Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/04/2026, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8740 del 2025, proposto da
GE ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Sanna, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Scolastico “Liceo Immanuel AN di Roma, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di ED NI, EO IN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del rigetto parziale dell'istanza di accesso agli atti delle prove scritte degli esami scolastici di preammissione alla maturità classica svoltisi presso l'Istituto MA AN di Roma;
- del rifiuto all'istanza di accesso delle prove scritte e dei conseguenti verbali sia della ricorrente GE ZI che del candidato EO IN oltre che dell'indirizzo del controinteressato al fine di notificargli l'atto giudiziario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Classico MA AN di Roma e del Ministero dell'Istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA SA VA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. La ricorrente ha chiesto all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio di sostenere, quale ‘privatista’, gli esami di Stato conclusivi del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, per la sessione dell’anno scolastico 2024-2025.
1.1. L’Ufficio scolastico ha assegnato la richiedente all’Istituto MA AN di Roma, presso il quale la commissione esaminatrice, con un verbale di data 16 maggio 2025, ha respinto la sua istanza di ammissione, all’esito delle prove svoltesi nei giorni precedenti.
1.2. L’interessata, tramite il proprio difensore, in data 20 maggio 2025 ha formulato una istanza di accesso agli atti avente ad oggetto gli esami preliminari di ammissione, chiedendo – il giorno successivo – anche copia degli atti riguardanti la candidata ED NI.
1.3. Con atto di data 29 maggio 2025, l’Istituto ha respinto l’istanza volta ad ottenere i dati utili per notificare un ricorso alla candidata ED NI, motivando il diniego con l’irrilevanza delle situazioni nelle quali si trovano altri candidati.
1.4. In data 26 giugno 2025, l’interessata ha anche chiesto copia di tutti gli atti che hanno disposto la sua mancata ammissione agli esami.
1.5. L’Istituto ha riscontrato l’istanza, osservando che gli atti risultavano a disposizione esclusiva della commissione esaminatrice.
1.6. Con il ricorso n. 6725 del 2025, proposto a questo TAR, ella ha impugnato il diniego di ammissione agli esami di maturità.
1.7. Nel corso del relativo giudizio, con decreto monocratico è stata disposta la sua ammissione agli esami.
2. L’interessata ha poi proposto il ricorso ora in esame n. 8740 del 2025, con cui ha chiesto che l’Amministrazione sia condannata alla ostensione di tutti gli atti che hanno condotto alla sua mancata ammissione agli esami, nonché degli atti riguardanti l’altra candidata ED NI.
2.1. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando una relazione predisposta dall’Istituto
MA AN, con la quale ha controdedotto ed ha chiesto che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
In particolare, l’Istituto ha rilevato, da un lato, che non vi era stato il pagamento degli oneri dovuti e, dall’altro, che gli atti – come segnalato al difensore della richiedente – erano nella esclusiva disponibilità della commissione, in base alla normativa di settore.
L’Amministrazione ha inoltre rappresentato che la ricorrente ha sostenuto e superato gli esami di Stato, in data 23 giugno 2025.
3. Il ricorso si compone di due motivi.
3.1. Con il primo motivo, è lamentato il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere i dati necessari per notificare il ricorso introduttivo alla signora ED NI, che dovrebbe essere qualificata come controinteressata.
Ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché il principio di trasparenza degli atti amministrativi.
3.2. Il motivo è infondato e va respinto.
Come evidenziato con la relazione di data 30 agosto 2025, depositata in giudizio, l’Istituto ha trasmesso l’istanza della ricorrente alla signora ED NI, per verificare se ella si opponeva alla ostensione delle sue prove scritte e degli atti riguardanti la sua ammissione all’esame di maturità.
In data 27 maggio 2025, la signora ED NI ha negato il consenso alla ostensione degli atti che la riguardano.
Di conseguenza, il dirigente dell’Istituto in data 29 maggio 2025 ha accolto in parte l’istanza di accesso, consentendo l’ostensione dei verbali dopo il pagamento degli oneri dovuti, avvenuto a seguito di sollecito del 6 giugno 2025.
Osserva al riguardo questo Tribunale che, in conseguenza della opposizione della signora ED NI, l’Istituto ha doverosamente verificato se sussistevano i presupposti per accogliere integralmente l’istanza, ed ha legittimamente negato l’ostensione delle prove redatte dalla signora ED NI.
Infatti, in linea di principio, chi abbia chiesto di essere ammesso quale privatista agli esami di maturità, di per sé non ha titolo ad avere cognizione delle prove redatte dagli altri candidati.
Difatti, l’Amministrazione è titolare di poteri tecnico-discrezionali nell’esaminare ciascun candidato e non deve effettuare alcuna prova comparativa destinata a concludersi con una graduatoria, che invece giustificherebbe l’ostensione di atti riguardanti altri candidati.
Ovviamente, ciò non esclude che il giudice amministrativo – in sede di esame di un ricorso proposto contro un diniego di ammissione agli esami – possa disporre l’acquisizione degli atti, valutando le censure formulate, ad esempio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Questa valutazione, inerendo alle peculiarità processuali del giudizio proposto contro il diniego di ammissione, non è dunque di per sé preclusa in quella sede, ma è irrilevante quando, all’esterno di quel processo, si intenda avere copia delle prove di altri candidati.
3.3. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della mancata ostensione degli atti riguardanti i suoi compiti scritti della prova preliminare di ammissione, conclusasi con l’esito negativo, contestato con il precedente ricorso n. 6725 del 2025.
Ella ha dedotto la violazione della legge n. 241 del 1990 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 ed ha sostenuto che non può avere rilievo il fatto che le prove scritte siano state ‘depositate e sigillate nell’Istituto fino alla fine delle prove’ .
3.4. Ritiene il Collegio che anche questa censura vada respinta.
È del tutto logico che, fin quando non si concluda il procedimento, il candidato non possa accedere alle sue prove scritte.
La relativa conoscenza – non prevista da alcuna disposizione normativa, neppure richiamata dalla ricorrente – potrebbe negativamente incidere sullo svolgimento della prova orale e sulle conseguenti valutazioni.
Tale conoscenza è preclusa anche quando l’ammissione alla prova orale sia stata disposta in sede giurisdizionale, con un decreto monocratico o con una ordinanza cautelare.
Ne consegue che l’Istituto ha legittimamente differito la conoscenza delle prove al termine del procedimento ed alla trasmissione degli atti all’Ufficio scolastico.
Ovviamente, anche sotto tale profilo va sottolineato come il giudice amministrativo – in sede di valutazione di un ricorso proposto contro un diniego di ammissione agli esami – possa disporre l’acquisizione dei relativi atti, ma non è questo il caso di specie.
4. Il ricorso va pertanto respinto, perché infondato.
5. La condanna al pagamento delle spese segue la regola della soccombenza per cui, nella misura indicata in dispositivo, esse vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8740 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto Scolastico “Liceo Immanuel AN di Roma, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TO, Presidente
IA SA VA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA SA VA | SA TO |
IL SEGRETARIO