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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4273/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teverola - Via Camillo Benso Conte Di Cavour 81030 Teverola CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1872 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7684/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4650/10/2024 del 15.10.2024 depositata il 12.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'intimazione ad adempiere n. 1872 del 15/12/2023, emessa dalla società di riscossione So.ge.r.t. Spa, per omesso pagamento Imu anno 2018.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione del tributo.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, in quanto, nel caso di specie, era circostanza pacifica che l'accertamento contestato era stato notificato il 19.02.2024, e quindi, trattandosi di anno d'imposta 2018, oltre il temine decadenziale del 31.12.2023.
Proponeva appello il concessionario della Riscossione, eccependo:
- la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;
– la violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato.
– l'error in procedendo – rispetto del termine di decadenza.
Nella seduta del 15 Dicembre 2025, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La sentenza oggetto di gravame è stata impugnata con riferimento alla interpretazione sulla c.d. proroga
CO (in relazione al termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi).
Nello specifico, il giudice di prime cure ha applicato l'art. 67 del D.L. 18/2020ritenendo non applicabile la c.
d. proroga a cascata anche per le annualità successive al 2015. Infatti, nella sentenza appellata si legge:
“ ... questa corte, anche alla luce, della sopraggiunta giurisprudenza della Corte di Giustizia di secondo grado ((omissis)) ritiene di aderire alla tesi della inapplicabilità della c.d. proroga generalizzata di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020 … “.
Giova premettere la netta distinzione tra gli istituti della prescrizione e decadenza e il loro ambito di applicazione:
- La decadenza riguarda situazioni giuridiche di tipo dinamico e attiene all'esercizio dei poteri riconosciuti a favore dell'Amministrazione finanziaria nelle fasi dell'accertamento e della riscossione del tributo.
- La prescrizione riguarda l'estinzione di un diritto di credito già acquisito e delle obbligazioni che sorgono a seguito delle attività di accertamento e di riscossione.
L'inerzia dell'esercizio del diritto nel termine di legge previsto, comporta la sua estinzione - prescrizione – in forza della presunzione di volontà del creditore di abbandono del diritto stesso. Pertanto nell'ordinamento giuridico tributario, si parla di termini di decadenza in relazione al potere della amministrazione di accertamento, liquidazione, iscrizione a ruolo dei tributi in relazione ai termini di scadenza degli atti riguardanti i procedimenti di accertamento e di riscossione. È di tutta evidenza che l'istituto da applicare nel caso de quo sia quello della decadenza e non quello della prescrizione.
La Legge Finanziaria del 2007 ha unificato a cinque anni il termine di decadenza entro il quale gli enti locali possono contestare le irregolarità fiscali, utilizzando lo strumento dell'avviso di accertamento.
Precisamente, per le fattispecie di dichiarazioni incomplete o infedeli e per i parziali o ritardati versamenti, dovranno essere emessi accertamenti in rettifica, mentre, per le omesse dichiarazioni e per gli omessi versamenti dovranno essere emessi accertamenti d'ufficio: come già detto, gli avvisi in oggetto devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati\avrebbero dovuto essere effettuati.
Nello stesso termine quinquennale devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie ex art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (in forma immediata, congiuntamente all'accertamento) ed ex. art. 16 del medesimo decreto (ossia separatamente, mediante specifico atto di contestazione).
Inoltre, è opportuno chiarire che a partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da Coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, si assiste ad una incessante produzione normativa emergenziale, in continua evoluzione, sviluppatasi per far fronte all'emergenza sanitaria e alla conseguente crisi economica.
In ambito fiscale, tra gli interventi normativi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemica merita un approfondimento la ridefinizione del perimetro dei termini in corso per l'accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché i relativi termini di prescrizione e decadenza, e tanto al fine di consentire la possibilità di “distribuire” la notifica degli atti di accertamento in un più ampio lasso di tempo nonché di evitare, altresì, la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.
Inizialmente l'art.67 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” specificamente dispone:“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”. Inoltre, con l'ultimo comma dell'art. 67 cit., è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 159/15 che espressamente prevede:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo
12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". L'art. 12 co.1 del D.lgs n. 159/2015 espressamente prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”Ne consegue che l'Amministrazione, a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (85 giorni), usufruisce del medesimo lasso di tempo in più per l'attività di accertamento, spostando in avanti il decorso dei termini di ulteriori 85 giorni rispetto l'ordinaria scadenza. Orbene, da un'analisi della suddetta norma, emerge come il Legislatore abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di
85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Ciò premesso e, visto il comma 161 della finanziaria 2007, non risulta maturata alcuna prescrizione, istituto invero non applicabile alla fattispecie de quo, né tantomeno la decadenza.
Infatti, considerato che l'avviso impugnato è stato emesso per IMU 2018, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento è il 26.03.2024, termine prorogato secondo la normativa Covid D.L. 18/2020 pertanto considerato che l'avviso è stato notificato in data 19.02.2024, è di tutta evidenza che l'amministrazione non
è incorsa in alcuna decadenza notificando l'avviso nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 D.lgs. 296/2006.
L'art. 7, comma 3, del d.l. n. 39/24 chiarisce la questione affermando che, nonostante il rinvio al 30 aprile dell'applicazione del principio del contraddittorio di cui all'art.
6-bis della legge n. 212/2000, quegli enti che avevano inviato, prima della data del 29/03/2024, lo schema di avviso con invito al contraddittorio possono sempre fruire del comma 3 di tale articolo, ovvero la proroga dei termini di decadenza.
Naturale corollario logico, prima ancora che giuridico, a questa affermazione è che sia legittimo inviare tale tipo di avviso anche dopo il 18 gennaio;
e questo è possibile solo se si ritiene vigente e applicabile la proroga degli 85 giorni anche per l'annualità in decadenza al 31/12/2023. Diversamente argomentando, l'art.7, comma
3, sarebbe tamquam non esset e non troverebbe mai applicazione vanificando il senso di quanto il legislatore ha voluto espressamente prevedere, ovvero legittimare l'applicazione della proroga di 85 giorni anche alle annualità successive al 2020.
L'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici.
Nello specifico, il comma 4dell'art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, si applica l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, inoltre, si applica anche in relazione ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Si precisa che il termine di sospensione dei c.d. 85 giorni, previsto dalla norma in esame, è una sospensione ex lege valevole sia per l'Ufficio che per il contribuente. Fatta tale premessa, quindi, i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori (Cfr. Cass., Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025).
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese possono essere compensate in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4273/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teverola - Via Camillo Benso Conte Di Cavour 81030 Teverola CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1872 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7684/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 4650/10/2024 del 15.10.2024 depositata il 12.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'intimazione ad adempiere n. 1872 del 15/12/2023, emessa dalla società di riscossione So.ge.r.t. Spa, per omesso pagamento Imu anno 2018.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione del tributo.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, in quanto, nel caso di specie, era circostanza pacifica che l'accertamento contestato era stato notificato il 19.02.2024, e quindi, trattandosi di anno d'imposta 2018, oltre il temine decadenziale del 31.12.2023.
Proponeva appello il concessionario della Riscossione, eccependo:
- la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;
– la violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato.
– l'error in procedendo – rispetto del termine di decadenza.
Nella seduta del 15 Dicembre 2025, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La sentenza oggetto di gravame è stata impugnata con riferimento alla interpretazione sulla c.d. proroga
CO (in relazione al termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi).
Nello specifico, il giudice di prime cure ha applicato l'art. 67 del D.L. 18/2020ritenendo non applicabile la c.
d. proroga a cascata anche per le annualità successive al 2015. Infatti, nella sentenza appellata si legge:
“ ... questa corte, anche alla luce, della sopraggiunta giurisprudenza della Corte di Giustizia di secondo grado ((omissis)) ritiene di aderire alla tesi della inapplicabilità della c.d. proroga generalizzata di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020 … “.
Giova premettere la netta distinzione tra gli istituti della prescrizione e decadenza e il loro ambito di applicazione:
- La decadenza riguarda situazioni giuridiche di tipo dinamico e attiene all'esercizio dei poteri riconosciuti a favore dell'Amministrazione finanziaria nelle fasi dell'accertamento e della riscossione del tributo.
- La prescrizione riguarda l'estinzione di un diritto di credito già acquisito e delle obbligazioni che sorgono a seguito delle attività di accertamento e di riscossione.
L'inerzia dell'esercizio del diritto nel termine di legge previsto, comporta la sua estinzione - prescrizione – in forza della presunzione di volontà del creditore di abbandono del diritto stesso. Pertanto nell'ordinamento giuridico tributario, si parla di termini di decadenza in relazione al potere della amministrazione di accertamento, liquidazione, iscrizione a ruolo dei tributi in relazione ai termini di scadenza degli atti riguardanti i procedimenti di accertamento e di riscossione. È di tutta evidenza che l'istituto da applicare nel caso de quo sia quello della decadenza e non quello della prescrizione.
La Legge Finanziaria del 2007 ha unificato a cinque anni il termine di decadenza entro il quale gli enti locali possono contestare le irregolarità fiscali, utilizzando lo strumento dell'avviso di accertamento.
Precisamente, per le fattispecie di dichiarazioni incomplete o infedeli e per i parziali o ritardati versamenti, dovranno essere emessi accertamenti in rettifica, mentre, per le omesse dichiarazioni e per gli omessi versamenti dovranno essere emessi accertamenti d'ufficio: come già detto, gli avvisi in oggetto devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati\avrebbero dovuto essere effettuati.
Nello stesso termine quinquennale devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie ex art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (in forma immediata, congiuntamente all'accertamento) ed ex. art. 16 del medesimo decreto (ossia separatamente, mediante specifico atto di contestazione).
Inoltre, è opportuno chiarire che a partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da Coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, si assiste ad una incessante produzione normativa emergenziale, in continua evoluzione, sviluppatasi per far fronte all'emergenza sanitaria e alla conseguente crisi economica.
In ambito fiscale, tra gli interventi normativi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemica merita un approfondimento la ridefinizione del perimetro dei termini in corso per l'accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché i relativi termini di prescrizione e decadenza, e tanto al fine di consentire la possibilità di “distribuire” la notifica degli atti di accertamento in un più ampio lasso di tempo nonché di evitare, altresì, la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.
Inizialmente l'art.67 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” specificamente dispone:“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”. Inoltre, con l'ultimo comma dell'art. 67 cit., è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 159/15 che espressamente prevede:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo
12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". L'art. 12 co.1 del D.lgs n. 159/2015 espressamente prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”Ne consegue che l'Amministrazione, a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (85 giorni), usufruisce del medesimo lasso di tempo in più per l'attività di accertamento, spostando in avanti il decorso dei termini di ulteriori 85 giorni rispetto l'ordinaria scadenza. Orbene, da un'analisi della suddetta norma, emerge come il Legislatore abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di
85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Ciò premesso e, visto il comma 161 della finanziaria 2007, non risulta maturata alcuna prescrizione, istituto invero non applicabile alla fattispecie de quo, né tantomeno la decadenza.
Infatti, considerato che l'avviso impugnato è stato emesso per IMU 2018, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento è il 26.03.2024, termine prorogato secondo la normativa Covid D.L. 18/2020 pertanto considerato che l'avviso è stato notificato in data 19.02.2024, è di tutta evidenza che l'amministrazione non
è incorsa in alcuna decadenza notificando l'avviso nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 D.lgs. 296/2006.
L'art. 7, comma 3, del d.l. n. 39/24 chiarisce la questione affermando che, nonostante il rinvio al 30 aprile dell'applicazione del principio del contraddittorio di cui all'art.
6-bis della legge n. 212/2000, quegli enti che avevano inviato, prima della data del 29/03/2024, lo schema di avviso con invito al contraddittorio possono sempre fruire del comma 3 di tale articolo, ovvero la proroga dei termini di decadenza.
Naturale corollario logico, prima ancora che giuridico, a questa affermazione è che sia legittimo inviare tale tipo di avviso anche dopo il 18 gennaio;
e questo è possibile solo se si ritiene vigente e applicabile la proroga degli 85 giorni anche per l'annualità in decadenza al 31/12/2023. Diversamente argomentando, l'art.7, comma
3, sarebbe tamquam non esset e non troverebbe mai applicazione vanificando il senso di quanto il legislatore ha voluto espressamente prevedere, ovvero legittimare l'applicazione della proroga di 85 giorni anche alle annualità successive al 2020.
L'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici.
Nello specifico, il comma 4dell'art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, si applica l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, inoltre, si applica anche in relazione ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Si precisa che il termine di sospensione dei c.d. 85 giorni, previsto dalla norma in esame, è una sospensione ex lege valevole sia per l'Ufficio che per il contribuente. Fatta tale premessa, quindi, i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori (Cfr. Cass., Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025).
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese possono essere compensate in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.