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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6644/2021 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. MARINI CLAUDIA Parte_1 P.IVA_1
attrice
contro
c.f. ), con l'avv. BACHINI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
1. In principalità accertare e dichiarare l'esatto adempimento di alle obbligazioni Parte_1
contenute nel contratto conseguente l'offerta del 20/07/2020, come Parte_2
eventualmente integrato e modificato in ragione di tutti gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le
parti;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attività svolta dall'attrice è da quantificarsi nell'opera di 7
giornate di consulenti tech senior e di 42 giornate di consulenti business senior, ed accertare e
dichiarare che tutte esse vanno pagate quanto ai primi in € 700,00 al giorno e quanto ai secondi in €
900,00 al giorno, oltre a 7 trasferte da fatturarsi ad € 100,00 l'una, come previsto dal doc. 4 in atti;
pagina 1 di 13
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che è creditrice di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 43.864,80 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €
43.864,80 oltre all'IVA pro tempore vigente (così pari ad € 53.515,05 IVA inclusa al momento di
questa domanda), ciò quale residuo dovuto in ragione del prezzo pattuito per tali opere;
4. in preliminare subordine, accertata e dichiarata l'attività effettivamente svolta e comprovata da
quantificare in n. 49 giornate di lavoro, svolte da personale di come Parte_1 Parte_1
specificato a pag.5, sub 12, dell'atto di citazione e per l'effetto, in base alle tariffe comunemente
applicate per personale parimenti qualificato per omologhe attività, accertare e dichiarare che
è tenuta al pagamento in favore di della somma pari ad euro 43.864,80 Controparte_1 Parte_1
per l'attività svolta da quest'ultima e conseguentemente condannare al pagamento di € Controparte_1
43.864,80;
5. in ulteriore subordine, per il caso che l'attività svolta non sia riconosciuta come conseguente ad un
contratto nemmeno concluso per fatti concludenti, in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità
precontrattuale di derivante dalla condotta di malafede come descritta in narrativa e in CP_1
questa memoria e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma, come reputata dal Giudice
secondo giustizia e quantificata anche in percentuale sulla base della quantificazione di € 43.864,80
oltre IVA già operata da in ordine al valore dell'opera prestata;
Parte_1
6. in ogni caso di condanna della convenuta al pagamento delle sorti capitali comunque ut supra
determinate, condannarla altresì al pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, quantificati
in € 2.497,37 alla data di questa domanda e comunque tutti quelli maturandi sino all'effettivo pagamento dell'intera sorte capitale, ovvero in subordine condannarla pagamento degli interessi ex
art. 1284, 4° co. c.c. dalla data di introduzione della presente domanda sino al saldo;
7. Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento di € 6.135,20 oltre all'IVA pro tempore vigente
(così pari ad € 7.484,95 IVA inclusa al momento di questa domanda) quale risarcimento del danno da lucro cessante conseguente all'impossibilità di reimpiego delle risorse già allocate al fine
pagina 2 di 13 dell'adempimento come contrattualmente previsto in favore della convenuta, o comunque alla diversa
somma che sarà a tal riguardo stabilita dal Giudice eventualmente anche come differenza tra l'importo
di € 50.000,00 previsto dall'offerta sub doc. 4 e quello accertato ai sensi delle qui rassegnate
conclusioni ai numeri 3, ovvero 4, ovvero 5.
Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.
Conclusioni della convenuta:
nel merito:
in tesi: rigettare integralmente le domande spiegate da parte attrice perché inammissibili e comunque
infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
in subordine: nella non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale della domanda di parte attrice, determinare l'effettivo ammontare di quanto eventualmente dovuto da ad in base alle attività e alle spese che l'attrice CP_1 Pt_1
avrà provato di aver effettivamente svolto/sostenuto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.07.21 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 43.864,80 oltre iva, per i servizi di consulenza “digital, digital strategy e branding” svolti in favore della convenuta in forza di un contratto di appalto, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 6.135,20 oltre iva.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- le parti si accordavano per l'esecuzione, da parte dell'attrice, delle attività indicate nell'offerta di del 20.07.20 per un complessivo importo di € 50.000,00 oltre iva, trasmessa il 27.07.20 a Pt_1
e, tuttavia, mai firmata dal legale rappresentante di quest'ultima nonostante le ripetute CP_1
promesse;
- Alpenite eseguiva parte delle attività previste dalla suddetta offerta, impiegando proprio personale qualificato, retribuito secondo il previsto compenso giornaliero;
pagina 3 di 13 - con e-mail del 16.09.20 quantificava il valore delle attività svolte sino a quel momento in Pt_1
favore di in € 43.864,80 oltre iva;
CP_1
- con comunicazione PEC del 18.09.20 decideva di interrompere il prosieguo delle Controparte_1
attività oggetto del contratto;
- ad , oltre all'importo previsto per le attività eseguite parametrato al compenso del personale Pt_1
impiegato per lo svolgimento dell'opera, è dovuto anche il residuo importo previsto dal contratto, pari ad € 6.135,20 oltre iva, a titolo di lucro cessante per non aver potuto utilmente impiegare altrove il personale utilizzato presso CP_1
si costituiva ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto integrale delle domande e, in CP_1
via subordinata, per la determinazione del dovuto sulla base delle attività effettivamente svolte dall'attrice.
La convenuta, in particolare, eccepiva l'insussistenza di alcun contratto stipulato tra le parti, avendo svolto mera attività preparatoria ad un'eventuale futura stipula, contestava l'esecuzione delle Pt_1
prestazioni dedotte dall'attrice e, comunque, il quantum richiesto.
In sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, cpc l'attrice precisava le proprie domande chiedendo, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità precontrattuale di e la conseguente CP_1
condanna al risarcimento del danno.
La causa, istruita mediante interpello del legale rappresentante della convenuta e prova testimoniale, è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.9.24, sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Le risultanze documentali, supportate da quanto emerso in sede di prova orale, consentono di considerare concluso, pur in mancanza di una scrittura, un accordo tra le parti avente ad oggetto il progetto di consulenza così come risultante dall'offerta prodotta sub doc. 4 da parte attrice per il prezzo ivi indicato.
pagina 4 di 13 La convenuta ha eccepito che l'attrice avrebbe tardivamente dedotto, solo con la prima memoria ex art. 183, co. 6, cpc, che l'accordo tra le parti si sarebbe concluso per fatti concludenti in un periodo compreso tra la fine di maggio e la metà di giugno 2020.
L'eccezione non ha pregio.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale,
operata nella prima memoria ex articolo 183 cpc e riguardante uno o entrambi gli elementi identificativi della domanda (petitum e/o causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non comprometta le potenzialità difensive della controparte e non determini l'allungamento dei tempi processuali.
Nel caso l'attrice, a seguito delle eccezioni svolte dalla convenuta nella comparsa di risposta, ha effettuato, nella sede consentita, una mera emendatio libelli, di fatto modificando soltanto la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto azionato nei termini sopra prospettati.
La convenuta ha eccepito inoltre, da un lato che attrice avrebbe richiesto la forma scritta per la conclusione del contratto onde, ex art. 1326, quarto comma, c.c., l'accettazione manifestata in modo differente sarebbe inefficace, dall'altro che, nel caso, non potrebbe farsi applicazione dell'art. 1327 c.c.
Anche le dette eccezioni non risultano dirimenti.
La norma di cui all'art. 1326 c.c., secondo interpretazione giurisprudenziale consolidata, è posta nell'esclusivo interesse del proponente per le esigenze di certezza e agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità, con la conseguenza che il proponente può anche rinunciare all'adesione nella stessa forma della proposta (in tal senso Cass. ord. n. 13033/2018).
In ordine alla conclusione del contratto desumibile dall'esecuzione della prestazione, valga quanto segue.
Per la tipologia contrattuale per cui è causa, integrante un appalto di servizi di consulenza, non è
richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, onde l'accordo può essere concluso in pagina 5 di 13 forma orale o tacitamente, per fatti concludenti, mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore.
La possibilità di perfezionamento del contratto anche per fatti concludenti trova nella materia degli appalti privati un ampio campo di applicazione, considerata la natura degli affari e gli usi commerciali che vengono in rilievo.
Nel caso, dagli scambi di corrispondenza tra le parti sembra evincersi il perfezionamento dell'accordo avente ad oggetto il servizio di consulenza e, in particolare, la conclusione delle trattative precedenti il perfezionamento del contratto tra la fine di maggio 2020 e la metà di giugno 2020.
I contatti tra le due società iniziavano ad aprile 2020, mediante incontri conoscitivi via Teams ed il successivo invio di prime proposte progettuali.
Risulta che in data 25.05.20 (doc. 16 parte attrice e doc. 8 parte convenuta) il legale rappresentante di era già a conoscenza della proposta contrattuale esplicitata nel CP_1 Testimone_1
documento allegato alla e-mail inviata da di a il 21.5.20, dalla quale Parte_3 Pt_1 Tes_1
emergevano gli elementi essenziali del progetto da commissionare ed il relativo corrispettivo pari a complessivi € 50.000,00 oltre iva.
Dalla citata documentazione emerge che lo studio relativo alle esigenze di si era già CP_1
concluso da parte di , la quale proponeva un progetto che si sarebbe sviluppato mediante una Pt_1
serie di attività suddivise per fasi (discovery, define, develop e deliver).
Ricevuto il progetto di lavoro con il previsto corrispettivo (all. 8 convenuta), in data 25.5.20 il legale rappresentante di richiedeva un incontro in videoconferenza con i referenti di al CP_1 Pt_1
fine di definire l'incarico (all. 16 attoreo).
A seguito dell'incontro telematico avvenuto quello stesso 25.5.20 così scriveva a di Tes_1 Pt_3
: “ti ringrazio del proficuo colloquio che abbiamo avuto oggi pomeriggio. A questo proposito Pt_1
di confermo il mio orientamento ad affidarvi l'incarico” (doc. 15 parte attrice), mentre il successivo pagina 6 di 13 27.05.20 (doc. 17 parte attrice) ringraziava di aver scelto la società per il progetto: Pt_3 Tes_1
“innanzitutto mi ha fatto veramente piacere che tu abbia scelto noi per questo progetto di crescita”.
Lo scambio di queste comunicazioni rende del tutto plausibile che, a seguito dell'incontro telematico del 25.5.20, avesse deciso di conferire l'incarico ad . CP_1 Pt_1
Tale ricostruzione non sembra smentita dalle successive comunicazioni intercorse tra le parti che denotano, invece, come, dagli inizi di giugno, per il tramite di marketing manager di Persona_1
e , PM del progetto per , le due società si stessero organizzando al CP_1 Testimone_2 Pt_1
fine di dare avvio alle attività progettuali, fissando una videoconferenza di cd pre-allineamento e alcune date ravvicinate per dare avvio all'attività presso la sede di (docc. 18-19 parte attrice). CP_1
Le difese della convenuta non consentono di delineare la vicenda in termini differenti.
Si assume che le attività svolte da tra giugno e luglio 2020, consistenti nelle interviste al Pt_1
personale, fossero meramente propedeutiche rispetto alla conclusione del contratto e necessarie al fine di elaborare la proposta contrattuale inviata poi il 27.07.20 e mai sottoscritta dalla convenuta.
La tesi non convince.
A ben vedere, l'offerta inviata da a in data 27.07.20 (doc. 28 parte attrice) Pt_1 CP_1
riproduce, per quanto attiene allo scopo, all'oggetto della fornitura e alle fasi della stessa, il documento già scambiato dalle parti in data 25.05.20 (doc. 16 parte attrice e doc. 8 parte convenuta).
Dall'offerta del 27.7.20 emerge che le interviste al personale di facevano parte della prima CP_1
fase progettuale onde, con l'avvio delle stesse, di fatto si dava già esecuzione al progetto.
Anche i contestuali e successivi scambi di corrispondenza intercorsi sembrano confermare che, in luglio, il contratto fosse già stato concluso e ne fosse in corso l'esecuzione.
In data 17.07.20, infatti, , per il tramite di , comunicava a la teamline, Pt_1 Testimone_2 CP_1
già concordata in un precedente incontro nella sede di Arezzo, dando atto che era in corso la Fase 1 del progetto e che, nell'ultima settimana di luglio, si sarebbe potuto organizzare un altro incontro al fine di condividere lo scenario mappato e avviare la Fase 2 del progetto (doc. 25 parte attrice).
pagina 7 di 13 La circostanza che fosse già in corso l'esecuzione delle attività contrattuali è avvalorata anche dalle comunicazioni della marketing manager di tra la fine di luglio ed il mese Parte_4
di agosto, in ordine alla programmazione delle interviste (docc. 27-29-30 attorei).
È quindi inverosimile ritenere che, come allegato dalla convenuta, a settembre fosse ancora in corso la trattativa per definire il contenuto di un contratto non ancora concluso, a fronte dei mesi trascorsi dall'inizio dei contatti tra le due società ad aprile 2020 e il principiare delle attività progettuali già a fine giugno 2020, con la consegna anche delle credenziali del Salesforce, piattaforma digitale in uso a
(doc. 21 parte attrice). CP_1
Appare poco credibile, in altri termini, che il tempo trascorso tra aprile e settembre sarebbe servito solo ad un mero studio preliminare finalizzato ad effettuare una proposta contrattuale, avuto riguardo al considerevole impiego di tempo e personale da parte di (come infra precisato) per effettuare Pt_1
tale asserita analisi che, di fatto, si era già conclusa nei mesi di aprile e maggio 2020.
Le richieste avanzate a settembre 2020 da su alcuni punti della proposta contrattuale (docc. CP_1
12-14 parte convenuta) non risultano decisive per smentire la sussistenza di un accordo di esecuzione già in essere, comprovato, come detto, dalle richiamate evidenze documentali da cui risultano pianificazioni di attività ed esecuzione del progetto già dalla fine di giugno 2020.
In tale contesto, appare più credibile, come allegato dall'attrice, che la sottoscrizione del contratto servisse a ai fini della partecipazione al bando della Regione Toscana per ottenere un CP_1
finanziamento.
Ritenuta provata, dunque, la sussistenza del vincolo contrattuale, si osserva quanto segue in ordine all'esecuzione del contratto.
Sulla base delle risultanze documentali (doc. 4 parte attrice) l'accordo prevedeva il compimento di determinate attività articolate in quattro “stream”, così descritte secondo il linguaggio tecnico dell'offerta:
pagina 8 di 13 - un primo “stream” di “discovery” comprendente la mappatura della strategia generale di dei processi organizzativi, dell'innovation readiness CP_1
- un secondo “stream” di “define” avente ad oggetto l'analisi dei dati relativi alla presenza digital di alle performance online, alla profilazione dell'utente, la definizione degli CP_1
obiettivi, l'allineamento degli stakeholder interni
- un terzo “stream” di “devolop” consistente nella progettazione dei nuovi processi CRM in base alle best practice Salesforce e nella implementazione roadmap e budget
- un quarto “stream” di “rebranding” volto alla definizione delle brand guidelines e content guidelines.
Il progetto prevedeva, inoltre, la predisposizione di un documento che riassumesse le interviste effettuate con il personale allo scopo di analizzare e censire lo stato attuale del cliente, e di CP_1
un ulteriore documento di pianificazione strategica (all. 4 cit., pagg. 5-6).
Le testimonianze rese dal personale di che ha partecipato al progetto, unite alle risultanze Pt_1
documentali afferenti sia la corrispondenza tra le parti in ordine all'avanzamento del progetto (docc.
20, 24, 25, 27, 29 e 30 attorei) sia i resoconti redatti dal personale di all'esito delle prestazioni Pt_1
effettuate (docc. 51, 52 e 53 attorei), consentono di ritenere comprovato lo svolgimento di parte dell'attività prevista in progetto.
I testimoni di parte attrice ( , , ), con Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_2
dichiarazioni convergenti e prive di contraddizioni, hanno confermato che:
- le attività relative al progetto si svolsero nel periodo giugno, luglio, agosto, inizio settembre 2020;
- le attività vennero svolte da un gruppo di lavoro che ha impiegato complessive n. 49 giornate lavorative, di cui n. 1 giornata svolta da , n. 3 giornate svolte da , n. 3,5 Testimone_3 Tes_4
giornate dedicate da n. 3,5 giornate svolte da e nn. 19 giornate ciascuno Persona_2 Persona_3
svolte da e;
Testimone_2 Testimone_5
pagina 9 di 13 - l'attività si concretizzò nelle interviste al personale di nell'analisi dei dati e nella CP_1
produzione di contenuti conseguenti ai dati raccolti, nell'analisi sul sito internet, sui sistemi di
Information Technology e sul lavoro che viene svolto dai professionisti del mondo del design per quanto concerne la gestione di progetti contract;
- vennero elaborati e consegnati alla committente i documenti di cui alla produzione attorea sub 51
(Belvedere analisi performance website), 52 (CMR – e 53 (CMR Belvedere survey CP_1
campione draft);
- l'attività si svolse in parte presso ed in parte presso la sede di ad Arezzo: sotto tale Pt_1 CP_1
ultimo profilo, i testimoni e confermano di aver svolto l'attività soltanto Testimone_3 Tes_4
da remoto;
risulta, invece, sia da quanto dichiarato da che da e Testimone_3 Testimone_5
, che questi ultimi due si siano recati presso la sede di Arezzo nel periodo di svolgimento Testimone_2
delle attività progettuali (giugno – agosto 2020).
La ricostruzione dei fatti fornita dai suddetti soggetti i quali, per , parteciparono al progetto Pt_1
non risulta smentita da quanto dichiarato in sede testimoniale dai dipendenti di CP_1 [...]
, e . Parte_5 Testimone_6 Parte_6
Questi ultimi, invero, non parteciparono attivamente alle attività progettuali, venendo coinvolti da solo all'avvio delle stesse, ed infatti hanno confermato di essere stati intervistati da CP_1
personale di a fine giugno 2020. Pt_1
Alla luce delle risultanze documentali e di quanto emerso in sede istruttoria sembra ragionevole ritenere che le attività del team di siano state svolte sostanzialmente sino alla “analisi del Pt_1
target”, attività ricompresa nella fase “define” del progetto (art.
2.2 del doc. 4 di parte attrice).
Sembra provato, infatti, che tutta l'attività relativa alla fase “discovery” sia stata svolta con la consegna alla convenuta dei c.d. “deliverable di fase 1” (docc. 51 e 52) relativi allo stato attuale di dal CP_1
punto di vista della strategia (documenti indicati nel doc. 4 cit., pag. 4).
pagina 10 di 13 Tale circostanza risulta avvalorata dagli scambi di e-mail tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2020
(docc. 25, 27 e 29 parte attrice), ove si fa riferimento allo stato di avanzamento delle attività e al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 del progetto.
La fase 2 del progetto effettivamente veniva avviata, come emerge dal contenuto dell'ulteriore corrispondenza (doc. 30 parte attrice), e veniva concordato conseguentemente il contenuto della c.d.
survey, strumento necessario (doc. 53 parte attrice) al fine di svolgere l'analisi del target.
Così determinata la parte dell'attività prevista in progetto concretamente svolta dall'attrice, il corrispettivo non può tuttavia essere riconosciuto nel quantum richiesto da , né determinato Pt_1
con le modalità dalla stessa prospettate.
L'attrice ha richiesto la complessiva somma di € 43.864,80, oltre iva, sulla scorta della tariffa applicata ai propri consulenti che hanno partecipato al progetto (€ 700,00 al giorno, per n. 7 giorni lavorativi svolti da consulenti tech senior di , ed € 900,00 al giorno, per n. 42 giornate effettuate da Pt_1
consulenti business senior, oltre n. 7 trasferte per € 100,00 ciascuna), quale risultante dall'offerta del
20.7.20 (all. 4 attoreo).
Le suddette tariffe, si osserva tuttavia, vengono previste nell'ambito di un'offerta a corpo, quantificata nella somma complessiva di € 50.000,00 oltre iva, solo laddove “nell'ambito del progetto si dovesse
incorrere in richieste di figure professionali ritenute out-of-scope rispetto a quanto indicato nella
sezione “2.1 Dettaglio di progetto” (all. 4 cit., pag. 8).
Come risulta dalla lettera del contratto, si tratta di un appalto di servizi “fixed price” (punto 3
“quotazione economica” doc. 4 parte attrice) che prevede lo svolgimento delle prestazioni a fronte di un corrispettivo a corpo, comprensivo di n. 60 giornate lavorative nonché di n. 5 trasferte totali, per €
50.000,00 oltre iva.
Solo nella misura in cui l'appaltatrice fosse ricorsa all'impiego di figure professionali per conseguire finalità ulteriori rispetto a quanto previsto nell'offerta, il lavoro eccedente quello già compreso nella pagina 11 di 13 quantificazione a corpo sarebbe stato retribuito ricorrendo all'utilizzo delle tariffe giornaliere per tipologia di consulente.
Per la quantificazione del compenso soccorre, invece, l'art. 1657 c.c., secondo cui come noto la determinazione del corrispettivo è effettuata dal giudice. Norma questa che, come precisato in giurisprudenza, trova applicazione non soltanto nel caso in cui il corrispettivo non sia stato pattuito, ma altresì nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo concordato l'importo, non ne abbiano provato la differente misura dedotta (Cass. n. 4192/00).
Nel caso, avuto riguardo, da un lato al fatto che il progetto prevedeva il pagamento da parte del committente di € 10.000,00 all'avvio, di € 20.000,00 a conclusione del “discovery workshop” e di €
20.000,00 a conclusione del “define workshop” (all. 4 attoreo, pag. 5), dall'altro al fatto che , Pt_1
come emerso dall'istruttoria, non risulta aver portato a termine tutte le quattro fasi in cui si articolava il progetto (è stata completata la fase 1 del progetto, con la elaborazione dei prodotti finali di cui ai docc.
51 e 52 e la conclusione dello “stream” di “discovery”, e sono state svolte le fasi iniziali del successivo
“stream” di “define”, con la elaborazione e consegna del doc. 53), sembra congruo riconoscere il compenso per l'attività svolta nella misura di € 30.000,00, al netto dell'iva di legge, oltre ad interessi al tasso commerciale ex D.lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo.
Va rigettata, invece, la domanda attorea relativa al pagamento di € 6.135,20, oltre iva, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente all'impossibilità di reimpiego delle risorse già
allocate al fine dell'adempimento contrattualmente previsto in favore della convenuta.
Come precisato in giurisprudenza, il danno da mancato guadagno si concreta in “un accrescimento
patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale
e presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito
se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché
dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non
pagina 12 di 13 inadempiente, dei quali il giudice possa logicamente desumere l'entità del danno subito” (così Cass. n.
29486/2024).
Nel caso nulla ha allegato in merito ad eventuali ulteriori progetti per conto di altri Pt_1
committenti a cui avrebbe dovuto rinunciare in ragione dell'impegno delle risorse a favore di
CP_1
Il mancato guadagno, dunque, appare meramente ipotetico in punto an.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sul valore del
decisum, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14.
p.q.m
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
• in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la convenuta per i titoli di cui è causa al pagamento della somma di € 30.000,00, al netto dell'iva di legge, in favore dell'attrice, oltre agli interessi commerciali ex D.lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in €
7.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. (magistrato ordinario in tirocinio) D.ssa
Federica Zane.
pagina 13 di 13