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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 513/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Adele Ollà, giusta CP_2
procura in atti;
Appellato
OGGETTO: mansioni superiori -differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3975/2020 del 10.11.2020, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, con il quale il ricorrente, dipendente dell'ente Controparte_1 comunale dal 2.10.1978 al 31.3.2018 - inquadrato nella categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo - aveva chiesto che venisse accertato lo svolgimento dal 17 maggio 1999 di mansioni superiori appartenenti alla categoria D3, profilo professionale di specialista in attività amministrative e che venisse dichiarato il suo diritto di percepire le relative differenze retributive, oltre accessori di legge;
in via subordinata, che venisse accertato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria professionale D1.
Il Tribunale - premesso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive
( , di cui il ricorrente era stato nominato responsabile con determinazione Org_1
sindacale n. 28 del 17.5.1999, costituiva un'articolazione funzionale di un
Settore del Comune e che ai Settori sono preposti i dirigenti, gerarchicamente sovraordinati rispetto al personale assegnato alla struttura - richiamava il CCNL di settore nonché l'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, secondo cui al dipendente pubblico che abbia svolto mansioni riconducibili a livello superiore a quello di appartenenza non si applica l'art. 2103 c.c., allo stesso spettando solo il diritto alle connesse differenze retributive;
osservava che gravava sul lavoratore l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa riconducibile al superiore livello di inquadramento e che nel caso in specie il ricorrente non aveva fornito tale prova;
riteneva in particolare che dalle deposizioni testimoniali assunte, analiticamente riportate in sentenza, non fosse emersa la prova dell'espletamento in concreto e in via continuativa di mansioni riconducibili alla categoria D del CCNL applicato;
condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente. CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto del Parte_1
3.5.2021, cui resisteva il appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 22 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' appellante, con un unico articolato motivo di gravame, censura la sentenza per violazione delle disposizioni relative al Comparto Regioni ed Org_2
disciplinanti le mansioni superiori, quali l'art. 52 del d. lgs n. 165/2001 e l'art. 8 del CCNL del 14.9.2000. Deduce, in sintesi, che le attività svolte nel ruolo di responsabile del SUAP, documentate in atti, rientrano nella categoria D) delle declaratorie professionali contenute nell' “Allegato A” al CCNL del
31.3.1999.
Lamenta poi che il primo giudice non ha esaminato il contenuto delle mansioni svolte in concreto dal dipendente, né ha proceduto al raffronto delle stesse con i contenuti esemplificativi delle declaratorie professionali contrattuali, in violazione degli insegnamenti in materia dettati dalla Suprema
Corte; contesta, inoltre, la statuizione secondo cui il non avesse Pt_1
responsabilità derivanti dalla sua attività per il fatto che il provvedimento finale era firmato dal responsabile/dirigente della struttura. Aggiunge altresì
l'appellante che :“…Sotto altro aspetto, non appare peregrino sostenere, come fatto in primo grado, che la nomina sindacale del responsabile del
sia equiparabile alla nomina dei responsabili dei settori con Org_1
assegnazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 30, del regolamento degli uffici e dei servizi interno, oltre che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 107, e 109, del d.lgs. n. 267/2000, c.d.
Testo unico degli Enti locali …”.
Contesta altresì la valutazione effettuata dal tribunale delle risultanze istruttorie, in quanto le deposizioni rese dai testimoni escussi, pur confermando da una parte l'esistenza di un rapporto gerarchico tra il responsabile della Struttura e il responsabile del dall'altra hanno dato Org_1
atto dell'autonomia funzionale tra l'uno e l'altro, nonché del fatto che il interloquiva direttamente con il Sindaco in relazione alle pratiche Pt_1
del suo ufficio. L'appellante evidenzia altresì che nessuna prescrizione è maturata, avendo richiesto il riconoscimento di mansioni superiori già in data 5.1.2012 con istanza prot. n. 689, e rinnovato tale richiesta con le successive istanze del
13.2.2014 prot. n. 8007 e del 6.6.2017 prot. n. 31029.
Si duole, infine, della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite e chiede anche su tale punto la riforma della sentenza.
2. L'appello è infondato.
3. Per giurisprudenza consolidata “nel pubblico impiego contrattualizzato, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni e al fine di riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori idoneo a fondare il diritto alle differenze retributive occorre
“procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti”(in termini Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2007, n. 16469; conformi Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 818 ;Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2018, n. 752).
4. La declaratoria della categoria C (cui appartiene l'odierno appellante), dell'allegato A del CCLN Regioni ed Enti locali, riguarda lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “...Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi
a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese…”.
5. La declaratoria della categoria D (oggetto di domanda) riguarda i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “ Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale
o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili
e finanziari. lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza
e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle
Province”.
6. Il tribunale ha correttamente escluso che il abbia svolto “in Pt_1
maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”, le mansioni rientranti nella categoria superiore rivendicata.
Le deduzioni dell'appellante, secondo cui le funzioni da lui espletate nella veste di unico addetto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di sarebbero assimilabili a quelle svolte dal profilo CP_1
professionale di “specialista in attività amministrative” rientrante nella categoria D, non trova riscontro né nella documentazione prodotta in atti, né dalle risultanze delle deposizioni dei testi.
Invero, dalla stessa descrizione delle attività svolte effettuate dal Pt_1
emerge che trattasi di mansioni riconducibili alla categoria C in cui è il predetto è stato inserito durante il rapporto di lavoro con il profilo di istruttore amministrativo.
L 'appellante ha infatti allegato di avere svolto: compiti istruttori assegnati dalle norme vigenti al con particolare riguardo ai profili ambientali, Org_1
sanitari e della sicurezza;
di avere rappresentato il per i procedimenti Org_1
di sua competenza, nei confronti delle autorità esterne, anche in relazione alla stipula di protocolli di intesa;
di avere effettuato richieste di accesso agli atti e mantenuto rapporti con l'autorità giudiziaria per questioni afferenti i procedimenti di avere convocato e tenuto le Conferenze di Servizi con Org_1
gli uffici interni ed enti terzi;
di avere sottoscritto gli atti predisposti dal di avere curato la corrispondenza con gli enti terzi;
di avere, Org_1
nell'esercizio di tali attività, coordinato e diretto alcune unità di personale.
7. Ad avviso del collegio, le sopra descritte attività sono perfettamente sovrapponibili a quelle della categoria C, trattandosi di attività di concetto, che richiedono un grado di responsabilità limitata e circoscritta a risultati relativi a specifici processi produttivi o amministrativi, e che implicano una media complessità di problemi da affrontare.
È dunque senz'altro corretto quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, circa il fatto che il non ha mai svolto attività in totale autonomia e Pt_1
senza essere sottoposto ad un dirigente, essendo emerso dalla espletata istruttoria che il è un'articolazione di un settore a cui è preposto un Org_1
dirigente, al quale il doveva dar conto dei risultati ottenuti, tanto Pt_1
è vero che gli atti del recavano la firma sia dell'appellante che del Org_1
dirigente del settore.
Inoltre, non ha trovato alcun riscontro neppure la circostanza, dedotta dal lavoratore, secondo cui lo stesso si rapportava direttamente ed unicamente con il Sindaco.
8. Le deposizioni testimoniali non hanno in alcun modo dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del avendo i testi Pt_1 confermato quanto sopra detto, e cioè che il è sempre stato incardinato Org_1
in un settore e che il rispondeva del suo operato al dirigente del Pt_1
settore (cfr. teste : “sono dirigente del Testimone_1 [...]
, P.O. ad oggi del settore entrate tributarie locali dal 2012, del CP_1
settore tributi-sviluppo-economico e in precedenza dal 1 dicembre Org_1
1998. Conosco il ricorrente atteso che egli era il responsabile del (…) Org_1
Il dal 1999 al 2012 ha fatto capo al quarto settore da me coordinato. Org_1
Il quale responsabile rispondeva a me del suo operato…”; Pt_1 Org_1
nello stesso senso, si veda la deposizione del teste che ha Testimone_2
affermato che: “… Anche dopo il 2012 il è stato incardinato in settori: Org_1
nel settore attività produttive e affari del personale coordinato dalla dottoressa fino al 2013 e dal primo gennaio 2014 fino a tutto Persona_1
il 2016 da me. Il rispondeva pertanto nei predetti rispettivi periodi Pt_1
a me e alla quali responsabili;
dal 2017 il è incardinato nel Per_1 Org_1
settore attività produttive coordinato dal geometra e al predetto CP_3
rispondeva fino al pensionamento di entrambi …Gli atti conclusivi dei procedimenti del con rilevanza esterna, venivano tutti controfirmati dal Org_1
responsabile del settore oltre che dal atteso che vi era un vincolo Pt_1
gerarchico funzionale tra il responsabile del e il responsabile del Org_1
settore…”).
Non risulta decisivo quanto dichiarato dal teste , circa Testimone_3
il fatto che il rispondeva del proprio operato al sindaco, avendo sul Pt_1
punto il teste espresso mere valutazioni in ordine a circostanze di cui ha aveva conoscenza diretta in quanto lavorava in un settore diverso da quello del
(“ … il ricorrente, ad un certo momento, credo nel 1999, divenne Pt_1
responsabile del e in tale sua veste rispondeva solo al sindaco. Preciso Org_1
che non faceva più parte del servizio sviluppo economico e quindi ritengo che non rispondesse più al responsabile dello stesso. Ciò posso dire perché con noi non aveva più niente a che fare e pertanto essendo passato ad altro incarico ritengo che non rispondesse più al responsabile del servizio dello sviluppo economico … credo che il si occupasse dell'istruttoria di Pt_1
tutte le pratiche che arrivavano all'interno del . Preciso che non Org_1
lavoravo con lui e quindi non posso essere precisissimo quanto al tipo di pratiche che lui curava …). Lo stesso teste ha peraltro confermato Tes_3
che il era incardinato in un settore (…Se non sbaglio nel 1999 era Org_1
incardinato nel quarto settore anzi forse mi pare di ricordare meglio nel decimo settore).
In definitiva, pur non negandosi che nello svolgimento delle indicate attività di addetto e responsabile del SUAP, l'appellante abbia avuto un certo grado di autonomia gestionale ed operativa, deve ritenersi che lo stesso abbia comunque sempre agito in esecuzione delle direttive del dirigente del settore a cui doveva rispondere dei risultati della propria attività.
9. D'altronde, non appare superfluo evidenziare che l'assunzione di responsabilità connessa allo svolgimento delle funzioni svolte dal Pt_1
quale responsabile del sia stata già compensata dall'ente datore, avendo Org_1
il comune di corrisposto all'appellante una indennità aggiuntiva CP_1
per specifiche responsabilità prevista dal CCNL normativo 1998-2001 - economico 1998-1999, che prevede che le risorse di cui all'art. 15 ( risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) sono utilizzate per le finalità indicate dall'art.17 tra le quali, alla lett. F) vi è quella di “…compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C …”. L'odierno appellante non ha in alcun modo contestato di avere percepito il suddetto compenso aggiuntivo.
10. In definitiva l'appello deve essere rigettato.
11. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ente appellato delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 513/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Adele Ollà, giusta CP_2
procura in atti;
Appellato
OGGETTO: mansioni superiori -differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3975/2020 del 10.11.2020, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, con il quale il ricorrente, dipendente dell'ente Controparte_1 comunale dal 2.10.1978 al 31.3.2018 - inquadrato nella categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo - aveva chiesto che venisse accertato lo svolgimento dal 17 maggio 1999 di mansioni superiori appartenenti alla categoria D3, profilo professionale di specialista in attività amministrative e che venisse dichiarato il suo diritto di percepire le relative differenze retributive, oltre accessori di legge;
in via subordinata, che venisse accertato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria professionale D1.
Il Tribunale - premesso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive
( , di cui il ricorrente era stato nominato responsabile con determinazione Org_1
sindacale n. 28 del 17.5.1999, costituiva un'articolazione funzionale di un
Settore del Comune e che ai Settori sono preposti i dirigenti, gerarchicamente sovraordinati rispetto al personale assegnato alla struttura - richiamava il CCNL di settore nonché l'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, secondo cui al dipendente pubblico che abbia svolto mansioni riconducibili a livello superiore a quello di appartenenza non si applica l'art. 2103 c.c., allo stesso spettando solo il diritto alle connesse differenze retributive;
osservava che gravava sul lavoratore l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa riconducibile al superiore livello di inquadramento e che nel caso in specie il ricorrente non aveva fornito tale prova;
riteneva in particolare che dalle deposizioni testimoniali assunte, analiticamente riportate in sentenza, non fosse emersa la prova dell'espletamento in concreto e in via continuativa di mansioni riconducibili alla categoria D del CCNL applicato;
condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente. CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto del Parte_1
3.5.2021, cui resisteva il appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 22 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' appellante, con un unico articolato motivo di gravame, censura la sentenza per violazione delle disposizioni relative al Comparto Regioni ed Org_2
disciplinanti le mansioni superiori, quali l'art. 52 del d. lgs n. 165/2001 e l'art. 8 del CCNL del 14.9.2000. Deduce, in sintesi, che le attività svolte nel ruolo di responsabile del SUAP, documentate in atti, rientrano nella categoria D) delle declaratorie professionali contenute nell' “Allegato A” al CCNL del
31.3.1999.
Lamenta poi che il primo giudice non ha esaminato il contenuto delle mansioni svolte in concreto dal dipendente, né ha proceduto al raffronto delle stesse con i contenuti esemplificativi delle declaratorie professionali contrattuali, in violazione degli insegnamenti in materia dettati dalla Suprema
Corte; contesta, inoltre, la statuizione secondo cui il non avesse Pt_1
responsabilità derivanti dalla sua attività per il fatto che il provvedimento finale era firmato dal responsabile/dirigente della struttura. Aggiunge altresì
l'appellante che :“…Sotto altro aspetto, non appare peregrino sostenere, come fatto in primo grado, che la nomina sindacale del responsabile del
sia equiparabile alla nomina dei responsabili dei settori con Org_1
assegnazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 30, del regolamento degli uffici e dei servizi interno, oltre che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 107, e 109, del d.lgs. n. 267/2000, c.d.
Testo unico degli Enti locali …”.
Contesta altresì la valutazione effettuata dal tribunale delle risultanze istruttorie, in quanto le deposizioni rese dai testimoni escussi, pur confermando da una parte l'esistenza di un rapporto gerarchico tra il responsabile della Struttura e il responsabile del dall'altra hanno dato Org_1
atto dell'autonomia funzionale tra l'uno e l'altro, nonché del fatto che il interloquiva direttamente con il Sindaco in relazione alle pratiche Pt_1
del suo ufficio. L'appellante evidenzia altresì che nessuna prescrizione è maturata, avendo richiesto il riconoscimento di mansioni superiori già in data 5.1.2012 con istanza prot. n. 689, e rinnovato tale richiesta con le successive istanze del
13.2.2014 prot. n. 8007 e del 6.6.2017 prot. n. 31029.
Si duole, infine, della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite e chiede anche su tale punto la riforma della sentenza.
2. L'appello è infondato.
3. Per giurisprudenza consolidata “nel pubblico impiego contrattualizzato, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni e al fine di riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori idoneo a fondare il diritto alle differenze retributive occorre
“procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti”(in termini Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2007, n. 16469; conformi Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 818 ;Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2018, n. 752).
4. La declaratoria della categoria C (cui appartiene l'odierno appellante), dell'allegato A del CCLN Regioni ed Enti locali, riguarda lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “...Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi
a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese…”.
5. La declaratoria della categoria D (oggetto di domanda) riguarda i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: “ Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale
o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili
e finanziari. lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza
e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle
Province”.
6. Il tribunale ha correttamente escluso che il abbia svolto “in Pt_1
maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”, le mansioni rientranti nella categoria superiore rivendicata.
Le deduzioni dell'appellante, secondo cui le funzioni da lui espletate nella veste di unico addetto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di sarebbero assimilabili a quelle svolte dal profilo CP_1
professionale di “specialista in attività amministrative” rientrante nella categoria D, non trova riscontro né nella documentazione prodotta in atti, né dalle risultanze delle deposizioni dei testi.
Invero, dalla stessa descrizione delle attività svolte effettuate dal Pt_1
emerge che trattasi di mansioni riconducibili alla categoria C in cui è il predetto è stato inserito durante il rapporto di lavoro con il profilo di istruttore amministrativo.
L 'appellante ha infatti allegato di avere svolto: compiti istruttori assegnati dalle norme vigenti al con particolare riguardo ai profili ambientali, Org_1
sanitari e della sicurezza;
di avere rappresentato il per i procedimenti Org_1
di sua competenza, nei confronti delle autorità esterne, anche in relazione alla stipula di protocolli di intesa;
di avere effettuato richieste di accesso agli atti e mantenuto rapporti con l'autorità giudiziaria per questioni afferenti i procedimenti di avere convocato e tenuto le Conferenze di Servizi con Org_1
gli uffici interni ed enti terzi;
di avere sottoscritto gli atti predisposti dal di avere curato la corrispondenza con gli enti terzi;
di avere, Org_1
nell'esercizio di tali attività, coordinato e diretto alcune unità di personale.
7. Ad avviso del collegio, le sopra descritte attività sono perfettamente sovrapponibili a quelle della categoria C, trattandosi di attività di concetto, che richiedono un grado di responsabilità limitata e circoscritta a risultati relativi a specifici processi produttivi o amministrativi, e che implicano una media complessità di problemi da affrontare.
È dunque senz'altro corretto quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, circa il fatto che il non ha mai svolto attività in totale autonomia e Pt_1
senza essere sottoposto ad un dirigente, essendo emerso dalla espletata istruttoria che il è un'articolazione di un settore a cui è preposto un Org_1
dirigente, al quale il doveva dar conto dei risultati ottenuti, tanto Pt_1
è vero che gli atti del recavano la firma sia dell'appellante che del Org_1
dirigente del settore.
Inoltre, non ha trovato alcun riscontro neppure la circostanza, dedotta dal lavoratore, secondo cui lo stesso si rapportava direttamente ed unicamente con il Sindaco.
8. Le deposizioni testimoniali non hanno in alcun modo dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del avendo i testi Pt_1 confermato quanto sopra detto, e cioè che il è sempre stato incardinato Org_1
in un settore e che il rispondeva del suo operato al dirigente del Pt_1
settore (cfr. teste : “sono dirigente del Testimone_1 [...]
, P.O. ad oggi del settore entrate tributarie locali dal 2012, del CP_1
settore tributi-sviluppo-economico e in precedenza dal 1 dicembre Org_1
1998. Conosco il ricorrente atteso che egli era il responsabile del (…) Org_1
Il dal 1999 al 2012 ha fatto capo al quarto settore da me coordinato. Org_1
Il quale responsabile rispondeva a me del suo operato…”; Pt_1 Org_1
nello stesso senso, si veda la deposizione del teste che ha Testimone_2
affermato che: “… Anche dopo il 2012 il è stato incardinato in settori: Org_1
nel settore attività produttive e affari del personale coordinato dalla dottoressa fino al 2013 e dal primo gennaio 2014 fino a tutto Persona_1
il 2016 da me. Il rispondeva pertanto nei predetti rispettivi periodi Pt_1
a me e alla quali responsabili;
dal 2017 il è incardinato nel Per_1 Org_1
settore attività produttive coordinato dal geometra e al predetto CP_3
rispondeva fino al pensionamento di entrambi …Gli atti conclusivi dei procedimenti del con rilevanza esterna, venivano tutti controfirmati dal Org_1
responsabile del settore oltre che dal atteso che vi era un vincolo Pt_1
gerarchico funzionale tra il responsabile del e il responsabile del Org_1
settore…”).
Non risulta decisivo quanto dichiarato dal teste , circa Testimone_3
il fatto che il rispondeva del proprio operato al sindaco, avendo sul Pt_1
punto il teste espresso mere valutazioni in ordine a circostanze di cui ha aveva conoscenza diretta in quanto lavorava in un settore diverso da quello del
(“ … il ricorrente, ad un certo momento, credo nel 1999, divenne Pt_1
responsabile del e in tale sua veste rispondeva solo al sindaco. Preciso Org_1
che non faceva più parte del servizio sviluppo economico e quindi ritengo che non rispondesse più al responsabile dello stesso. Ciò posso dire perché con noi non aveva più niente a che fare e pertanto essendo passato ad altro incarico ritengo che non rispondesse più al responsabile del servizio dello sviluppo economico … credo che il si occupasse dell'istruttoria di Pt_1
tutte le pratiche che arrivavano all'interno del . Preciso che non Org_1
lavoravo con lui e quindi non posso essere precisissimo quanto al tipo di pratiche che lui curava …). Lo stesso teste ha peraltro confermato Tes_3
che il era incardinato in un settore (…Se non sbaglio nel 1999 era Org_1
incardinato nel quarto settore anzi forse mi pare di ricordare meglio nel decimo settore).
In definitiva, pur non negandosi che nello svolgimento delle indicate attività di addetto e responsabile del SUAP, l'appellante abbia avuto un certo grado di autonomia gestionale ed operativa, deve ritenersi che lo stesso abbia comunque sempre agito in esecuzione delle direttive del dirigente del settore a cui doveva rispondere dei risultati della propria attività.
9. D'altronde, non appare superfluo evidenziare che l'assunzione di responsabilità connessa allo svolgimento delle funzioni svolte dal Pt_1
quale responsabile del sia stata già compensata dall'ente datore, avendo Org_1
il comune di corrisposto all'appellante una indennità aggiuntiva CP_1
per specifiche responsabilità prevista dal CCNL normativo 1998-2001 - economico 1998-1999, che prevede che le risorse di cui all'art. 15 ( risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) sono utilizzate per le finalità indicate dall'art.17 tra le quali, alla lett. F) vi è quella di “…compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C …”. L'odierno appellante non ha in alcun modo contestato di avere percepito il suddetto compenso aggiuntivo.
10. In definitiva l'appello deve essere rigettato.
11. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ente appellato delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese