Articolo 2 della Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 novembre 2020
Art. 2. Numero dei senatori 1. All' articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 57 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 57.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
Entrata in vigore il 5 novembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente