TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RAUCCIO MANUELA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 dell'avv. PALMIERI ANTONELLA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata l'[...]) alle Per_1 seguenti condizioni:
A. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre e con la possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e venerdì) dalle ore 19:00 alle 21,00 ed, a settimane alterne, e dalle ore 10:00 alle 20:00 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 17:00 della domenica fino al compimento di anni 3, poi sarà previsto il pernottamento presso il padre nei fine settimana stabiliti, nonché per le festività natalizie, dal 24 al 26 dicembre con ciascun genitore ad anni alterni e dal 31 dicembre, 1 primo gennaio e 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua
o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg.
7-15 giorni secondo le necessità dei genitori, anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro
1 genitore entro e non oltre il mese di maggio;
il figlio trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio”, a semplice richiesta e senza che l'altro genitore possa opporsi ogni qual volta ne farà richiesta, ovvero il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni qual volta ne farà richiesta, Per_1 compatibilmente con gli impegni della minore stessa.
a carico del Sig. un contributo mensile di euro 300,00 a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento della figlia tale importo, verrà accreditato mensilmente, Per_1 entro il giorno 20 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
. Tale importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, come per legge,
[...] nel mentre le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, saranno corrisposte nella misura del 50 e che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre.
C. Quanto ai mobili che arredano la Casa in Sparanise, non più tenuta in locazione, verranno saldati da entrambi i ricorrenti che versano la metà della rata ciascuno. Al termine del pagamento il sig. si impegna sin d'ora a lasciarli nella piena disponibilità della figlia Pt_1
e della sig.ra e la stessa si impegna a versare in favore del sig. la metà della Pt_2 Pt_1 rata del mobilio entro il 18 di ogni mese.
D. Il sig. , inoltre, ha già provveduto al pagamento della metà della somma che la sig.ra Pt_1 ha versato al proprietario della casa in Sparanise per aver posticipato di una settimana Pt_2 il trasloco dei mobili;
quanto al trasloco il sig. si impegna a versare la metà della Pt_1 somma pari ad euro 600,00 dietro presentazione di fattura in numero tre rate da 200,00 euro.
E. Per la scelta della scuola dell'infanzia si opterà per quella pubblica, così per i successivi gradi;
per quella dell'infanzia se dovesse sorgere l'esigenza di una scuola privata, la scelta verrà fatta da entrambi i genitori di comune accordo.
F. Ricorrenti garantiranno alla propria figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
G. Che la madre della piccola si impegna a comunicare ogni eventuale variazione di Per_1 residenza, previo consenso del padre.
H. Che il padre possa recuperare il giorno-i di diritto di visita, per imprevisto dovuto a malattia e che il padre sia avvisato in caso di malattia o di visite mediche sia a pagamento che non della figlia, il tutto nell'interesse della minore.
2 I. I ricorrenti dichiarano di volere rinunciare all'udienza in presenza secondo le note di trattazione cartolare.
All'udienza cartolare del 17/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RAUCCIO MANUELA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 dell'avv. PALMIERI ANTONELLA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata l'[...]) alle Per_1 seguenti condizioni:
A. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre e con la possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e venerdì) dalle ore 19:00 alle 21,00 ed, a settimane alterne, e dalle ore 10:00 alle 20:00 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 17:00 della domenica fino al compimento di anni 3, poi sarà previsto il pernottamento presso il padre nei fine settimana stabiliti, nonché per le festività natalizie, dal 24 al 26 dicembre con ciascun genitore ad anni alterni e dal 31 dicembre, 1 primo gennaio e 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua
o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg.
7-15 giorni secondo le necessità dei genitori, anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro
1 genitore entro e non oltre il mese di maggio;
il figlio trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio”, a semplice richiesta e senza che l'altro genitore possa opporsi ogni qual volta ne farà richiesta, ovvero il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogni qual volta ne farà richiesta, Per_1 compatibilmente con gli impegni della minore stessa.
a carico del Sig. un contributo mensile di euro 300,00 a titolo di CP_1 Parte_1 concorso al mantenimento della figlia tale importo, verrà accreditato mensilmente, Per_1 entro il giorno 20 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
. Tale importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, come per legge,
[...] nel mentre le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, saranno corrisposte nella misura del 50 e che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre.
C. Quanto ai mobili che arredano la Casa in Sparanise, non più tenuta in locazione, verranno saldati da entrambi i ricorrenti che versano la metà della rata ciascuno. Al termine del pagamento il sig. si impegna sin d'ora a lasciarli nella piena disponibilità della figlia Pt_1
e della sig.ra e la stessa si impegna a versare in favore del sig. la metà della Pt_2 Pt_1 rata del mobilio entro il 18 di ogni mese.
D. Il sig. , inoltre, ha già provveduto al pagamento della metà della somma che la sig.ra Pt_1 ha versato al proprietario della casa in Sparanise per aver posticipato di una settimana Pt_2 il trasloco dei mobili;
quanto al trasloco il sig. si impegna a versare la metà della Pt_1 somma pari ad euro 600,00 dietro presentazione di fattura in numero tre rate da 200,00 euro.
E. Per la scelta della scuola dell'infanzia si opterà per quella pubblica, così per i successivi gradi;
per quella dell'infanzia se dovesse sorgere l'esigenza di una scuola privata, la scelta verrà fatta da entrambi i genitori di comune accordo.
F. Ricorrenti garantiranno alla propria figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
G. Che la madre della piccola si impegna a comunicare ogni eventuale variazione di Per_1 residenza, previo consenso del padre.
H. Che il padre possa recuperare il giorno-i di diritto di visita, per imprevisto dovuto a malattia e che il padre sia avvisato in caso di malattia o di visite mediche sia a pagamento che non della figlia, il tutto nell'interesse della minore.
2 I. I ricorrenti dichiarano di volere rinunciare all'udienza in presenza secondo le note di trattazione cartolare.
All'udienza cartolare del 17/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
3