Versione
20 luglio 1961
20 luglio 1961
Art. 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attivita' specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, nonche' di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.
Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attivita' specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, nonche' di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.
Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 29/03/1993, n. 121Provvedimento: N. 121 SENTENZA 25-29 MARZO 1993 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze …Leggi di più...
- qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro·
- "personale a prestazione saltuaria"·
- disciplina del relativo rapporto·
- diritto al trattamento previdenziale e di fine rapporto·
- limiti in ordine ai rapporti aventi natura di subordinazione.·
- personale estraneo all'amministrazione dello stato assunto per esigenze di attivita' specializzata·
- sent. 121/93 a. previdenza e assistenza sociale·
- incompatibilita' del carattere saltuario della prestazione·
- sent. 121/93 b. lavoro (rapporto di)·
- violazione del diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e sufficiente·
- comprensivita' dei soli rapporti di lavoro subordinato·
- competenza del legislatore·
- limiti.·
- sent. 121/93 e. lavoro (rapporto di)·
- sent. 121/93 c. lavoro (rapporto di)