Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalie Ghirardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Prefettura di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Cuneo, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
1) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
2) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-;
3) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
4) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
5) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-;
6) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-;
7) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
8) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
9) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
10) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
11) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
12) del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-;
- nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Cuneo e della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti indicati in epigrafe la Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato, per insussistenza del requisito reddituale, le istanze di emersione dal lavoro irregolare presentate, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, dal ricorrente datore di lavoro in favore di dodici lavoratori extracomunitari.
Avverso tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 442 del 6 maggio 2022 questa Sezione ha disposto adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 738 dell’8 luglio 2022 questa Sezione, anche alla luce degli elementi istruttori acquisiti, ha respinto la domanda cautelare ritenendo non sussistente il requisito del fumus boni iuris .
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, il datore di lavoro ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la valutazione dell’Amministrazione resistente sull’insussistenza in capo allo stesso della capacità economica richiesta per l’instaurazione dei rapporti di lavoro oggetto delle istanze di emersione presentate.
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020, “ In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ”.
Il richiamato art. 30- bis , comma 8, d.p.r. n. 394/1999 prevede che “ Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza” .
Ciò premesso, nel caso di specie l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, anche alla luce dei chiarimenti forniti in sede di istruttoria, risulta avere fatto corretta applicazione dei criteri normativi sopra esposti nell’ambito della discrezionalità tecnica allo stesso attribuita, posto che, sulla base dei dati riportati nella relazione depositata in giudizio in data 22 giugno 2022, come risultanti dalla documentazione alla stessa allegata, emerge un risultato economico negativo sottraendo al volume d’affari al netto degli acquisti il costo della manodopera preesistente in azienda e il reddito minimo per ciascun socio della società in accomanda semplice datrice di lavoro. Tale risultato negativo (non specificamente contestato dal ricorrente a seguito del deposito della relazione dell’ITL), secondo una valutazione che non presenta vizi di irragionevolezza o illogicità, non consente di ritenere congrua la capacità economica del datore di lavoro rispetto alle istanze di emersione presentate.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di lite della fase di merito possono essere compensate tra le parti, ferma restando la statuizione sulle spese della fase cautelare contenuta nella relativa ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.