TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3945/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 02/04/2025 da
con il proc. e dom. avv. BEDIN ELENA Parte_1
E
RE OB con il proc. e dom. avv. GODEASSI FRANCESCA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (12/04/2003) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
(13.06.2007), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
24/06/1995 in REMANZACCO (UD), con atto trascritto al n. 8 nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A
Ufficio 1, dell'anno1995, tra e OB RE, Parte_1
alle seguenti condizioni:
1. dispone che l'affidamento della figlia , ormai prossima alla Per_2
maggiore età, continui ad essere condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in Premariacco, Via della Chiesa n.
15;
2. dà atto che i coniugi dichiarano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido all'espatrio per sé e per la figlia;
Per_2
3. Dispone che il padre tenga con sé la figlia nel rispetto delle sue esigenze scolastiche, extrascolastiche e personali secondo quanto qui di seguito prospettato e salvo variazioni che i coniugi si comunicheranno e concorderanno preventivamente: il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio (uscita scuola) al lunedì mattina
(riportandola a scuola) e 1 giorno nel corso della settimana fissato indicativamente nella giornata di giovedì. Durante le festività natalizie la figlia, sempre tenuto conto anche della sua età, trascorrerà equo tempo con entrambi i genitori, alternando ogni anno rispettivamente il Natale e il Capodanno. Durante le festività pasquali la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, periodo che i coniugi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative, si comunicheranno entro la fine di maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni istituzionali del padre, sig. IN.
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e Per_1
versando entro il giorno 10 di ogni mese l'importo totale di € Per_2 700,00.=, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, con le seguenti modalità:
- € 350,00= a titolo di contribuzione al mantenimento di mediante Per_2
bonifico bancario sul c/c [...] intestato alla sig.ra e ciò, fino a quando non inizierà a frequentare Pt_1 Per_2
l'università (indicativamente ottobre 2026). Successivamente a tale data e nell'ipotesi in cui la figlia si traferisse fuori sede, dispone che Per_2
l'assegno di mantenimento sia corrisposto direttamente alla figlia , Per_2 su un conto corrente intestato a quest'ultima;
- € 350,00= a titolo di contribuzione al mantenimento di mediante Per_1
bonifico bancario sul c/c [...] intestato a quest'ultimo.
5. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie dei figli e , purché le Per_1 Per_2
stesse siano state previamente concordate e documentate in conformità al Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal
Tribunale di Udine che gli stessi dichiarano di conoscere;
dà atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con regolarità mensile le spese straordinarie sostenute per i figli, restando inteso tra le parti che, in caso di ritardo nella comunicazione delle spese, l'altro genitore avrà diritto a corrisponderne il rimborso in forma dilazionata;
6. dispone che la casa familiare sita in Via della Chiesa n. 15 a
Premariacco, in comproprietà dei sig.ri e IN, rimanga Pt_1 assegnata alla sig.ra con l'uso degli arredi e degli Pt_1
elettrodomestici. Dà atto che il materiale necessario alla cura del giardino rimarrà depositato nella legnaia. Dà, altresì, atto che il geom. IN avrà libero accesso all'ufficio adiacente alla casa familiare dove presta la sua attività lavorativa, con libero uso della corte pertinenziale all'abitazione ai soli fini del parcheggio per sé e per i clienti del suo studio professionale.
Dà atto che il geom. IN continuerà a pagare la connessione internet che asserve sia la casa che l'ufficio;
7. nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di assegni di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REMANZACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.8, Parte 2, Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Udine, li 06.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3945/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 02/04/2025 da
con il proc. e dom. avv. BEDIN ELENA Parte_1
E
RE OB con il proc. e dom. avv. GODEASSI FRANCESCA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (12/04/2003) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
(13.06.2007), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
24/06/1995 in REMANZACCO (UD), con atto trascritto al n. 8 nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A
Ufficio 1, dell'anno1995, tra e OB RE, Parte_1
alle seguenti condizioni:
1. dispone che l'affidamento della figlia , ormai prossima alla Per_2
maggiore età, continui ad essere condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in Premariacco, Via della Chiesa n.
15;
2. dà atto che i coniugi dichiarano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido all'espatrio per sé e per la figlia;
Per_2
3. Dispone che il padre tenga con sé la figlia nel rispetto delle sue esigenze scolastiche, extrascolastiche e personali secondo quanto qui di seguito prospettato e salvo variazioni che i coniugi si comunicheranno e concorderanno preventivamente: il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio (uscita scuola) al lunedì mattina
(riportandola a scuola) e 1 giorno nel corso della settimana fissato indicativamente nella giornata di giovedì. Durante le festività natalizie la figlia, sempre tenuto conto anche della sua età, trascorrerà equo tempo con entrambi i genitori, alternando ogni anno rispettivamente il Natale e il Capodanno. Durante le festività pasquali la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, periodo che i coniugi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative, si comunicheranno entro la fine di maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni istituzionali del padre, sig. IN.
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e Per_1
versando entro il giorno 10 di ogni mese l'importo totale di € Per_2 700,00.=, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, con le seguenti modalità:
- € 350,00= a titolo di contribuzione al mantenimento di mediante Per_2
bonifico bancario sul c/c [...] intestato alla sig.ra e ciò, fino a quando non inizierà a frequentare Pt_1 Per_2
l'università (indicativamente ottobre 2026). Successivamente a tale data e nell'ipotesi in cui la figlia si traferisse fuori sede, dispone che Per_2
l'assegno di mantenimento sia corrisposto direttamente alla figlia , Per_2 su un conto corrente intestato a quest'ultima;
- € 350,00= a titolo di contribuzione al mantenimento di mediante Per_1
bonifico bancario sul c/c [...] intestato a quest'ultimo.
5. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie dei figli e , purché le Per_1 Per_2
stesse siano state previamente concordate e documentate in conformità al Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal
Tribunale di Udine che gli stessi dichiarano di conoscere;
dà atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con regolarità mensile le spese straordinarie sostenute per i figli, restando inteso tra le parti che, in caso di ritardo nella comunicazione delle spese, l'altro genitore avrà diritto a corrisponderne il rimborso in forma dilazionata;
6. dispone che la casa familiare sita in Via della Chiesa n. 15 a
Premariacco, in comproprietà dei sig.ri e IN, rimanga Pt_1 assegnata alla sig.ra con l'uso degli arredi e degli Pt_1
elettrodomestici. Dà atto che il materiale necessario alla cura del giardino rimarrà depositato nella legnaia. Dà, altresì, atto che il geom. IN avrà libero accesso all'ufficio adiacente alla casa familiare dove presta la sua attività lavorativa, con libero uso della corte pertinenziale all'abitazione ai soli fini del parcheggio per sé e per i clienti del suo studio professionale.
Dà atto che il geom. IN continuerà a pagare la connessione internet che asserve sia la casa che l'ufficio;
7. nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di assegni di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REMANZACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.8, Parte 2, Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Udine, li 06.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini