Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 12/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 256/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA CIVILE
Il OP , dato atto dello svolgimento dell' udienza del 27.01.25 secondo le mo- dalità previste dall'art. 127 ter cpc Verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite,; Lette le note depositate tempestivamente dalle parti e le memorie con- clusive depositate il Gop
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., depositando in calce la sentenza.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inse- rire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il gop, dott. Maria Pia De Riso, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 256/2019 Tribu- nale di Napoli Sezione distaccata di Ischia
TRA
( C.F.: ) con sede lega- Parte_1 P.IVA_1
le in Roma alla Via Grezar n. 14 - quale successore a titolo universale in tutti i rapporti, attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_1
[...
[...]
ex art. 1 del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 - in
[...]
persona del suo procuratore sig. che agisce in virtù dei Parte_2
poteri a lui conferiti con la procura speciale autenticata nella firma dal No- taio in data 03/12/2018, Rep 42907 - Racc. 24405 e rila- Parte_3
sciata dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t., elettivamente dom.to in Napoli alla via Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'Avv. Michele Di Fiore, dal quale è rap.ta e difesa in virtù di procura in atti pec: Email_1
attrice opponente
CON-
TRO
(C.F. ) elett.te dom.ta al Corso CP_2 C.F._1
Luigi Manzi 12/B Casamicciola Terme, 80074 (Na) , presso lo studio dell'Avv. Vito Mazzella, giusta procura in atti pec: Email_2
OGGETTO: Opposizione a precetto ( art. 615 1° comma cpc)
Si dà atto che l'udienza del 27.1.25 ai sensi dell'art 127 ter cc è stata sostituita da note scritte depositate dalle parti
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza deposi- tate nei termini e memorie conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 14.05.2019 l' attrice opponente notificava alla convenuta
[...]
opposizione al precetto notificatole a mezzo pec in data CP_3
15.02.2019 in esecuzione all'ordinanza definitiva ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Ischia del 29.11.2017 emessa nel giudizio R.G. 22/2017 , provvisoriamente esecutiva, che così stabiliva :
“…. il Giudice: Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente
2
alla cancellazione immediata del fermo ammi- Parte_1
nistrativo del 11.10.2013 NR. 0718120100 6393000 iscritto sul veicolo del- la ricorrente 1.3 MJT 16V tg. DK308XK; concedendo 10 Parte_4
giorni alla resistente per provvedere a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, condannando l' , ex art. 614 bis Parte_1
cpc, in caso di inerzia al pagamento di € 200 a favore di parte ricorrente per ogni giorno di ritardo successivo al termine concesso;
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente al pagamento di
€ 1.000 a titolo di risarcimento del danno, valutato equitativamente;
2)
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite per € 1.378 ol- tre € 70 per esborsi oltre Iva e cpa, con attribuzione al procuratore antista- tario Avv. Vito Mazzella”.
A sostegno della propria opposizione l , premet- Parte_1
tendo di aver proposto appello avverso l'ordinanza di accoglimento e che l'udienza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli era fissata per il giorno
17.4.18 , invocava la nullità del precetto opposto in quanto alcun diritto di quelli di cui al precetto poteva essere vantato dalla CP_2
poiché il fermo amministrativo oggetto di causa non era più produttivo di effetti dal 18.04.2017 in quanto sospeso dall fin da quel- Controparte_4
la data .
L'opponente, pertanto concludeva affinché il Tribunale adito, in via preli- minare, ai sensi dell'art. 615 co I secondo periodo c.p.c., sospendesse con decreto inaudita altera parte o con ordinanza in contraddittorio, l'efficacia esecutiva del precetto, sussistendo nel caso in esame i gravi motivi richiesti allo scopo;
nel merito, accertare e dichiarare che la non ha diritto CP_2
a procedere all'esecuzione forzata de quo in danno dell' Agente della ri- scossione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto og-
3
getto di opposizione e l'inesistenza del credito che ne è oggetto;
con vitto- ria di spese di lite;
Si costituiva l'opposta che eccepiva l'infondatezza e la temerarietà della proposta opposizione , in quanto con l'accoglimento della domanda all era stato imposta “ la cancellazione” e non la so- Parte_1
spensione del fermo, al quale l , non aveva mai Parte_1
provveduto e concludeva, pertanto, per il rigetto in toto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con ogni pronuncia consequenziale anche in ordine alla condanna alle spese dell'opponente in favore dell'opposta, con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa giungeva per la prima volta dinanzi alla sottoscritta gop esten- sore all'udienza del 29.5.23, rinviata in attesa della decisione della Corte di Appello le cui determinazioni dovevano essere ritenute prodromiche anche nel presente giudizio rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 27.1.25 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc . Le parti depositavano memorie e note conclusive, nonché copia della Sentenza n. 3045/22 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data
29.6.24, con la quale veniva rigettato il proposto appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione non merita di accoglimento e va pertanto riget- tata in toto
Va evidenziato che l'unico motivo su cui viene fondata la proposta op- posizione è l'improduttività di effetti del disposto fermo amministrativo dal 18.4.2017, per aver l' disposto la sua “sospensione” e quindi Pt_1
la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del diritto del creditore a pro- cedere all'esecuzione .
Nella fattispecie specifica per cui è causa il diritto del creditore, va indi- viduato nell'ordinanza ex 702 bis del 29.11.17 nella quale il Tribunale
4
“condanna la resistente alla cancellazione Parte_1
immediata del fermo amministrativo del 11.10.2013 NR. 0718120100
6393000 iscritto sul veicolo della ricorrente Lancia Musa 1.3 MJT 16V tg.
DK308XK”, l'ordine di fare di cui alla ordinanza pertanto era quello di
“cancellare” e non certo di sospendere, per cui l' atto di precetto deve considerarsi pienamente legittimo.
L'eccezione posta da parte opponente secondo la quale in ogni caso il di- ritto della opposta ad ottenere il pagamento della penale in caso di ritar- do fosse venuto meno in seguito al provvedimento di “sospensione”, provvedimento che non impedisce la circolazione del veicolo, non merita di accoglimento in quanto è fuori di dubbio la circostanza che ben altro diritto con l'ordinanza di rigetto è stato riconosciuto a quest'ultima.
L'ordinanza di accoglimento, infatti, prevedeva per l'opposta il diritto al- la “cancellazione” del fermo, provvedimento che avrebbe comportato per questa non solo il diritto a “circolare” ma anche quello a vendere o rotta- mare l'auto sottoposta al fermo amministrativo, per cui è innegabile il pie- no diritto della a mettere in esecuzione il provvedimento con CP_2
la notifica dell'opposto precetto ed a richiedere il pagamento delle somme di cui alla disposta penale
Le spese seguono la soccombenza Le spese seguono strettamente la soc- combenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modifica- to dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal di- fensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte, sul valore della causa indicato nell'atto di citazione in opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Gop Dott. Maria Pia De Riso, definiti- vamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5
Rigetta in toto l'opposizione
- Condanna l'opponente al paga- Controparte_5
mento delle spese di giudizio, calcolate come in parte motiva in €
1311,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA se dovuti con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario così deciso in Napoli 12.2.2025
. Il Gop
(dott. Maria Pia De Riso )
6