Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 05.02.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 5122/2022
TRA
(C.F.: ), residente in [...] – Int. Parte_1 C.F._1
17 Sc. A – 80126 Napoli - rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.to Luigi D'Eliseo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'Avvocato D'Eliseo in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia, 337; Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rapp.te p.t –rapp.to e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura generale alle liti per C.F._3 notar dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito 21569 del Persona_1 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c CP_1
t. Email_1
Convenuto
E
, avente sede legale in Roma alla via Controparte_2
Giuseppe Grezar n°14, codice fiscale , nella persona del dott. P.IVA_3 [...]
, quale procuratore dell' , in forza di procura CP_3 Controparte_2 speciale per Notaio del 28.04.2022, rep. n°177893, racc. n°11776, Persona_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n°15, presso lo studio dell'avv. Francesco GULIA del foro di Napoli, ( , fax 081/662108, mail C.F._4
e , dal quale è rappresentata e difesa anche in virtù di procura Email_2 Email_3 in calce alla memoria difensiva;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
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Con ricorso depositato il 21.3.2022, la parte ricorrente dichiarava di avere ricevuto intimazione di pagamento n. 071.2021.90107009.18/000, notificata in data 10 Febbraio
1
[...]
per l'anno 2007 per un importo totale di € 24,12; “Contributi Controparte_4 [...]
per l'anno 2007 per un importo totale di € 15,23; “Contributi Controparte_4 CP_1 somme aggiuntive” per l'anno 2007 per un importo totale di € 11,12) e all'avviso di Addebito (ava) n. 37120120009132010/000, presuntivamente notificato in data 08.10.2012 (relativo a “ – Spese di Notifica” per l'anno 2012 per un importo totale di € 4,11; CP_1
“Contributi IVS fissi / percentuale entro il minimale” per l'anno 2010 per un importo totale di € 1.060,26; “Somme aggiuntive su contributi IVS fissi entro il minimale” per l'anno 2010 per un importo totale di € 83,42). In particolare, l'opponente dichiarava di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito, con conseguente prescrizione delle somme ed CP_ estinzione del credito dell' L' si costituiva, eccependo la inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Inoltre, rappresentava che la cartella di pagamento n. 071.2011.00689961.36/000 non risultava presente nella posizione del ricorrente. L si costituiva, eccependo la inammissibilità e Controparte_2 l'infondatezza dell'opposizione. Nel corso del processo, l'opponente dichiarava di avere presentato in data 21 giugno 2023 richiesta di definizione agevolata (cd. rottamazione quater) relativamente alla cartella di pagamento del 2011 e di non avere interesse al giudizio per tale atto (cfr. verbale di udienza del 5.2.25); insisteva, poi, nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (oltre che di decadenza) relativa all'avviso di addebito del 2012. All'odierna udienza, invitate le parti alla discussione, il giudice decide la causa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
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Quanto alla impugnata cartella di pagamento n. 071.2011.00689961.36/000, l'opponente ha presentato nel corso del giudizio istanza di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022, provvedendo al pagamento delle rate sino ad ora maturate. Va osservato che, ai sensi dell'art 1, comma 235, della citata legge “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma
231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”. In base al comma 236 “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi”. Non sussiste, pertanto, più l'interesse ad una pronunzia nel merito in relazione a tale cartella
– come dichiarato all'odierna udienza dall'opponente - con conseguente inammissibilità, seppur sopravvenuta, dell'opposizione (cfr. Cass 15722/2023). 3 Quanto all'ava impugnato, va preliminarmente rilevato che risulta documentata la notifica in data 08.10.2012. L'opposizione è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 per il merito.
4 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'ava impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
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Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione. Occorre tenere conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni.
Non risulta, invece, applicabile l'art. 68 del DL n. 18/2020, per cui “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, tuttavia, espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020: dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili, in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Come noto, infatti, allorchè l'ente impositore o si attivano per la Controparte_2 riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.
6 In base a tali disposizioni, deve preliminarmente rilevarsi che il pagamento delle somme di cui all'ava impugnato è stato richiesto anche con l'intimazione di pagamento n. 07120159108699875000, notificata il 09.11.2015.
Da tale data, pur considerando il periodo massimo di sospensione di 311 (129 + 182) giorni, è comunque decorsa la prescrizione, essendo intervenuta la notifica del successivo atto di intimazione solo in data 10.2.2022. Ai fini della lite risulta, dunque, irrilevante l'eccezione attorea di nullità della notifica del 9.11.15, essendosi comunque realizzata la prescrizione.
Deve allora ritenersi che la prescrizione sia interamente decorsa, con conseguente perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata. 7
La novità delle questioni affrontate e la sopravvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata relativamente alla cartella del 2011 impugnata giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti per metà, con condanna dei convenuti al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la inammissibilità della domanda relativa alla cartella di pagamento n.
071.2011.00689961.36/000;
- dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base dell'avviso di addebito n. 37120120009132010/000 impugnato;
CP_
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' e l' Controparte_2 al pagamento, in solido, del residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso generale per spese forfetarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
NAPOLI, 05.02.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante