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5 novembre 2020
5 novembre 2020
Art. 2. Numero dei senatori 1. All' articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 57 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 57.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 57 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 57.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
Commentario • 1
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La breve durata della sospensione del decorso della prescrizione disciplinata dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall'altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3924Provvedimento: N. R.G. 5831/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5831/2024 tra All'udienza figurativa del 10 dicembre 2024 ore 09.00 il difensore della parte ricorrente, persistendo la contumacia della parte resistente, si riporta alle proprie conclusioni e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott. Pasqualina Principale pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato ex …Leggi di più...
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