della convenuta, rilevava che non era stata fornita alcuna prova liberatoria idonea ad escludere la responsabilità della predetta, tale che la derivazione
Pagina 7 del danno fosse dovuta a un evento identificato ed estraneo al vettore e non riconducibile alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Dunque, il Tribunale riconosceva il risarcimento del danno emergente, pari al valore del materiale plastico, nella somma di € 16.842,75, oltre gli ulteriori danni, consistenti nel mancato utilizzo delle merci, il fermo dei macchinari e le spese sostenute per i giorni di mancata lavorazione, quantificati in € 5.988,00. Inoltre il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta nei Parte_1
confronti della terza chiamata e
per questi motivi
veniva Controparte_3
condannata a manlevare la convenuta da quanto dalla Parte_1
stessa dovuto in favore della società attrice.
L'accoglimento si fonda sulle seguenti motivazioni:
- operatività della polizza: non aveva fornito la prova Controparte_3
idonea di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di garanzia. La polizza n. 104003402 “Globale SP” era un titolo contrattuale valido, con scadenza 03/02/2016, dunque pienamente operativa nel periodo temporale al quale si riferisce il sinistro (12.03.2015).
- rigetto dell'eccezione di colpa grave: il Tribunale rigettava l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da la quale Controparte_3
sosteneva che la condotta di fosse qualificabile in Parte_1
termini di colpa grave o dolo nella scelta del sub-vettore, facendo scattare l'esclusione di garanzia ai sensi degli articoli 4 e 5 del contratto.
- assenza di imprudenza nella scelta: il Giudice riteneva che non potesse muoversi alcun rimprovero a in termini di colpa grave Parte_1
sotto il profilo della diligenza nella scelta del terzo trasportatore. La convenuta aveva infatti esplicato la propria attività con diligenza e perizia, acquisendo documentazione probante l'esistenza e la liceità dell'attività del
Pagina 8 sub-vettore (tra cui carta d'identità dell'amministratore, DURC, polizza assicurativa Helvetia, visura Camerale, libretto di circolazione, ecc.), che risultava una società affidabile professionalmente.
Il Tribunale così concludeva:
“1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta,
[...]
al pagamento, in favore della di euro 22.830,75, Parte_1 CP_1
oltre gli interessi al tasso legale, dalla domanda al saldo;
2. Accoglie la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, e, per Controparte_3
l'effetto, condanna la predetta compagnia assicurativa a manlevare la convenuta da quanto dalla stessa dovuto in favore della Parte_1
società attrice, da ridursi nella misura del 10%, in applicazione dello scoperto assicurativo contrattualmente previsto;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite liquidate in complessivi euro € 4.835,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. Condanna la terza chiamata in causa al pagamento in Controparte_3
favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4.835,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Con atto notificato in data 17 dicembre 2022, impugnava Parte_1
la suddetta sentenza, per le ragioni di seguito illustrate, avanzando richiesta di sospensione della immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 e 283 c.p.c. e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in premessa, ai sensi degli
Pagina 9 artt. 351 e 283 c.p.c.; - Revocare parzialmente, per l'effetto, la sentenza di primo grado appellata perché ingiusta ed illegittima, ed in accoglimento dell'appello proposto, condanni la terza chiamata, al CP_3
pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- accolga la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta odierna appellante nei confronti della terza chiamata e, per Parte_1
l'effetto, condanni la predetta Compagnia Assicurativa a manlevare la convenuta e tenerla indenne dagli effetti dell'accoglimento Parte_1
della domanda attorea, e da quanto dalla stessa dovuto in favore della società attrice a titolo di compensi e spese legali distratte al procuratore dichiaratosi anticipatario. Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Con comparsa di risposta in appello del 20 aprile 2023, si costituiva la che eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità e l'improponibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in ragione dell'asserita assenza delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado. chiedeva inoltre il rigetto del gravame ex art. 348- CP_3
bis c.p.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di appello di CP_3
che miravano alla riforma della condanna alle spese in favore Parte_1
dell'attrice ( e all'integrale manleva anche per dette spese. CP_1
Pagina 10 Spiegava inoltre appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di garanzia e manleva proposta da
[...]
articolando un unico motivo di gravame così rubricato: Parte_1
“Appello incidentale sul capo della sentenza relativo alla domanda di garanzia e manleva della odierna appellante, nei confronti Parte_1
dell'opponente per aver il giudice di prime cure disapplicato le CP_3
clausole contrattuali recanti le cause di esclusione della copertura assicurativa di cui alla polizza in atti (cfr. doc. 1, fasc. primo grado) sulla scorta di una motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente”.
Rassegnava infine le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare dichiarare inammissibile ex art.342 c.p.c. tutti i motivi di gravame e, per l'effetto, respingere ex art 348bis l'appello proposto da avverso la sentenza per i motivi ut supra dedotti;
Parte_1
- in via subordinata, rigettare l'appello proposto per i motivi ut supra dedotti ed in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondato e non provato;
- accogliere l'appello incidentale per quanto sub §II e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza: - nella parte in cui statuisce che nessuna esclusione di garanzia assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza prodotta in atti può dirsi operante nei confronti della - nella Parte_1
parte in cui statuisce sull'accoglimento della domanda di garanzia e manleva ritenendo tenuta l'esponente a tenere indenne l'assicurata Pt_1
dei danni derivanti al sinistro denunciati manlevandola dalla somma
[...]
che la convenuta società è tenuta a corrispondere a titolo di responsabilità nei confronti della attrice in primo grado;
CP_1
- per l'effetto, previa ogni opportuna pronuncia, ed in riforma dell'impugnata sentenza in parte qua, dichiarare la domanda di garanzia e
Pagina 11 manleva formulata dalla nei confronti della comparente Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o infondata e non provata per le causali descritte e meritevole di rigetto non sussistendo i presupposti della pretesa garanzia e manleva per le esclusioni di operatività della copertura assicurativa, con ogni consequenziale pronuncia nei confronti dell'appellante di condanna e/o restitutoria nei confronti di CP_3
delle somme da essa corrisposte in virtù dell'impugnata sentenza e comprovate in atti .
In via istruttoria, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate in atti, e che si ripropongono in questa sede, nonché le relative produzioni versate. Con vittoria di spese e onorario del doppio grado di giudizio.”
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. L'appello principale è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
1.1 Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
Pagina 12 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.2 Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il
Pagina 13 giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
2. L'unico e articolato motivo di gravame proposto della società
[...]
si concentra sulla disciplina delle spese processuali e Parte_1
sull'estensione della manleva assicurativa, contestando due specifici capi del dispositivo di primo grado. L'appellante chiede la modifica parziale della sentenza in relazione ai capi a) e b).
Il capo a) si riferisce alla parte della sentenza di primo grado che statuiva che era tenuta a tenere indenne l'assicurata Controparte_3 Parte_1
dei danni derivanti dal sinistro, manlevandola dalla somma dovuta a
[...]
sostiene che, essendo stata accertata la Controparte_1 Parte_1
fondatezza della domanda di garanzia, appare illegittimo che gli effetti
Pagina 14 della sentenza di accoglimento, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, ricadano nella sfera economica dell'appellante.
Richiede, quindi, che la compagnia assicurativa oltre a Controparte_3
manlevare dal risarcimento del danno, la tenga altresì indenne Parte_1
anche da tutti gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea. Chiede, in sostanza, che sia condannata al pagamento delle spese e CP_3
compensi legali in favore della società attrice ovvero a CP_1
manlevare da quanto dalla stessa dovuto all'attrice a titolo di Parte_1
spese legali (liquidate in € 4.835,00).
Con il Capo b) si sollecita la totale riforma della condanna alle spese di lite tra convenuta ( e attrice ( . Viene censurata la parte Parte_1 CP_1
della sentenza che condanna (convenuta) al pagamento in Parte_1
favore di (attrice) delle spese di lite liquidate in € 4.835,00. Parte CP_1
appellante stima che la condanna della al pagamento delle spese CP_3
in favore della convenuta e allo stesso tempo la condanna Parte_1
della convenuta al pagamento delle spese in favore Parte_1
dell'attrice, configuri una “granitica contraddizione”.
Il Giudice di prime cure, pur avendo ritenuto fondata la domanda di garanzia e manleva, avrebbe inopinatamente condannato l'assicurata
( a sostenere le spese di lite nei confronti dell'attrice e tale Parte_1
decisione si porrebbe in contrasto con il principio della condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, in quanto la fondatezza della domanda di manleva si riferisce a tutti gli effetti conseguenti all'accoglimento della domanda principale. richiama il principio della Suprema Corte (Cass. Civ. Parte_1
ordinanza 26082/2021) che contempera il principio di causazione con
Pagina 15 quello di soccombenza. In base al principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, se la chiamata si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste siano risultate infondate.
Nel caso in esame, (terza chiamata) ha reso necessario il CP_3
giudizio di garanzia sottraendosi all'indennizzo, sicché risulta necessario condannare a pagare le spese di lite in favore dell'attrice, Controparte_3
o, in via alternativa, a manlevare da tale onere. Parte_1
3. Il gravame è fondato riguardo alla decisione sulle spese processuali, nei termini di seguito illustrati.
Il Giudice di primo grado, pur avendo statuito la fondatezza della domanda di garanzia di nei confronti di ha Parte_1 CP_3
contemporaneamente condannato la convenuta ( a pagare le Parte_1
spese di lite in favore dell'attrice ( . è stata sì condannata CP_1 CP_3
a rifondere le spese a ma tale meccanismo non realizza il Parte_1
principio della manleva integrale dalle conseguenze patrimoniali della soccombenza nel rapporto principale, così come richiesto dall'appellante.
La censura mossa da circa la contraddizione del dispositivo di Parte_1
primo grado è giuridicamente corretta e costituisce un vizio logico- giuridico che impone la riforma parziale della sentenza.
In caso di chiamata in causa del garante da parte del convenuto (garanzia propria), qualora la domanda principale risulti fondata e, contestualmente, venga accolta la domanda di manleva e garanzia, l'onere economico complessivo della soccombenza deve essere trasferito sul garante.
La condanna dell'assicurato ( al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore dell'attrice ( si traduce in un danno diretto e immediato CP_1
per l'assicurato, danno coperto dal contratto di assicurazione per la
Pagina 16 responsabilità civile. La manleva, per essere integrale, deve coprire ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal sinistro.
La responsabilità del pagamento delle spese processuali, in tale contesto trilaterale, deve sempre tenere in considerazione il principio di soccombenza con quello di causazione. Quando il convenuto chiama in causa un terzo in garanzia, e tale domanda di garanzia viene accolta, come nel caso in esame, in quanto garante, diventa il soggetto su cui CP_3
deve ricadere l'onere economico finale della soccombenza del garantito nel rapporto principale.
Nella situazione in esame, la chiamata in causa di da parte di CP_3
non è stata né eccentrica rispetto all'oggetto della Parte_1
controversia, né manifestamente priva di fondatezza. Al contrario, essa si è resa necessaria a causa dell'inadempimento contrattuale della CP_3
stessa, la quale, opponendosi senza giustificato motivo al giusto indennizzo nei confronti della propria assicurata, in violazione delle condizioni contrattuali, ha costretto non solo a difendersi dall'attrice ma Parte_1
anche a promuovere il giudizio di garanzia determinando l'ampliamento del contenzioso;
essa, allora, in virtù del principio di causazione (che deve contemperare quello di soccombenza), risultata correttamente soccombente nel rapporto di garanzia e deve perciò farsi carico delle spese sostenute dal garantito ( e di quelle che il garantito è tenuto a corrispondere Parte_1
alla parte vittoriosa ( . CP_1
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate. Di converso, il
Pagina 17 rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato il terzo qualora l'iniziativa si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria
(cfr. Cass. Civ. ordinanza 26082/2021).
Viceversa, quando la domanda di garanzia è ritenuta fondata, il garante deve sopportare gli oneri economici derivanti dalla soccombenza del garantito nel rapporto principale, proprio in virtù del principio dell'indennizzo totale.
In altri termini, quando la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo è accolta, gli effetti patrimoniali della soccombenza del convenuto nel rapporto principale devono ricadere sull'assicuratore garante, in applicazione del principio di indennizzo totale e del principio di causazione. Non può gravare sulla parte garantita ( l'onere Parte_1
economico di sostenere le spese legali a favore dell'attrice essendo CP_1
la stessa vittoriosa nel rapporto di garanzia e non avendo Parte_1
causato la necessità della chiamata in causa in modo arbitrario.
Riconoscendo la fondatezza della domanda di manleva, il Tribunale ha stabilito che la deve tenere indenne l'assicurata CP_3 Parte_1
“da quanto dalla stessa dovuto in favore della società attrice”. Tale
[...]
manleva, tuttavia, per le ragioni innanzi espressi, deve includere non solo il capitale risarcitorio, ma anche tutti gli oneri accessori e consequenziali, tra cui le spese legali liquidate nel rapporto principale danneggiato-assicurato.
Ricapitolando, affinché la manleva sia effettiva e integrale, CP_3
deve essere condannata non solo a rifondere a le spese
[...] Parte_1
relative al rapporto di garanzia (come già statuito al capo 4 del dispositivo di primo grado), ma anche a manlevare da quanto dovuto a Parte_1
per le spese di lite del rapporto principale, liquidate in € CP_1
4.835,00.
Pagina 18 Ciò realizza pienamente l'effetto del contratto di garanzia, evitando che la parte vittoriosa nel rapporto subisca comunque un Controparte_6
danno patrimoniale iniziale a causa dell'inadempimento del proprio assicuratore.
Risulta, pertanto, fondata la doglianza dell'appellante che Parte_1
chiede la modifica della sentenza affinché l'assicuratrice Controparte_3
non solo tenga indenne la convenuta dalla somma risarcitoria, ma la manlevi altresì da quanto dalla stessa dovuto in favore della società attrice a titolo di compensi e spese legali.
Concludendo sul punto, in accoglimento dell'appello principale, fermo restando tutte le altre statuizioni contenute nella decisione di prime cure, si impone la riforma del capo relativo alle spese di primo grado e la deve essere condannata, in qualità di garante, a Controparte_3
manlevare la anche da quanto corrisposto alla Parte_1 CP_1
a titolo di spese legali liquidate in primo grado in complessivi €
[...]
4.835,00, oltre accessori, non essendo possibile in questa sede accertare se l'esatta quantificazione complessiva delle stesse corrisponda alla somma di
€ 7.000,00 pagata dall'istante con bonifico del 17.12.2024 prodotto all'udienza del 10.7.2025.
4. Va, ora, esaminato l'appello incidentale proposto da
[...]
con cui si insiste per il rigetto totale della domanda di Controparte_3
garanzia. ribadisce il vizio della sentenza di primo grado per CP_3
aver disapplicato le clausole di esclusione della copertura assicurativa (artt.
4 e 5), sostenendo che la responsabilità di per il fatto del sub- Parte_1
vettore (furto/appropriazione) integri una negligente scelta dell'ausiliario configurando gli estremi di dolo o colpa grave del vettore principale.
Pagina 19 Viene censurata la decisione di prime cure per aver disapplicato, in modo illogico e contraddittorio, le clausole contrattuali recanti le cause di esclusione della copertura assicurativa.
A sostegno delle proprie doglianze la Compagnia Assicuratrice rappresenta le seguenti deduzioni:
- Violazione dei limiti di responsabilità (art. 1696 c.c.): rileva CP_3
che la decisione è contraddittoria perché, pur riconoscendo la responsabilità del vettore principale ex recepto, ha condannato al Parte_1
risarcimento integrale senza applicare il limite di € 1 per chilogrammo (art. 1696 c.c.).
- Responsabilità del vettore per fatto dell'ausiliario: la Compagnia ribadisce che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il vettore ( risponde Parte_1
dell'operato del sub-vettore (2 M SP & IC), e che l'aver affidato l'incarico con superficialità integrerebbe la colpa grave sufficiente ad escludere la garanzia.
- Negligente scelta del Sub-Vettore: Tale colpa grave si sostanzierebbe nella negligente e superficiale scelta dell'ausiliario sub-vettore, 2 M
SP & IC. deduce che ha omesso la CP_3 Parte_1
diligenza minima richiesta a un vettore professionale (art. 1176 c.c.) non premurandosi di assumere le informazioni necessarie sull'affidabilità del sub-vettore.
- Errata valutazione della colpa grave e inoperatività della polizza: contiene la statuizione del Tribunale che ha escluso la CP_3
sussistenza di un rimprovero in termini di colpa grave per la Parte_1
nella scelta del sub-vettore.
[...]
- Violazione delle clausole contrattuali: la Compagnia Assicurativa deduce che l'interpretazione del Tribunale sia stata erronea perché ignorato il
Pagina 20 dettato sulle Condizioni Particolari e Generali della polizza, segnatamente gli articoli 4 e 5. La Compagnia argomenta che, poiché l'evento sia riconducibile a un fatto doloso (la sottrazione del carico, o dolo e colpa grave del sub-vettore nella fattispecie di trasporto con sub-trasporto), tale fattispecie non può che inquadrarsi nell'esclusione prevista dall'art. 4, lettera a) (danni risultanti da dolo o violazione deliberata da parte dell'assicurato o dei suoi dipendenti/preposti). In aggiunta, anche a voler ritenere sussistente solo la colpa grave, l'articolo 5 della polizza stabilisce che la garanzia è nondimeno operante nei limiti dei massimali, “sempreché detta colpa grave non sia inquadrabile nell'ambito di una esclusione di garanzia”, come verificatosi nel caso ci riguarda.
4.1 Ritiene la Corte che l'appello incidentale è infondato e deve essere integralmente rigettato, confermando le statuizioni della sentenza gravata in punto di validità e operatività della copertura assicurativa.
La società non ha fornito nel giudizio Controparte_3
elementi probatori atti a superare le motivazioni addotte dal Tribunale in ordine alla sussistenza della garanzia. Il Giudice di prime cure ha analizzato esaurientemente la condotta di in relazione alla Parte_1
scelta del sub-vettore, concludendo che non poteva muoversi “alcun rimprovero in termini di colpa grave sotto il profilo della diligenza richiesta e spiegata nella scelta del terzo trasportatore”.
In primo luogo, il Tribunale ha correttamente accertato la sussistenza di un valido titolo contrattuale (polizza n. 104003402), la ricorrenza del sinistro
(furto del materiale plastico in data 12.03.2015) e l'adempimento dei propri oneri previsti dalle condizioni generali di contratto.
In secondo luogo, la Assicurazione non è riuscita a dimostrare i presupposti per l'applicabilità delle clausole di esclusione. La non ha CP_3
Pagina 21 provato, infatti, la configurabilità di un dolo o colpa grave in capo alla come richiesto per l'applicazione delle esclusioni di cui Parte_1
agli artt. 5 della polizza (“Colpa Grave”) e 4 lett. a) (“Esclusioni
Specifiche”).
Deve, anzitutto, escludersi la sussistenza del dolo in quanto l'ipotesi pure prospettata dal primo giudice che la merce sia stata sottratta dallo stesso sub-trasportatore (pag. 6), risulta una mera illazione, rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio.
Quanto all'asserita colpa grave, è emerso che aveva esplicato Parte_1
la propria attività con diligenza e perizia, acquisendo documentazione sufficientemente probante la liceità e l'affidabilità dell'attività del sub- vettore 2 M SP & IC (carta d'identità dell'amministratore
DURC, polizze assicurative, visura Camerale, libretti di Testimone_1
circolazione e certificati di proprietà). Pertanto, non può CP_3
muovere alcun rimprovero alla controparte neppure in termini di colpa grave sotto il profilo della diligenza richiesta nella scelta del terzo trasportatore. Non si riscontra, quindi, nella vicenda una condotta da parte della contraente che possa configurare un'esclusione di garanzia.
Ne consegue che l'affidamento dell'esecuzione del trasporto al sub-vettore
è avvenuto in buona fede e con la dovuta diligenza professionale, trattandosi di una società che si occupava professionalmente ed abitualmente di trasporti. L'inadempimento del sub-vettore non può automaticamente configurare la colpa grave dell'assicurato che lo ha selezionato con criteri oggettivamente validi.
Inoltre, richiama in appello incidentale il consolidato CP_3
orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del vettore.
Pagina 22 È pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del vettore per il fatto dei suoi ausiliari (sub-vettori) non richiede la prova di una sua culpa in eligendo. Il vettore risponde ex art. 1228 c.c. (Responsabilità per fatto degli ausiliari) in relazione all'art. 1693 c.c. (Responsabilità ex recepto) per la perdita o l'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti o di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva. La Suprema Corte ha specificato che il comportamento dell'ausiliario che ha sostituito il debitore nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n. 5329 del 04 aprile 2003).
Tuttavia, la responsabilità del vettore per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228
c.c., pur fondando la condanna di verso non implica Parte_1 CP_1
automaticamente la colpa grave dell'assicurato necessaria per l'attivazione dell'esclusione assicurativa. L'assicurazione mira, infatti, a garantire l'assicurato dai danni derivanti dal proprio inadempimento, ed è operante anche se l'assicurato è tenuto a rispondere per l'operato di terzi di cui si vale per l'esecuzione del trasporto, come stabilito dalla giurisprudenza.
Dunque, l'applicazione di questa responsabilità ex recepto nei confronti del committente ( è distinta dalla valutazione della colpa grave del CP_1
contraente ( ai fini dell'operatività della polizza assicurativa. Parte_1
Ai fini dell'esclusione della garanzia ai sensi dell'articolo 5 della polizza, non è sufficiente la mera responsabilità oggettiva o la culpa in eligendo, ma
è necessario che la provi un'azione o omissione imputabile a CP_3
che integri una violazione deliberata o colposa grave da parte Parte_1
dell'assicurato stesso.
Pagina 23 In sostanza, il giudicante in primo grado ha correttamente escluso che la sottrazione della merce (pur presumibilmente avvenuta per opera del sub- trasportatore) potesse configurare una condotta dolosa o gravemente colposa del vettore garantito. non è riuscita a dimostrare che CP_3
l'affidamento al sub-vettore fosse di per sé espressione di una negligenza connotata dal requisito della gravità, bensì è emerso dalla articolata vicenda processuale che aveva agito in buona fede, in un contesto in Parte_1
cui la era stata chiamata in causa proprio a fronte CP_3
dell'inadempimento contrattuale a cui è seguita la ingiustificata mancata corresponsione dell'indennizzo.
Siccome non ha provato la violazione deliberata della Controparte_3
legge o la condotta gravemente colposa necessaria a sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di garanzia, pur applicando lo scoperto contrattuale del 10%, risulta del tutto meritevole di condivisione.
Per tali ragioni, l'appello incidentale di volto a far Controparte_3
dichiarare l'inoperatività della polizza, è destituito di fondamento e deve essere integralmente rigettato. Pertanto, la è tenuta a Controparte_3
tenere indenne l'assicurata dai danni derivanti dal sinistro Parte_1
denunciato, manlevandola, come correttamente statuito in primo grado.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, avuto riguardo all'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto di quello incidentale, sussistono valide ragioni per confermare la condanna della al pagamento delle spese del primo grado in favore della CP_3 Pt_1
e per condannare l'appellata – appellante incidentale al pagamento
[...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta
Pagina 24 e dell'esito della lite, applicando i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 988/2022 del
Tribunale di Nola, depositata in data 10.05.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (che conferma per tutto il resto), condanna la a manlevare la anche da quanto dalla Controparte_3 Parte_1
stessa corrisposto in favore della società a titolo di spese CP_1
processuali liquidate in primo grado al capo 3) del dispositivo della sentenza - a carico della ed in favore della Parte_5 Controparte_1
- in complessivi € 4.835,00, oltre il 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge (con attribuzione al procuratore anticipatario);
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
3) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_3 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi € 4.375,00, oltre il rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Giovanni D'Avino.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Pagina 25 Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 27.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 26
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
988/2022 del Tribunale di Nola, depositata in data 10.05.2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni D'Avino (C.F. Parte_2
C.F._1
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amm.re Unico, sig. , rapp.ta e P.IVA_2 CP_2
difesa dagli avv.ti Elena Nappi (C.F. e Paolo Nappi C.F._2
(C.F. ) C.F._3
APPELLATA
Pagina 1 NONCHÉ in persona del procuratore Controparte_3
speciale Dr. rapp.ta e difesa dagli avv.ti Rosa TE Controparte_4
(C.F. ) e CI TE (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 agosto 2015, la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Nola, la al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni subiti in conseguenza della perdita delle merci trasportate. I fatti storici posti a fondamento della pretesa attorea erano riconducibili a un contratto di trasporto merci concordato in data 09 marzo 2015 tra CP_1
e il cui incarico prevedeva che
[...] Parte_1 Parte_1
prelevasse 10 sacchi di granulato di PVC presso la Granuplast S.r.l.
(Volano, BR) per operare una successiva consegna del materiale presso il domicilio della in Nola. CP_1
Nel corso dell'esecuzione della prestazione, la affidava Parte_1
l'incarico a un terzo trasportatore, la ditta 2 M SP & IC di
Taurianova, a insaputa della committente . CP_1
Con comunicazione del 16 marzo 2015, a seguito di mancata consegna della merce, la sollecitava all'esecuzione e CP_1 Parte_1
quest'ultima, dopo svariati solleciti al referente responsabile della 2 M
Pagina 2 SP & IC di Taurianova, rivelava che la spedizione era stata colpita da furto, e che sia la merce che l'autocarro erano “svaniti nel nulla”.
A seguito dell'accaduto, sporgeva denuncia-querela presso il CP_1
Commissariato di Polizia di Stato di Nola in data 17 marzo 2015.
Parallelamente, con raccomandata del 16 marzo 2015, CP_1
invitava ritenendola responsabile per la sua “imprudente Parte_1
condotta colposa”, a rimborsare gli € 16.842,75 versati per l'acquisto del
PVC, oltre ai danni procurati per il fermo dei macchinari a causa della mancanza della materia prima e i danni consequenziali. informava in data 17 marzo 2015 la propria compagnia Parte_1
assicurativa, per l'ottenimento Controparte_3
dell'indennizzo in virtù della polizza a garanzia delle merci trasportate.
Dopo ulteriori solleciti e l'espletamento dell'invito alla negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), che non aveva sortito alcun risultato concreto, procedeva quindi con l'azione giudiziaria. CP_1
fondava la propria domanda sull'inadempimento CP_1
contrattuale della convenuta e sosteneva che il rapporto Controparte_5
negoziale fosse configurabile come un contratto di trasporto disciplinato dagli artt. 1678 e seguenti del Codice Civile. Il cardine della responsabilità era individuato nell'art. 1693 c.c., che stabilisce la responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose consegnategli dal momento della ricezione a quello della riconsegna.
A tal proposito, si evidenziava che la responsabilità del vettore non potesse essere elusa dalla circostanza che il furto/perdita fosse imputabile alla condotta di un ausiliario (il sub-vettore 2 M SP & IC).
L'attrice richiamava all'uopo l'art. 1228 c.c., in base al quale il debitore
( risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui Parte_1
Pagina 3 si avvale per l'adempimento dell'obbligazione, rendendo irrilevante la necessità di configurare un'autonoma “culpa in eligendo” del vettore principale.
Nel contempo, sottolineava la condotta gravemente colposa, CP_1
imprudente e negligente di proprio nell'affidamento Parte_1
dell'incarico. Tale superficialità era desunta dal fatto che Parte_1
non si sarebbe premurata di assumere le informazioni necessarie sull'affidabilità del sub-vettore, limitandosi a un contatto superficiale con l'amministratore ( e omettendo di richiedere elementi Testimone_1
essenziali quali estremi della carta di circolazione, nominativo del conducente, ecc..
Formulava, quindi, dinanzi al Tribunale le seguenti conclusioni:
“- In via principale, accertata la grave responsabilità conseguente allo affidamento dell' incarico di trasporto merci al sub vettore 2
[...]
dichiarare l'inadempimento contrattuale della Parte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., per la perdita delle merci CP_5
trasportate, ex. Art. 1693 c.c. e segg,;
- condannare la stessa risarcimento del danno in favore Parte_4
della e nella misura di € 16.642,75 come risultante dalla CP_1
fattura n. 150/2015 emessa dalla Granuplast S.,r.
1. il 12.03.2015 e del bonifico eseguito dalla B.N.L con n.9581534.
- Determinare gli ulteriori danni consistenti nel mancato utilizzo delle merci, il fermo dei macchinari, le spese sostenute per i giorni di mancata lavorazione e, comunque, da liquidarsi anche in via equitativa.
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio.”
Pagina 4 Con comparsa di risposta del 06 novembre 2015, si costituiva in giudizio la quale contestava la richiesta di pagamento e Parte_1
contemporaneamente esercitava un'azione di regresso e manleva in garanzia contrattuale verso il proprio assicuratore.
La convenuta non contestava il fatto storico della perdita della merce a seguito di furto nel corso del trasporto. Tuttavia, la confutava Parte_1
la richiesta di pagamento delle somme pretese dall'attrice CP_1
nei suoi confronti e dichiarava di essere garantita contro i rischi di perimento della merce trasportata. Tale garanzia era fornita dalla compagnia assicurativa in virtù del contratto di Controparte_3
assicurazione n. 104003402. Detta polizza era in corso di copertura assicurativa a far data dal 04/02/2015 e a scadenza 03/02/2016, coprendo quindi il sinistro avvenuto (la perdita per furto).
In considerazione del rapporto di garanzia e della necessità di essere manlevata dagli oneri derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice, la convenuta chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la in qualità di terzo nel giudizio e rassegnava Controparte_3
le seguenti conclusioni: “ - in via preliminare fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazione nel rispetto dei termini Controparte_3
previsti dall'Art. 163 bis c.p.c.; - in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare il terzo chiamato tenuto a garantire la società
contro
Parte_1
tutti gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per
l'effetto, condannare il terzo, al pagamento delle somme che verranno di
Pagina 5 conseguenza accertate e liquidate durante il corso del giudizio, oppure al momento della decisione definitiva.”
Con comparsa di risposta del 18 ottobre 2016, si costituiva altresì in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda di garanzia e manleva proposta nei suoi confronti dalla convenuta in forza della polizza di Parte_1
assicurazione n. 104003402 (RC Vettoriale). La sosteneva la CP_3
mancata sussistenza dei presupposti per reclamare la garanzia nel caso di specie, asserendo che le condizioni di copertura della polizza erano espressamente escluse stante la condotta dolosa o gravemente colposa imputabile all'assicurata.
Orbene, tale condotta era identificata nella negligente scelta dell'ausiliario sub-vettore (2 M SP & IC) al quale si era Parte_1
rivolta per il trasporto della merce. sosteneva che suddetta scelta CP_3
era stata effettuata “senza la diligenza professionale richiesta dal 2° comma dell'art. 1176 c.c.”, configurando una mancanza che superava il grado minimo ed elementare di diligenza richiesto a un vettore professionale. sosteneva che la condotta di integrasse gli estremi CP_3 Parte_1
di una grave negligenza, tale da far applicare l'esclusione di cui all'art. 4, lettera a); Articolo 5 - Colpa Grave.
Concludeva chiedendo:
“- rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dalla convenuta principale nei confronti della comparente in quanto Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o infondata e non provata per le causali sopra descritte non sussistendo i presupposti della pretesa garanzia e manleva;
Pagina 6 - in subordine, e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, determinare l'entità dell'eventuale dovuto nei limiti della copertura assicurativa incluse franchigie e scoperti come ivi stabiliti;
in ogni caso con vittoria di spese e di onorari.”
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 988/2022 pubblicata il 10 maggio
2022, riteneva fondate sia la domanda principale avanzata dall'attrice CP_1
(volta al risarcimento del danno), sia la domanda di garanzia e
[...]
manleva proposta dalla convenuta nei confronti della Parte_1
terza chiamata Controparte_3
Il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
22.830,75, oltre agli interessi al tasso legale, dalla domanda al saldo.
Le argomentazioni che hanno condotto a tale statuizione si basavano sulla piena configurabilità della responsabilità del vettore ex recepto per perdita o avaria delle cose trasportate disciplinata dall'art. 1693 c.c., configurandosi come una forma peculiare di responsabilità. Ebbene ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore si libera dalla responsabilità solo provando che la perdita o l'avaria siano derivate da caso fortuito o forza maggiore, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario, per cui l'eccezionalità di questa responsabilità implica che il vettore si liberi non provando la propria non colpa, ma provando che il danno è stato positivamente causato da un fatto non colposo.
Il Tribunale, riscontrando la non contestazione dei fatti storici da parte della convenuta, rilevava che non era stata fornita alcuna prova liberatoria idonea ad escludere la responsabilità della predetta, tale che la derivazione
Pagina 7 del danno fosse dovuta a un evento identificato ed estraneo al vettore e non riconducibile alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Dunque, il Tribunale riconosceva il risarcimento del danno emergente, pari al valore del materiale plastico, nella somma di € 16.842,75, oltre gli ulteriori danni, consistenti nel mancato utilizzo delle merci, il fermo dei macchinari e le spese sostenute per i giorni di mancata lavorazione, quantificati in € 5.988,00. Inoltre il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta nei Parte_1
confronti della terza chiamata e
per questi motivi
veniva Controparte_3
condannata a manlevare la convenuta da quanto dalla Parte_1
stessa dovuto in favore della società attrice.
L'accoglimento si fonda sulle seguenti motivazioni:
- operatività della polizza: non aveva fornito la prova Controparte_3
idonea di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di garanzia. La polizza n. 104003402 “Globale SP” era un titolo contrattuale valido, con scadenza 03/02/2016, dunque pienamente operativa nel periodo temporale al quale si riferisce il sinistro (12.03.2015).
- rigetto dell'eccezione di colpa grave: il Tribunale rigettava l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da la quale Controparte_3
sosteneva che la condotta di fosse qualificabile in Parte_1
termini di colpa grave o dolo nella scelta del sub-vettore, facendo scattare l'esclusione di garanzia ai sensi degli articoli 4 e 5 del contratto.
- assenza di imprudenza nella scelta: il Giudice riteneva che non potesse muoversi alcun rimprovero a in termini di colpa grave Parte_1
sotto il profilo della diligenza nella scelta del terzo trasportatore. La convenuta aveva infatti esplicato la propria attività con diligenza e perizia, acquisendo documentazione probante l'esistenza e la liceità dell'attività del
Pagina 8 sub-vettore (tra cui carta d'identità dell'amministratore, DURC, polizza assicurativa Helvetia, visura Camerale, libretto di circolazione, ecc.), che risultava una società affidabile professionalmente.
Il Tribunale così concludeva:
“1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta,
[...]
al pagamento, in favore della di euro 22.830,75, Parte_1 CP_1
oltre gli interessi al tasso legale, dalla domanda al saldo;
2. Accoglie la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, e, per Controparte_3
l'effetto, condanna la predetta compagnia assicurativa a manlevare la convenuta da quanto dalla stessa dovuto in favore della Parte_1
società attrice, da ridursi nella misura del 10%, in applicazione dello scoperto assicurativo contrattualmente previsto;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite liquidate in complessivi euro € 4.835,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. Condanna la terza chiamata in causa al pagamento in Controparte_3
favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4.835,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Con atto notificato in data 17 dicembre 2022, impugnava Parte_1
la suddetta sentenza, per le ragioni di seguito illustrate, avanzando richiesta di sospensione della immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 e 283 c.p.c. e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in premessa, ai sensi degli
Pagina 9 artt. 351 e 283 c.p.c.; - Revocare parzialmente, per l'effetto, la sentenza di primo grado appellata perché ingiusta ed illegittima, ed in accoglimento dell'appello proposto, condanni la terza chiamata, al CP_3
pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- accolga la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta odierna appellante nei confronti della terza chiamata e, per Parte_1
l'effetto, condanni la predetta Compagnia Assicurativa a manlevare la convenuta e tenerla indenne dagli effetti dell'accoglimento Parte_1
della domanda attorea, e da quanto dalla stessa dovuto in favore della società attrice a titolo di compensi e spese legali distratte al procuratore dichiaratosi anticipatario. Con vittoria di spese e compensi di causa del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Con comparsa di risposta in appello del 20 aprile 2023, si costituiva la che eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità e l'improponibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in ragione dell'asserita assenza delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado. chiedeva inoltre il rigetto del gravame ex art. 348- CP_3
bis c.p.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di appello di CP_3
che miravano alla riforma della condanna alle spese in favore Parte_1
dell'attrice ( e all'integrale manleva anche per dette spese. CP_1
Pagina 10 Spiegava inoltre appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di garanzia e manleva proposta da
[...]
articolando un unico motivo di gravame così rubricato: Parte_1
“Appello incidentale sul capo della sentenza relativo alla domanda di garanzia e manleva della odierna appellante, nei confronti Parte_1
dell'opponente per aver il giudice di prime cure disapplicato le CP_3
clausole contrattuali recanti le cause di esclusione della copertura assicurativa di cui alla polizza in atti (cfr. doc. 1, fasc. primo grado) sulla scorta di una motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente”.
Rassegnava infine le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare dichiarare inammissibile ex art.342 c.p.c. tutti i motivi di gravame e, per l'effetto, respingere ex art 348bis l'appello proposto da avverso la sentenza per i motivi ut supra dedotti;
Parte_1
- in via subordinata, rigettare l'appello proposto per i motivi ut supra dedotti ed in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondato e non provato;
- accogliere l'appello incidentale per quanto sub §II e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza: - nella parte in cui statuisce che nessuna esclusione di garanzia assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza prodotta in atti può dirsi operante nei confronti della - nella Parte_1
parte in cui statuisce sull'accoglimento della domanda di garanzia e manleva ritenendo tenuta l'esponente a tenere indenne l'assicurata Pt_1
dei danni derivanti al sinistro denunciati manlevandola dalla somma
[...]
che la convenuta società è tenuta a corrispondere a titolo di responsabilità nei confronti della attrice in primo grado;
CP_1
- per l'effetto, previa ogni opportuna pronuncia, ed in riforma dell'impugnata sentenza in parte qua, dichiarare la domanda di garanzia e
Pagina 11 manleva formulata dalla nei confronti della comparente Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o infondata e non provata per le causali descritte e meritevole di rigetto non sussistendo i presupposti della pretesa garanzia e manleva per le esclusioni di operatività della copertura assicurativa, con ogni consequenziale pronuncia nei confronti dell'appellante di condanna e/o restitutoria nei confronti di CP_3
delle somme da essa corrisposte in virtù dell'impugnata sentenza e comprovate in atti .
In via istruttoria, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate in atti, e che si ripropongono in questa sede, nonché le relative produzioni versate. Con vittoria di spese e onorario del doppio grado di giudizio.”
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. L'appello principale è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
1.1 Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
Pagina 12 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.2 Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il
Pagina 13 giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
2. L'unico e articolato motivo di gravame proposto della società
[...]
si concentra sulla disciplina delle spese processuali e Parte_1
sull'estensione della manleva assicurativa, contestando due specifici capi del dispositivo di primo grado. L'appellante chiede la modifica parziale della sentenza in relazione ai capi a) e b).
Il capo a) si riferisce alla parte della sentenza di primo grado che statuiva che era tenuta a tenere indenne l'assicurata Controparte_3 Parte_1
dei danni derivanti dal sinistro, manlevandola dalla somma dovuta a
[...]
sostiene che, essendo stata accertata la Controparte_1 Parte_1
fondatezza della domanda di garanzia, appare illegittimo che gli effetti
Pagina 14 della sentenza di accoglimento, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, ricadano nella sfera economica dell'appellante.
Richiede, quindi, che la compagnia assicurativa oltre a Controparte_3
manlevare dal risarcimento del danno, la tenga altresì indenne Parte_1
anche da tutti gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea. Chiede, in sostanza, che sia condannata al pagamento delle spese e CP_3
compensi legali in favore della società attrice ovvero a CP_1
manlevare da quanto dalla stessa dovuto all'attrice a titolo di Parte_1
spese legali (liquidate in € 4.835,00).
Con il Capo b) si sollecita la totale riforma della condanna alle spese di lite tra convenuta ( e attrice ( . Viene censurata la parte Parte_1 CP_1
della sentenza che condanna (convenuta) al pagamento in Parte_1
favore di (attrice) delle spese di lite liquidate in € 4.835,00. Parte CP_1
appellante stima che la condanna della al pagamento delle spese CP_3
in favore della convenuta e allo stesso tempo la condanna Parte_1
della convenuta al pagamento delle spese in favore Parte_1
dell'attrice, configuri una “granitica contraddizione”.
Il Giudice di prime cure, pur avendo ritenuto fondata la domanda di garanzia e manleva, avrebbe inopinatamente condannato l'assicurata
( a sostenere le spese di lite nei confronti dell'attrice e tale Parte_1
decisione si porrebbe in contrasto con il principio della condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, in quanto la fondatezza della domanda di manleva si riferisce a tutti gli effetti conseguenti all'accoglimento della domanda principale. richiama il principio della Suprema Corte (Cass. Civ. Parte_1
ordinanza 26082/2021) che contempera il principio di causazione con
Pagina 15 quello di soccombenza. In base al principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, se la chiamata si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e queste siano risultate infondate.
Nel caso in esame, (terza chiamata) ha reso necessario il CP_3
giudizio di garanzia sottraendosi all'indennizzo, sicché risulta necessario condannare a pagare le spese di lite in favore dell'attrice, Controparte_3
o, in via alternativa, a manlevare da tale onere. Parte_1
3. Il gravame è fondato riguardo alla decisione sulle spese processuali, nei termini di seguito illustrati.
Il Giudice di primo grado, pur avendo statuito la fondatezza della domanda di garanzia di nei confronti di ha Parte_1 CP_3
contemporaneamente condannato la convenuta ( a pagare le Parte_1
spese di lite in favore dell'attrice ( . è stata sì condannata CP_1 CP_3
a rifondere le spese a ma tale meccanismo non realizza il Parte_1
principio della manleva integrale dalle conseguenze patrimoniali della soccombenza nel rapporto principale, così come richiesto dall'appellante.
La censura mossa da circa la contraddizione del dispositivo di Parte_1
primo grado è giuridicamente corretta e costituisce un vizio logico- giuridico che impone la riforma parziale della sentenza.
In caso di chiamata in causa del garante da parte del convenuto (garanzia propria), qualora la domanda principale risulti fondata e, contestualmente, venga accolta la domanda di manleva e garanzia, l'onere economico complessivo della soccombenza deve essere trasferito sul garante.
La condanna dell'assicurato ( al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore dell'attrice ( si traduce in un danno diretto e immediato CP_1
per l'assicurato, danno coperto dal contratto di assicurazione per la
Pagina 16 responsabilità civile. La manleva, per essere integrale, deve coprire ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal sinistro.
La responsabilità del pagamento delle spese processuali, in tale contesto trilaterale, deve sempre tenere in considerazione il principio di soccombenza con quello di causazione. Quando il convenuto chiama in causa un terzo in garanzia, e tale domanda di garanzia viene accolta, come nel caso in esame, in quanto garante, diventa il soggetto su cui CP_3
deve ricadere l'onere economico finale della soccombenza del garantito nel rapporto principale.
Nella situazione in esame, la chiamata in causa di da parte di CP_3
non è stata né eccentrica rispetto all'oggetto della Parte_1
controversia, né manifestamente priva di fondatezza. Al contrario, essa si è resa necessaria a causa dell'inadempimento contrattuale della CP_3
stessa, la quale, opponendosi senza giustificato motivo al giusto indennizzo nei confronti della propria assicurata, in violazione delle condizioni contrattuali, ha costretto non solo a difendersi dall'attrice ma Parte_1
anche a promuovere il giudizio di garanzia determinando l'ampliamento del contenzioso;
essa, allora, in virtù del principio di causazione (che deve contemperare quello di soccombenza), risultata correttamente soccombente nel rapporto di garanzia e deve perciò farsi carico delle spese sostenute dal garantito ( e di quelle che il garantito è tenuto a corrispondere Parte_1
alla parte vittoriosa ( . CP_1
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate. Di converso, il
Pagina 17 rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato il terzo qualora l'iniziativa si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria
(cfr. Cass. Civ. ordinanza 26082/2021).
Viceversa, quando la domanda di garanzia è ritenuta fondata, il garante deve sopportare gli oneri economici derivanti dalla soccombenza del garantito nel rapporto principale, proprio in virtù del principio dell'indennizzo totale.
In altri termini, quando la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo è accolta, gli effetti patrimoniali della soccombenza del convenuto nel rapporto principale devono ricadere sull'assicuratore garante, in applicazione del principio di indennizzo totale e del principio di causazione. Non può gravare sulla parte garantita ( l'onere Parte_1
economico di sostenere le spese legali a favore dell'attrice essendo CP_1
la stessa vittoriosa nel rapporto di garanzia e non avendo Parte_1
causato la necessità della chiamata in causa in modo arbitrario.
Riconoscendo la fondatezza della domanda di manleva, il Tribunale ha stabilito che la deve tenere indenne l'assicurata CP_3 Parte_1
“da quanto dalla stessa dovuto in favore della società attrice”. Tale
[...]
manleva, tuttavia, per le ragioni innanzi espressi, deve includere non solo il capitale risarcitorio, ma anche tutti gli oneri accessori e consequenziali, tra cui le spese legali liquidate nel rapporto principale danneggiato-assicurato.
Ricapitolando, affinché la manleva sia effettiva e integrale, CP_3
deve essere condannata non solo a rifondere a le spese
[...] Parte_1
relative al rapporto di garanzia (come già statuito al capo 4 del dispositivo di primo grado), ma anche a manlevare da quanto dovuto a Parte_1
per le spese di lite del rapporto principale, liquidate in € CP_1
4.835,00.
Pagina 18 Ciò realizza pienamente l'effetto del contratto di garanzia, evitando che la parte vittoriosa nel rapporto subisca comunque un Controparte_6
danno patrimoniale iniziale a causa dell'inadempimento del proprio assicuratore.
Risulta, pertanto, fondata la doglianza dell'appellante che Parte_1
chiede la modifica della sentenza affinché l'assicuratrice Controparte_3
non solo tenga indenne la convenuta dalla somma risarcitoria, ma la manlevi altresì da quanto dalla stessa dovuto in favore della società attrice a titolo di compensi e spese legali.
Concludendo sul punto, in accoglimento dell'appello principale, fermo restando tutte le altre statuizioni contenute nella decisione di prime cure, si impone la riforma del capo relativo alle spese di primo grado e la deve essere condannata, in qualità di garante, a Controparte_3
manlevare la anche da quanto corrisposto alla Parte_1 CP_1
a titolo di spese legali liquidate in primo grado in complessivi €
[...]
4.835,00, oltre accessori, non essendo possibile in questa sede accertare se l'esatta quantificazione complessiva delle stesse corrisponda alla somma di
€ 7.000,00 pagata dall'istante con bonifico del 17.12.2024 prodotto all'udienza del 10.7.2025.
4. Va, ora, esaminato l'appello incidentale proposto da
[...]
con cui si insiste per il rigetto totale della domanda di Controparte_3
garanzia. ribadisce il vizio della sentenza di primo grado per CP_3
aver disapplicato le clausole di esclusione della copertura assicurativa (artt.
4 e 5), sostenendo che la responsabilità di per il fatto del sub- Parte_1
vettore (furto/appropriazione) integri una negligente scelta dell'ausiliario configurando gli estremi di dolo o colpa grave del vettore principale.
Pagina 19 Viene censurata la decisione di prime cure per aver disapplicato, in modo illogico e contraddittorio, le clausole contrattuali recanti le cause di esclusione della copertura assicurativa.
A sostegno delle proprie doglianze la Compagnia Assicuratrice rappresenta le seguenti deduzioni:
- Violazione dei limiti di responsabilità (art. 1696 c.c.): rileva CP_3
che la decisione è contraddittoria perché, pur riconoscendo la responsabilità del vettore principale ex recepto, ha condannato al Parte_1
risarcimento integrale senza applicare il limite di € 1 per chilogrammo (art. 1696 c.c.).
- Responsabilità del vettore per fatto dell'ausiliario: la Compagnia ribadisce che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il vettore ( risponde Parte_1
dell'operato del sub-vettore (2 M SP & IC), e che l'aver affidato l'incarico con superficialità integrerebbe la colpa grave sufficiente ad escludere la garanzia.
- Negligente scelta del Sub-Vettore: Tale colpa grave si sostanzierebbe nella negligente e superficiale scelta dell'ausiliario sub-vettore, 2 M
SP & IC. deduce che ha omesso la CP_3 Parte_1
diligenza minima richiesta a un vettore professionale (art. 1176 c.c.) non premurandosi di assumere le informazioni necessarie sull'affidabilità del sub-vettore.
- Errata valutazione della colpa grave e inoperatività della polizza: contiene la statuizione del Tribunale che ha escluso la CP_3
sussistenza di un rimprovero in termini di colpa grave per la Parte_1
nella scelta del sub-vettore.
[...]
- Violazione delle clausole contrattuali: la Compagnia Assicurativa deduce che l'interpretazione del Tribunale sia stata erronea perché ignorato il
Pagina 20 dettato sulle Condizioni Particolari e Generali della polizza, segnatamente gli articoli 4 e 5. La Compagnia argomenta che, poiché l'evento sia riconducibile a un fatto doloso (la sottrazione del carico, o dolo e colpa grave del sub-vettore nella fattispecie di trasporto con sub-trasporto), tale fattispecie non può che inquadrarsi nell'esclusione prevista dall'art. 4, lettera a) (danni risultanti da dolo o violazione deliberata da parte dell'assicurato o dei suoi dipendenti/preposti). In aggiunta, anche a voler ritenere sussistente solo la colpa grave, l'articolo 5 della polizza stabilisce che la garanzia è nondimeno operante nei limiti dei massimali, “sempreché detta colpa grave non sia inquadrabile nell'ambito di una esclusione di garanzia”, come verificatosi nel caso ci riguarda.
4.1 Ritiene la Corte che l'appello incidentale è infondato e deve essere integralmente rigettato, confermando le statuizioni della sentenza gravata in punto di validità e operatività della copertura assicurativa.
La società non ha fornito nel giudizio Controparte_3
elementi probatori atti a superare le motivazioni addotte dal Tribunale in ordine alla sussistenza della garanzia. Il Giudice di prime cure ha analizzato esaurientemente la condotta di in relazione alla Parte_1
scelta del sub-vettore, concludendo che non poteva muoversi “alcun rimprovero in termini di colpa grave sotto il profilo della diligenza richiesta e spiegata nella scelta del terzo trasportatore”.
In primo luogo, il Tribunale ha correttamente accertato la sussistenza di un valido titolo contrattuale (polizza n. 104003402), la ricorrenza del sinistro
(furto del materiale plastico in data 12.03.2015) e l'adempimento dei propri oneri previsti dalle condizioni generali di contratto.
In secondo luogo, la Assicurazione non è riuscita a dimostrare i presupposti per l'applicabilità delle clausole di esclusione. La non ha CP_3
Pagina 21 provato, infatti, la configurabilità di un dolo o colpa grave in capo alla come richiesto per l'applicazione delle esclusioni di cui Parte_1
agli artt. 5 della polizza (“Colpa Grave”) e 4 lett. a) (“Esclusioni
Specifiche”).
Deve, anzitutto, escludersi la sussistenza del dolo in quanto l'ipotesi pure prospettata dal primo giudice che la merce sia stata sottratta dallo stesso sub-trasportatore (pag. 6), risulta una mera illazione, rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio.
Quanto all'asserita colpa grave, è emerso che aveva esplicato Parte_1
la propria attività con diligenza e perizia, acquisendo documentazione sufficientemente probante la liceità e l'affidabilità dell'attività del sub- vettore 2 M SP & IC (carta d'identità dell'amministratore
DURC, polizze assicurative, visura Camerale, libretti di Testimone_1
circolazione e certificati di proprietà). Pertanto, non può CP_3
muovere alcun rimprovero alla controparte neppure in termini di colpa grave sotto il profilo della diligenza richiesta nella scelta del terzo trasportatore. Non si riscontra, quindi, nella vicenda una condotta da parte della contraente che possa configurare un'esclusione di garanzia.
Ne consegue che l'affidamento dell'esecuzione del trasporto al sub-vettore
è avvenuto in buona fede e con la dovuta diligenza professionale, trattandosi di una società che si occupava professionalmente ed abitualmente di trasporti. L'inadempimento del sub-vettore non può automaticamente configurare la colpa grave dell'assicurato che lo ha selezionato con criteri oggettivamente validi.
Inoltre, richiama in appello incidentale il consolidato CP_3
orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del vettore.
Pagina 22 È pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del vettore per il fatto dei suoi ausiliari (sub-vettori) non richiede la prova di una sua culpa in eligendo. Il vettore risponde ex art. 1228 c.c. (Responsabilità per fatto degli ausiliari) in relazione all'art. 1693 c.c. (Responsabilità ex recepto) per la perdita o l'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti o di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva. La Suprema Corte ha specificato che il comportamento dell'ausiliario che ha sostituito il debitore nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n. 5329 del 04 aprile 2003).
Tuttavia, la responsabilità del vettore per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228
c.c., pur fondando la condanna di verso non implica Parte_1 CP_1
automaticamente la colpa grave dell'assicurato necessaria per l'attivazione dell'esclusione assicurativa. L'assicurazione mira, infatti, a garantire l'assicurato dai danni derivanti dal proprio inadempimento, ed è operante anche se l'assicurato è tenuto a rispondere per l'operato di terzi di cui si vale per l'esecuzione del trasporto, come stabilito dalla giurisprudenza.
Dunque, l'applicazione di questa responsabilità ex recepto nei confronti del committente ( è distinta dalla valutazione della colpa grave del CP_1
contraente ( ai fini dell'operatività della polizza assicurativa. Parte_1
Ai fini dell'esclusione della garanzia ai sensi dell'articolo 5 della polizza, non è sufficiente la mera responsabilità oggettiva o la culpa in eligendo, ma
è necessario che la provi un'azione o omissione imputabile a CP_3
che integri una violazione deliberata o colposa grave da parte Parte_1
dell'assicurato stesso.
Pagina 23 In sostanza, il giudicante in primo grado ha correttamente escluso che la sottrazione della merce (pur presumibilmente avvenuta per opera del sub- trasportatore) potesse configurare una condotta dolosa o gravemente colposa del vettore garantito. non è riuscita a dimostrare che CP_3
l'affidamento al sub-vettore fosse di per sé espressione di una negligenza connotata dal requisito della gravità, bensì è emerso dalla articolata vicenda processuale che aveva agito in buona fede, in un contesto in Parte_1
cui la era stata chiamata in causa proprio a fronte CP_3
dell'inadempimento contrattuale a cui è seguita la ingiustificata mancata corresponsione dell'indennizzo.
Siccome non ha provato la violazione deliberata della Controparte_3
legge o la condotta gravemente colposa necessaria a sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di garanzia, pur applicando lo scoperto contrattuale del 10%, risulta del tutto meritevole di condivisione.
Per tali ragioni, l'appello incidentale di volto a far Controparte_3
dichiarare l'inoperatività della polizza, è destituito di fondamento e deve essere integralmente rigettato. Pertanto, la è tenuta a Controparte_3
tenere indenne l'assicurata dai danni derivanti dal sinistro Parte_1
denunciato, manlevandola, come correttamente statuito in primo grado.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, avuto riguardo all'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto di quello incidentale, sussistono valide ragioni per confermare la condanna della al pagamento delle spese del primo grado in favore della CP_3 Pt_1
e per condannare l'appellata – appellante incidentale al pagamento
[...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta
Pagina 24 e dell'esito della lite, applicando i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 988/2022 del
Tribunale di Nola, depositata in data 10.05.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (che conferma per tutto il resto), condanna la a manlevare la anche da quanto dalla Controparte_3 Parte_1
stessa corrisposto in favore della società a titolo di spese CP_1
processuali liquidate in primo grado al capo 3) del dispositivo della sentenza - a carico della ed in favore della Parte_5 Controparte_1
- in complessivi € 4.835,00, oltre il 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge (con attribuzione al procuratore anticipatario);
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
3) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_3 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
complessivi € 4.375,00, oltre il rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Giovanni D'Avino.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Pagina 25 Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 27.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 26