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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c, nella causa iscritta al n.7144/21 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Marida Damiano come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.06.2021 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato sin dal 1999 come autista di ambulanz); di aver svolto attività comportanti l'esposizione a vibrazioni durante la guida, nonché il movimento manuale dei pazienti, al fine di caricarli sulla barella;
di aver contratto le patologie meglio indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e disposte due consulenze tecniche in materia medico-legale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
1 di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Lo svolgimento della attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato sufficiente conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e . Tes_1 Tes_2
Disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio, successivamente rinnovata stante la dichiarata impossibilità, da parte del primo consulente, di dare risposta al quesito sulla scorta della documentazione in atti, il dott. ha accertato che il ricorrente è affetto da lomboartrosi con Persona_1 discopatie, da considerarsi di origine professionale a livello concausale e tale da comportare un danno biologico pari al 7% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata l'11.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia
“lomboartrosi con discopatie”, accertarsi che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. cit. - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 7%; condannarsi l' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “lomboartrosi con discopatie”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 7%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 d.lgs. CP_2
n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore lcostituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c, nella causa iscritta al n.7144/21 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Marida Damiano come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.06.2021 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato sin dal 1999 come autista di ambulanz); di aver svolto attività comportanti l'esposizione a vibrazioni durante la guida, nonché il movimento manuale dei pazienti, al fine di caricarli sulla barella;
di aver contratto le patologie meglio indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e disposte due consulenze tecniche in materia medico-legale, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
1 di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Lo svolgimento della attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato sufficiente conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e . Tes_1 Tes_2
Disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio, successivamente rinnovata stante la dichiarata impossibilità, da parte del primo consulente, di dare risposta al quesito sulla scorta della documentazione in atti, il dott. ha accertato che il ricorrente è affetto da lomboartrosi con Persona_1 discopatie, da considerarsi di origine professionale a livello concausale e tale da comportare un danno biologico pari al 7% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata l'11.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia
“lomboartrosi con discopatie”, accertarsi che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. cit. - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 7%; condannarsi l' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “lomboartrosi con discopatie”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 7%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 d.lgs. CP_2
n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore lcostituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
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