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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
In composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1660/2023 R.G.A.C., posta in deli- berazione all'udienza del 27 maggio 2025, vertente
tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianchi (cod. fisc. – pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e nata a [...] il [...], cod. fisc. eletti- CP_1 C.F._3
1 vamente domiciliata in Petilia Policastro, alla via Adua, n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesco Garofalo (cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenu- to
OGGETTO: Separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 24.11.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Petilia Policastro il CP_1
giorno 20.6.2009 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petilia
Policastro con il n. 2 – parte II – Serie A); che avevano avuto il figlio CP_2
[...
in data 19.5.2020; che il rapporto tra le parti a causa delle continue ingerenze della famiglia della si era logorato, fino a diventare intollerabile;
che il CP_1
figlio era affetto da una forma lieve di disturbo dell'apprendimento, ma che la madre aveva vissuto tale situazione in modo eccessivamente ansioso, interpre- tando un lieve disturbo come una grave disabilità; che, dopo l'allontanamento volontario da casa del ricorrente, la madre aveva impedito ogni contatto del padre con il figlio;
che egli era autista 118 presso l'ASP di Crotone e percepiva lo stipendio base di € 1.675,00 mensili, che aumentava ad € 2.300,00 circa con gli straordinari;
che tuttavia aveva contratto un mutuo e aveva contratto finanzia- menti per i bisogni della famiglia, oltre a versare la somma di € 200,00 per il mantenimento del figlio e spendere € 200,00 mensili per il carburante per recarsi sul luogo di lavoro;
che egli aveva debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione;
2 che la , che aveva smesso di lavorare dopo la nascita del figlio, aveva ca- CP_1
pacità lavorativa e percepiva somme a titolo di trattamenti previdenziali per il figlio, a titolo di assegno unico, a titolo di contributo di energia;
che la famiglia della moglie aveva un'agiata situazione familiare.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con auto- rizzazione a vendere la casa familiare, l'affidamento condiviso del figlio Per_1
e la previsione dell'assegno di mantenimento a suo carico e per il figlio di €
200,00 mensili.
2. si costituiva con propria comparsa, deducendo: che per CP_1
l'acquisto dell'appartamento costituente casa familiare i coniugi avevano sud- diviso le spese del mutuo;
che entrambi erano stati lavoratori precari finchè ella aveva perso il posto di lavoro;
che il marito aveva ottenuto un lavoro a tempo indeterminato ed ella si era dedicata alle esigenze familiari ed in particolare del figlio che, a causa della sua patologia, ha necessità di essere seguito con costan- za e dedizione;
che ella era sempre stata affettuosa verso il marito, il quale inve- ce aveva spesso trascurato la famiglia;
che nel mese di maggio 2023 il Pt_1
aveva abbandonato volontariamente la casa familiare, senza motivazione;
che già nel settembre 2022 il aveva confessato alla moglie un tradimento e Pt_1
l'armonia di coppia non era mai più ripresa;
che il aveva prosciugato il Pt_1
conto cointestato e ne aveva aperto un altro intestato solo a sé dove aveva fatto confluire le sue retribuzioni;
che il , in data 13.5.2023 l'aveva aggredita, af- Pt_1
ferrandola al collo, cercando di strangolarla alla presenza del figlio e del padre di lei, tanto che era stata chiamata la Polizia e presentata denuncia e il era Pt_1
stato sottoposto ad ammonimento dal Questore;
che il aveva fatto manca- Pt_1
re il sostegno alla famiglia anche dopo l'allontanamento da casa ed aveva fonti reddituali non tracciabili;
che egli versava solo la somma di € 200,00 alla Pt_2
[..
, in gran parte composta dalle somme che egli riceveva a titolo di assegno unico familiare.
3 Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione personale, con addebito al ricorrente, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre ed in subordine l'affidamento condiviso del minore con la pre- Per_2
visione delle visite paterne, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di € 500,00 e di un assegno di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre alla suddivisione delle spese straordinarie, oltre al 50% delle spese per la casa.
3. All'udienza del 5.3.2024 erano sentite le parti. All'esito, erano dati i provvedimenti provvisori (“1. I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno.
2. Il figlio è affidato ad en- trambi i genitori ed abiterà prevalentemente presso la madre;
il padre avrà di- ritto di vederlo sulla base del calendario che sarà predisposto dal servizio di neuropsichiatria che sta seguendo il ragazzo.
3. Assegna la casa coniugale alla resistente e concede al ricorrente un termine di giorni trenta per prelevare i propri effetti personali.
4. Il Sig. corrisponderà alla Parte_1
Sig.ra un assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annual- CP_1
mente, quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, da concordarsi preventivamente, salvo i casi di urgenza. Gli assegni familiari saranno percepiti interamente da
[...]
, con decorrenza dal mese di marzo 2024”) e la causa era trattenuta Pt_3
in decisione sullo status, con riserva di provvedere sulle istanze istruttorie.
4. Con sentenza n. 278/2024 del 22.4.2024 era pronunciata la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza pronunciata in pari data, tenuto conto del- la necessità di risolvere le problematiche derivanti dalla mancata frequentazio- ne tra padre e figlio, era fissata apposita udienza dinanzi al g.d.
5. Con ordinanza depositata l'1.6.2024, a scioglimento della riserva del
28.5.2024, il g.d. onerava nuovamente il Servizio Neuropsichiatrico dell'A.S.P. di Crotone di predisporre il calendario di incontri tra padre e minore e dispo- neva l'audizione del minore con l'assistenza di esperto. Per_1
4 6. All'udienza del 2.7.2024 era sentito il minore con Persona_3
l'assistenza della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta alla quale, Per_4
all'esito, era chiesto di depositare una relazione al fine di indagare le ragioni del rifiuto del minore e le modalità di interazione tra padre e minore, tenendo conto del percorso compiuto e della documentazione medica già esibita, previ collo- qui singoli con le parti e il minore.
7. Dopo il deposito della c.t.u., con ordinanza dell'1.3.2025, emessa a se- guito di riserva assunta all'udienza del 14.1.2025, era disposto, ad integrazione dei provvedimenti provvisori, che il padre potesse incontrare e permanere con il figlio tutte le settimane, di mercoledì (o in altro giorno in caso di impedimen- ti), dalle ore 16,00 alle ore 20,00; erano inoltre rigettate le istanze di prova for- mulate dalle parti.
8. Precisate le conclusioni, con ordinanza dell'1.7.2025 la causa era tratte- nuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Deve darsi atto che con sentenza n. 278/2024 del 22.4.2024 il Tribunale di Crotone ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Devono essere pertanto in questa sede esaminate le domande accessorie delle parti.
10. Quanto alla domanda di addebito formulata dalla , osserva il CP_1
Collegio che la stessa può essere accolta.
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano “...comportamento vo- lontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimo- nio...” che sia causa necessaria e sufficiente a determinare “l'irreversibile intolle- rabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
5 27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).
Nel caso di specie, la moglie addebita al marito di essere CP_1
stato sempre infedele e di aver così minato le basi della loro relazione, di aver del tutto trascurato moglie e figlio durante il matrimonio e di averla aggredita, in un'occasione ben descritta in atti e riferita anche oralmente in udienza dinan- zi al g.d., tanto che erano intervenute le Forze dell'Ordine, peraltro chiamate dal figlio che aveva assistito all'aggressione.
Il marito, negando di essere stato infedele, ha ammesso di non essere sta- to un marito e un padre presente, giustificando tuttavia tali mancanze con la necessità di lavorare il più possibile, facendo straordinari e occupandosi anche di reperire lavoretti occasionali nel tempo libero, al fine di sostenere economi- camente la famiglia;
non nega l'episodio che condusse alla chiamata delle Forze dell'Ordine ma sostiene che egli perse la pazienza a causa delle continue intro- missioni della famiglia della moglie nel menage familiare del loro nucleo;
so- stiene invece che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia deriva- ta dalle condotte della moglie, la quale non si era presa cura di lui, spesso an- dando a casa della sua famiglia d'origine con il figlio e lasciandolo solo a casa.
Sebbene l'infedeltà, di per sé sola, non sia sufficiente a fondare una ri- chiesta di addebito della separazione, così come la carenza di attenzioni di un coniuge verso l'altro, il Tribunale ritiene che in effetti le condotte del marito, considerate nell'insieme e come peraltro ammesse dallo stesso , hanno Pt_1
progressivamente minato la serenità del nucleo ed hanno comportato il disfa- cimento dell'unione. La costante assenza del marito, la mancanza di attenzioni verso la moglie, il comportamento denigratorio, l'aggressione subita dalla stessa davanti al figlio minore, hanno comportato sicuramente il disfacimento dell'unione familiare, tanto che lo stesso è andato spontaneamente via di Pt_1
casa, in un momento in cui la moglie avrebbe voluto recuperare l'unione.
La separazione dev'essere pertanto addebitata al marito.
6 11. La domanda di pagamento di un assegno di mantenimento formulata dalla è infondata e deve essere rigettata, in quanto la moglie non ha Pt_4
fornito in corso di causa dimostrazione della situazione di insussistenza di mezzi e di incapacità a procurarseli secondo la normale diligenza.
La , infatti, nonostante non abbia un'occupazione, ha dichiarato CP_1
fin dall'atto introduttivo di aver lavorato fino alla nascita del figlio e di aver scelto poi di non lavorare per dedicarsi alle esigenze della famiglia.
Dal canto suo il non è in grado di provvedere alle esigenze della Pt_1
moglie, tenuto conto delle sue condizioni patrimoniali e reddituali e soprattutto dei molteplici debiti che deve sostenere mensilmente, contratti nel corso della convivenza matrimoniale per esigenze familiari.
12. Quanto all'affidamento del figlio minore , deve rilevarsi Persona_3
quanto segue.
Ebbene, quantunque la novella della legge n. 54/2006 abbia introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, l'art. 155 bis c.c. impone di far luogo all'affidamento monogenitoriale nell'ipotesi in cui l'applicazione del nuovo istituto sia contraria agli interessi del minore.
Nel caso di specie non ricorre la suddetta ipotesi, per cui non sussistono ragioni ostative per disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi genitori, con collocamento prevalente materno, modalità sulla quale concorda- no entrambi i coniugi.
La questione sulla quale non si è riusciti, in corso di causa e nonostante molteplici tentativi, a giungere ad un accordo tra le parti riguarda la frequenta- zione tra padre e minore.
Il padre ha lamentato nel corso dell'intera istruttoria processuale di non riuscire a vedere e frequentare il figlio dal momento della separazione. Sono stati compiuti molteplici tentativi di impostare un rapporto tra padre e figlio, mediante il coinvolgimento del Servizio Neuropsichiatrico dell'A.S.P. di CP_3
7 ne e mediante organizzazione di incontri liberi.
Dal canto suo, la madre ha dichiarato di non opporsi alla frequentazione tra padre e figlio.
Dall'audizione compiuta dal g.d. del minore è emerso che Per_1 CP_2
[...
ha vissuto molto male l'episodio di aggressione del padre nei confronti della mamma, tanto che ha chiamato egli stesso la polizia, precisando anche che pri- ma i rapporti con il padre non erano tanto buoni. Ha sottolineato che il AP la- vorava sempre e a casa non c'era mai e quando era a casa era sempre stanco e non faceva mai nulla con lui, neanche aveva voglia di uscire con il figlio. Il figlio ha percepito nel corso degli anni che il padre non stimava la mamma, la deni- grava, condizionava , e sminuiva la malattia del figlio. percepi- Per_1 Per_1
sce la sostanza e consistenza della sua patologia, che egli stesso descrive come difficoltà di apprendimento, precisando di avere difficoltà e di stare miglioran- do, ma avendo il timore di non riuscire a far fronte del tutto alle sue difficoltà.
Sul rapporto con il padre, ha riferito di aver sempre avuto diffi- Per_1
coltà, di aver percepito i suoi interventi “educativi” come dispetti, in quanto in- terveniva sporadicamente e solo per limitarlo (come quando una volta doveva accompagnarlo a scuola il nonno di un suo compagno di classe e il padre aveva preso il telefono dicendogli che non doveva accompagnarlo o come quando, una volta che era con gli amici, il padre gli si era avvicinato e l'aveva messo in imbarazzo con i suoi compagni rinfacciandogli di avergli comprato delle cose, di essere sangue del suo sangue).
Avendo seguito un percorso presso la Neuropsichiatria dell'A.S.P. con il dott. ha riferito che quando lui si rifiutava di vedere il padre, il CP_4 Per_1
dott. l'aveva convinto a programmare un incontro con il padre, ma lui CP_4
non si presentò. Ha testualmente dichiarato sul punto: “Da allora il mio cuore era a pezzi e non ho voluto più vederlo”.
Ha precisato di essere più sereno da quando non lo vede e che non gli in-
8 teressano i beni materiali che il padre gli compra.
La dott.ssa nella relazione di c.t.u. ha precisato, dopo aver Per_4
compiuto un quadro psicopatologico di ed aver sentito tutti i compo- Per_1
nenti del nucleo, anche nell'interazione tra di loro, che la signora si mo- CP_1
stra attenta nella gestione clinica del minore e che il signor adotta invece Pt_1
un approccio diverso. “Sin dalla nascita sembra non aver colto la complessità del quadro clinico di , con le conseguenze comportamentali. Questo lo Per_1
ha portato ad avere un diverso atteggiamento verso il ragazzo. Se la madre si mostra molto protettiva nei suoi confronti, lui ha cercato di stimolarlo ad essere indipendente, e a fare sempre di più. Purtroppo, nell'adottare questo atteggia- mento non ha tenuto conto della natura di , ragazzo che mostra di avere Per_1
una particolare sensibilità”.
Quanto all'interrelazione tra padre e minore, la dott.ssa ha Per_4
descritto analiticamente e precisamente la relazione, anche avvalendosi delle rappresentazioni delle parti.
La dott.ssa ha concluso nei termini che seguono. Per_4
“Sembra che stia vivendo una condizione di conflitto. In più oc- Per_1
casioni emerge dai suoi racconti l'ambivalenza che mette in atto a livello com- portamentale nei confronti del padre, e la difficoltà che manifesta nel riconosce- re ed esprimere in maniera chiara il bisogno di sentirsi accettato ed accolto da lui. Ad esempio, questo emerge quando racconta di aver preparato dei biscotti e di averli portati al padre, ma non riconosce di averli fatti per lui, piuttosto dice che ne ha preparati in quantità abbondante e per non gettarli via li ha donati al padre. Oppure ringrazia il padre per avergli regalato un telefono e una tuta, ma nello stesso tempo rimprovera la madre per non aver lui chiesto se volesse ac- cettare questi regali, e dice che non li utilizzerà mai poiché non sentiva la neces- sità di ricevere questi oggetti.
Ancora, rimane amareggiato per aver visto il padre passeggiare per stra-
9 da con una donna, dicendo che invece lui non veniva mai portato dal padre a fare una passeggiata, neanche di domenica.
Altra dinamica da analizzare è quella che accade quando il padre gli propone di incontrarsi.
In queste circostanze si innesca una dinamica circolare: al rifiuto di CP_2
[...
, il padre reagisce dicendo lui che non è capace di decidere per sé, e che è in- fluenzato nelle sue scelte dalla figura materna, la reazione comportamentale di
è quella di inasprire ancora di più il rifiuto, mettendo in atto un ritiro, a Per_1
seguito delle emozioni di rabbia e delusione provate.
presenta un quadro clinico complesso (come indicato a pag. 3 e Per_1
presente agli atti). Presenta pertanto una difficoltà espressiva importante. Oltre alla difficoltà bene evidente nell'espressione linguistica, anche la produzione ideativa risulta carente in base alla sua età anagrafica. Si esprime infatti con concetti molto semplici, durante i colloqui spesso dice:” AP non tiene conto delle mie emozioni”. È evidente che il suo modo di esprimersi e di parlare così spesso di emozioni sia frutto di un lavoro ben svolto con il terapeuta che lo ha avuto in cura. Il problema è che mostra molta difficoltà nella gestione di queste emozioni, prima di tutte l'emozione della rabbia, che è la più forte, e poi quella della delusione e del disgusto, motivo per il quale rifugge da esse.
La figura paterna, dapprima vissuta come un “eroe” ha subito un rapido declino dopo la separazione dalla madre, e proprio in virtù del fatto che in pre- cedenza fosse stata particolarmente idealizzata, è stata poi oggetto di una delu- sione maggiore.
Tutto questo è da contestualizzare in un momento di crescita importante per il ragazzo, che si trova ad entrare nella fase dell'adolescenza. Durante il col- loquio individuale appare infatti molto centrato su di sé e sul nuovo percorso di vita scolastica: l'inizio delle scuole superiori. La sua necessità di sentirsi “adul- to” e capace di farcela da solo, va in contrasto con il modo in cui il padre lo fa
10 sentire durante i loro scambi comunicativi, ovvero “dipendente dalla madre e non in grado di essere autonomo nelle decisioni”. La strategia di allontanamen- to della figura paterna va a coprire anche la necessità di sentirsi adulto e capace di farcela da solo nelle sue scelte.
Nonostante il rifiuto manifesto, egli però ha una grande necessità di con- ferme da parte del padre.
Per favorire un incontro con il figlio il signor dovrebbe: Pt_1
✓ migliorare la sua capacità di ascolto e di empatizzare con i bisogni dell'altro. Questo gli consentirebbe di porsi nell'ottica del figlio , e di Per_1
comprendere il suo vissuto emotivo rispetto agli eventi che stesso ripor- Per_1
ta durante i colloqui. Primo tra tutti la delusione che ha provato in seguito alla separazione dei genitori. Il vissuto che riporta rispetto a questo evento è Per_1
abbandonico: il padre ha lasciato la casa coniugale, ed anche lui, e glielo ha co- municato in maniera molto fredda, senza curarsi di quella che sarebbe stata la sua reazione emotiva. “Papà non ha tenuto conto delle mie emozioni”, dice a ri- guardo.
✓ Migliorare le capacità comunicative. La comunicazione tra i due è ca- ratterizzata al momento da una escalation simmetrica (Watzlawick et al., 1978) cioè competizione senza fine, con un continuo rilancio da parte di entrambi.
ha riportato l'emozione della vergogna come emozione primaria Per_1
provata in seguito ad alcune espressioni verbali del padre, a suo dire “scurrili” ed irruente.
La signora adotta verso un atteggiamento molto protetti- CP_1 Per_1
vo, comprensibile dato la complessità della condizione patologica a carico del minore. Tende, dunque, ad eliminare, o quantomeno a ridurre quelle che crede siano fonti di stress per . Anche difronte la richiesta di portare il ragazzo Per_1
a colloquio, dapprima pone delle resistenze perché non vorrebbe sovraccaricar- lo dato l'impegno scolastico, poi però si convince. Per lo stesso principio,
11 esprime sofferenza e disappunto nel momento in cui vede soffrire per Per_1
delle frasi dette al padre che urtano la sua sensibilità. Difronte a questi avveni- menti, adotta un atteggiamento di iperprotezione, che non favorisce l'incontro tra i due”.
“In base a quanto descritto, non si può affermare che il rifiuto del minore dipenda da un fattore univoco, operante in senso lineare, come un condiziona- mento operato dalla figura materna, piuttosto è la risultante di più fattori, ope- ranti in senso circolare, che hanno determinato una disfunzione nel 'sistema famiglia'”.
Sulla base di quanto magistralmente descritto e analizzato dalla dott.ssa pertanto, è evidente che il Tribunale non possa prevedere tempi fissi Per_4
e certi di permanenza del padre con il figlio.
La relazione dovrà essere incentivata e coltivata e i due dovranno pro- gressivamente avvicinarsi, cosa che avverà se il si adeguerà ai consigli Pt_1
della psicoterapeuta e rispetterà i tempi del figlio, che si avvicina progressiva- mente alla maggiore età.
Il Tribunale stima pertanto opportuno confermare i provvedimenti prov- visori sulla frequentazione padre minore nel pomeriggio del mercoledì, preci- sandosi che ciò potrà avvenire ove manifesti la volontà di incontrare e Per_1
permanere con il padre.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del figlio, il Tribu- nale ritiene di dover disporre l'importo di € 250,00 complessivi mensili - impor- to rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT - (oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche) dell'assegno che il padre deve essere obbligato a versare alla madre quale contributo al mantenimento dei figli, considerati i redditi delle parti, come comprovato dalla documentazio- ne esibita.
La decorrenza di tale disposizione deve essere posta alla data della do-
12 manda giudiziale, tenuto conto che il medesimo importo era già stato stabilito con i provvedimenti provvisori.
Detto importo risulta adeguato sia in relazione alla necessità di assicura- re al figlio un contributo minimo di mantenimento che garantisca le sue prima- rie e basilari esigenze di vita, sia in relazione alla capacità economica dei genito- ri.
L'assegno unico familiare dovrà essere inoltre percepito dalla sola Pt_2
[..
, in quanto ella si occupa al 100% delle necessità del figlio.
13. In ultimo, deve essere valutata la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla e contestata dal , che sostiene che la casa CP_1 Pt_1
familiare dovrebbe essere venduta, tenuto conto che la famiglia di origine della ha mezzi adeguati per aiutarla in tal senso. CP_1
Deve rilevarsi, sul punto, che la casa familiare è stata sempre abitata dal nucleo e che, dal momento della separazione di fatto, il ha lasciato spon- Pt_1
taneamente l'abitazione ove sono rimasti a vivere mamma e figlio. La , CP_1
peraltro, non ha mezzi adeguati per andare a vivere in altra abitazione.
Il Tribunale, nella mancanza di un accordo tra le parti per andare incon- tro alle richieste del , non può pertanto che accogliere la domanda di asse- Pt_1
gnazione della casa alla , in quanto il figlio vive con lei ed è collocato CP_1
presso la madre.
14. Le domande della di ammissione dei mezzi di prova non CP_1
ammessi e di pagamento delle spese arretrate da lei sostenute, nella misura del
50%, sia per il figlio che per la casa devono essere rigettate.
Quella di ammissione dei mezzi di prova, in quanto il g.d. aveva già va- lutato la loro ammissibilità e rilevanza, escludendo la stessa in quanto le circo- stanze di prova vertevano su fatti non contestati e per il resto non rilevavano ai fini della decisione;
quelle di rimborso, in quanto a connessione debole con il presente giudizio, di natura speciale.
13 La domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
nei confronti di è inoltre inammissibile, in quanto formulata tar- CP_1
divamente nelle memorie finali.
15. Considerato l'esito complessivo del giudizio e la sostanziale reciproca soccombenza, si ritiene opportuno compensare interamente le spese del proce- dimento.
Analogamente, per le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, che devono essere poste in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione per- sonale formulata da , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nei confronti di nata a [...] il C.F._1 CP_1
7.11.1979, cod. fisc. R.G. n. 1660/2023), così provvede: C.F._3
- Dà atto che la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi e è stata dichiarata con sentenza n. 278/2024 del Parte_1 CP_1
22.4.2024 del Tribunale di Crotone;
- Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
nei confronti di e, pertanto, addebita la separazione a Parte_1 [...]
; Parte_1
- Rigetta la domanda di mantenimento formulata da;
CP_1
- Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_3
lo colloca presso la madre;
- Dispone che gli incontri padre minore avvengano preferibilmente il mercoledì pomeriggio, secondo le modalità che saranno concordate direttamente dal pa- dre con il figlio sulla base dei suggerimenti della c.t.u. dott.ssa Per_4
- Assegna la casa coniugale a affinchè la abiti con il figlio minore CP_1
; Per_1
- Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a ti- Parte_1 CP_1
14 tolo di contributo al mantenimento del figlio minore , l'importo di euro Per_1
250,00 complessivi mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle di studio, con decor- renza dalla data della domanda giudiziale;
- Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito al 100% da;
CP_1
- Rigetta tutte le altre reciproche domande;
- Compensa integralmente le spese del presente procedimento;
- Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico delle parti, in solido.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 18 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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