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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2430 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
P. IVA: ), con sede a Roma, in via Parte_1 P.IVA_1
NI BA Tiepolo, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Teramo, in viale Francesco Savini, n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Galizia Antonella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 1 Controparte_1 C.F._1 settembre 1977, residente a [...], in via Traversa Case di Trento
n.1/F, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Rozzi, n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione dall'Avv. Stefano
Mariano, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di rimessione della causa in decisione celebrata in data 20 ottobre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti, anche solo “ ), in persona del legale Parte_2
1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato
Tribunale, (di professione architetto), al fine di farne “accertare Controparte_1
e dichiarare l'inadempimento contrattuale per la sospensione immotivata del cantiere, in violazione degli obblighi assunti con il contratto per prestazioni professionali”, con conseguente condanna al pagamento di una penale per il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno “reputazionale” subito in conseguenza del mentovato ritardo, somma complessivamente da “quantificarsi nella misura provvisoria di
€ 110.043,76 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con riguardo alle voci di danno come in premessa specificate”, vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile
2025, si è tempestivamente costituito in giudizio l'architetto CP_1 contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, nonché le pretese attoree e concludendo per l'interale rigetto delle domande spiegate dal General
Contractor, con vittoria delle spese di giudizio.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 24 aprile 2025, il
Tribunale, effettuate le verifiche preliminari ed accertata la corretta instaurazione del contraddittorio, ha differito la prima udienza di comparizione delle parti al 7 luglio 2025.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., alla predetta udienza del 7 luglio 2025, il Tribunale, “RIGETTATA la richiesta di prova per testi articolata da parte attrice nella rispettiva seconda memoria integrativa, rivelandosi i capitoli di prova ivi articolati per la maggior parte già provati in via documentale (nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10), altri irrilevanti ai fini del decidere (nn. 3, 12), generici (nn. 9, 11) e RITENUTO, in ogni caso, che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, con la conseguenza che è matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria”, ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 ottobre 2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., per cui, alla predetta udienza, preso atto del deposito, ad opera di entrambe le parti, del triplice scritto difensivo ex art. 189 c.p.c. nonché delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPSOSIZIONE DELLE
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, la pretese di parte attrice sono infondate per le ragioni che si accinge ad esporre, previa sintetica ricostruzione delle posizioni assunte e delle difese coltivate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
A sostegno delle proprie pretese, il ha Parte_1 rappresentato, in punto di fatto, che:
- mediante contratto stipulato in data 11 novembre 2022, è divenuto affidatario dei lavori di ristrutturazione del con Controparte_2 conseguente assunzione della qualità di General Contractor e relativo onere di gestire, nell'interesse della committenza condominiale, la realizzazione delle opere progettualmente previste per il godimento delle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% e Bonus ristrutturazione
50% (cfr. doc. n. 1 parte attrice), assicurandone il coordinamento sino alle fasi di verifica finale/collaudo, comprese le asseverazioni necessarie per l'ottenimento dei benefici fiscali, anche attraverso l'affidamento di alcune lavorazioni a ditte terze in regime di subappalto e delle prestazioni professionali, compresa la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza mediante uno o più contratti di prestazione d'opera;
- quindi, nell'ambito di tale attività gestoria, ha sottoscritto, in data 7 dicembre 2022, “contratto per prestazioni professionali” con l'architetto odierno convenuto, il quale ha per l'effetto assunto la Controparte_1 qualifica di Direttore dei Lavori in relazione alla ristrutturazione ed efficientamento energetico del predetto condominio (cfr. doc. 2A fascicolo attoreo) e, in data 21 novembre 2022, “contratto di subappalto” con la ditta per l'esecuzione dei lavori edili individuati nel Controparte_3 computo metrico (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo);
- nel contratto stipulato per l'affidamento della direzione dei lavori, in particolare, è specificato che “i servizi professionali così come descritti in contratto verranno conclusi onde consentire la maturazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni”, con importo del sinallagma stabilito in € 82.124,35 e con previsione, a carico del Professionista incaricato, per l'ipotesi di mancato rispetto, per cause al medesimo imputabili, delle scadenze contrattualmente previste,
3 di una penale (pari all'1% del corrispettivo stabilito per le singole fasi oggetto di ritardo, per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10 % dell'importo contrattuale);
- i lavori, che hanno preso avvio nel rispetto delle tempistiche contrattuali
(tanto da provvedere esso attore al pagamento del primo SAL emesso pari ad € 82.512,65), hanno inspiegabilmente subìto, nel mese di agosto
2023, una immotivata sospensione, a seguito di apposito verbale dell'8 agosto 2023, mediante il quale il Direttore dei Lavori sul CP_1 presupposto che i lavori “non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per ragioni di necessità” e che “alla data odierna sono stati inoltrati 1 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati pari a complessivi € 103.140,81”, ha appunto disposto la sospensione dei lavori, con relativa ripresa “quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte” (cfr. verbale sospensione allegato al fascicolo attoreo);
- successivamente, “in ragione della mancata esecuzione secondo la regola dell'arte delle opere tutte, sono state mosse precipue contestazioni a Controparte_3
e giungendosi all'adempimento delle somme di cui alla fattura nr. 1/23 del 28 febbraio 2023 attinente al primo SAL, è stata fornita ulteriore finanza all'impresa, con la promessa dell'eliminazione delle criticità ed il ripristino di tutto quanto eseguito secondo la regola dell'arte.” (p. 3 citazione);
- la ripresa dei lavori è avvenuta quindi il 2 ottobre 2023, come da verbale di ripresa dei lavori emesso dal D.L. a seguito di sopralluogo del cantiere effettuato il 29 settembre 2023, con invito a a riprendere le Controparte_3 attività di lavorazione (doc. 6 fascicolo attoreo);
- tuttavia, nel mese di febbraio 2024, l'esecuzione dei lavori ha subito un'ulteriore immotivata interruzione, avendo la subappaltatrice abbandonato il cantiere in data 15 febbraio 2024, con conseguente comunicazione, in data 30 ottobre 2024, ad opera di essa della Parte_1 risoluzione del contratto con nonostante i ripetuti (ed inutili) CP_3 solleciti, sia per le vie brevi sia a mezzo p.e.c., al rientro in cantiere per terminare le lavorazioni avviate;
In punto di diritto, l'attore, dopo aver ricordato che la figura del
Direttore dei Lavori rappresenta il committente nei confronti dell'impresa
4 appaltatrice, assicurando che il progetto sia realizzato secondo gli accordi contrattuali e che è nelle sue facoltà/onere sospendere un appalto in presenza di situazioni che compromettono la regolare esecuzione dei lavori, la sicurezza del cantiere o la qualità dell'opera, ha denunciato l'operato del convenuto il quale, in un primo momento, ha ingiustificatamente CP_1 avallato la sospensione dei lavori, senza offrirne una chiara e concreta motivazione nel verbale dell'8 agosto 2023 e, in un secondo momento, ha assecondato, con “atteggiamento completamente disinteressato”, la scelta della ditta subappaltatrice di abbandonare definitivamente il cantiere nel CP_3 mese di febbraio 2024, da tutto ciò derivando la sua responsabilità, in qualità di Direttore dei Lavori, che, contravvenendo ai propri doveri di vigilanza, coordinamento e controllo sul buon andamento delle lavorazioni, avrebbe impedito che le stesse venissero concluse entro i termini stabiliti dalla legge e dal contratto, nel primo caso impedendo di poter accedere alle agevolazioni fiscali e maturando nel secondo caso ritardo tale da giustificarne la condanna al pagamento di una penale per il ritardo e al risarcimento del danno reputazionale subito.
Costituendosi in giudizio, il professionista convenuto ha chiesto la reiezione dell'avversa pretesa in quanto priva di qualsiasi causa giustificativa, e ciò in relazione al pagamento della somma richiesta dall'attore sia a titolo di penale, che a titolo di risarcimento per i danni asseritamente subiti alla propria immagine e reputazione.
In sintesi, il Direttore dei Lavori ha evidenziato che non sussiste l'inadempimento contrattuale al medesimo ex adverso imputato, neppure alla luce della documentazione da questi versata in atti, nella quale, al contrario, trova ferma smentita.
In particolare, l'arch. chiarito le ragioni sottese all'intervenuta CP_1 sospensione dei lavori ad opera della ditta subappaltatrice, dapprima nel mese di agosto 2023 e successivamente nel mese di febbraio 2024, da ravvisarsi nell'inadempimento del Generali Contractor rispetto ai doveri economici sullo stesso incombenti, inadempimento, questo, che ha sottoposto la ditta esecutrice dei lavori ad una importante esposizione debitoria che esso convenuto, in qualità di D.L., ha ritenuto di dover tutelare, disponendo l'immediata sospensione dei lavori nel mese di agosto 2023, evidenziando
5 come, soltanto a seguito di tale sospensione, il General Contractor abbia provveduto al pagamento dell'intero primo SAL in favore di esso D.L. e della ditta subappaltatrice.
L'intervenuto pagamento del primo SAL ha comportato il venir meno delle ragioni giustificative che avevano condotto alla sospensione dei lavori, per cui, è stato redatto, in data 2 ottobre 2023, verbale di ripresa dei lavori, con il quale è stata disposta “la ripresa dei lavori, invitando l'Esecutore a CP_3 riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di lavorazione.” (cfr. doc. n.
6 e verbale di sospensione lavori – parte attrice); senonché, nonostante l'avvenuta ripresa delle lavorazioni presso il cantiere del “ CP_2
e la conseguente emissione di due ulteriori SAL, l'odierno attore ne
[...] ha nuovamente omesso il pagamento, nonostante i solleciti del D.L., ed il perdurante inadempimento del General Contractor ha indotto la ditta subappaltatrice ad abbandonare il cantiere nel mese di febbraio 2024.
Riassunti così gli elementi essenziali della controversia, le domande attoree devono essere tutte rigettate, trovando l'infondatezza delle stesse pieno e rassicurante riscontro nella documentazione versata in atti, dalla quale si evince che alcuna responsabilità possa essere addebitata al convenuto arch. CP_1
Infatti, l'attività svolta dal Direttore dei Lavori risulta essere pienamente conforme agli obblighi contrattuali sullo stesso incombenti, al quale, per effetto del contratto per prestazioni professionali ripassato con il in data 7 dicembre 2022, è stata riconosciuta piena Parte_1 autonomia tecnica ed organizzativa.
Dall'esercizio autonomo dell'attività organizzativa e di gestione del cantiere, ne è derivato il tempestivo avvio dei lavori entro i termini contrattualmente previsti, circostanza questa espressamente confermato da parte attrice, che, nel libello introduttivo, ha espressamente affermato che “le opere avevano principio nei termini contrattualmente previsti”.
Detti lavori si sono ininterrottamente protratti e senza contestazione alcuna – al contrario di quanto genericamente asserito in citazione – sino al mese di agosto 2023, allorquando il D.L. convenuto, con l'avvallo del rappresentate del ha redatto verbale Controparte_4 di sospensione dei lavori, rappresentando che “i lavori, (…) non possono
6 procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per ragioni di necessità”
e disponendo all'impresa (sub)appaltatrice di “sospendere i lavori (…) e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra specificate” (cfr. verbale di sospensione lavori agosto 2023, versato in atti da entrambe le parti).
Ora, l'odierna attrice ha contestato la mancata specificazione dei motivi giustificativi della sospensione, sostenendo la necessità di una loro precisa indicazione ed addebitando al Diretto dei Lavori una condotta inadempiente e contraria al proprio dovere di correttezza.
Tale circostanza trova solida smentita nel compendio documentale in atti.
Risulta infatti che il 23 febbraio 2023 è stato redatto il primo SAL, che parte attrice ha provveduto ad onorare, dopo essere stata reiteratamente sollecitata, solo in data 2 ottobre 2023, quindi a distanza di ben sette mesi, in spregio al regolamento contrattuale (in particolare, all'art. 5 del contratto di subappalto, in atti): quindi, a differenza di quanto sostenuto dal General
Contractor, la società ha sospeso l'attività lavorativa ad agosto 2023, CP_3
a seguito di formale ordine di servizio emesso dal convenuto, che aveva a ben vedere persino anticipato al General Contractor – mediante nota p.e.c. datata
3 agosto 2023 (cfr. v. doc. “ ” allegato alla Email_1 comparsa), antecedente quindi al verbale di sospensione dell'8 agosto 2023 – che, in caso di perdurante inadempimento rispetto al pagamento del primo
SAL maturato per € 103.140,81, avrebbe ordinato la sospensione dei lavori, specificandone expressis verbis le ragioni;
si legge in particolare nella predetta nota: “Il sottoscritto, (…) in qualità di DL dei lavori in oggetto, Controparte_1 sollecita il pagamento delle competenze professionali svolte fino al SAL n.
1. Si precisa, che lo stesso è stato redatto in data 23.02.2023 ed il contratto stipulato con il
[...] prevede il pagamento delle somme spettanti entro 60gg dall'emissione del Parte_1
SAL. Tale versamento risulta indispensabile per il corretto proseguimento dei lavori.
(…) Si ricorda che a distanza di oltre cinque mesi sono stati innumerevoli i solleciti effettuali mediante diversi canali di comunicazione, con continui rimandi. I suddetti sono regolarmente tracciati. Pertanto, intima al l'immediato Parte_1 pagamento delle competenze professionali. Qualora ciò non avvenisse, lunedì 7
7 Agosto lo scrivente, con giusta comunicazione da parte della committenza, provvederà all'immediata sospensione dei lavori”.
Inoltre, a riscontro della predetta nota del D.L., l'attore stesso ha esplicitamente ammesso le proprie responsabilità con nota del 4 agosto 2023
(cfr. doc. “Pec_Gruppo_Ingenious_04 agosto_2023” allegato allegata alla comparsa), mediante la quale, prendendo “atto della sua comunicazione”, ha rappresento che gli omessi pagamenti erano dipesi da situazioni congiunturali (esplicitando in particolare che “purtroppo ad oggi, a causa delle numerose e continue modifiche inerenti l'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, i crediti fiscali inerenti il I SAL non sono stati ancora acquistati dai fondi e/o Pt_3 istituti bancari. In virtù di ciò, la si è adoperata al fine di Parte_1 smobilizzare il credito …”), senza invece nulla eccepire o contestare in ordine allo svolgimento dell'attività della subappaltatrice, al contrario di quanto genericamente affermato in citazione.
Dal tenore di tale documento, quindi, ben può evincersi che il General
Contractor fosse a conoscenza, siccome persino previamente notiziato in anticipo, delle motivazioni sottese alla (successiva e preannunciata) sospensione dei lavori, consistenti, come provato, nell'inadempimento contrattuale da parte del General Contractor, concretizzatosi nel mancato rispetto dei termini previsti nel ripassato contratto con la subappaltatrice
(all'art. 5) per il pagamento dell'attività svolta (entro 60 giorni Controparte_3 dall'emissione del SAL), condizione questa non rispettata da parte dell'attore con riguardo non soltanto al primo SAL (come sopra documentato), ma anche con riguardo al secondo SAL Superbonus ed al primo SAL Ristrutturazione
(circostanza non contestata, neppure genericamente, dall'attore), ciò giustificando l'interruzione dei lavori, giacché, nei contratti a prestazione corrispettive, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento di una parte autorizza l'altra a sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni.
In definitiva, nessun addebito può essere mosso rispetto alla condotta del Direttore dei Lavori, neppure in termini di “omessa vigilanza” sull'operato della subappaltatrice che ha sospeso i lavori, essendo tale sospensione legittimata dall'omesso pagamento, ad opera dell'attore, di quanto contrattualmente stabilito, con conseguente rigetto della domanda attorea di condanna del convenuto alla corresponsione della penale da
8 ritardo, essendo stato il grave inadempimento contrattuale del General
Contractor – peraltro da questi mai smentito – ad aver ingenerato condizioni tali da indurre il D.L. a sospendere i lavori (e inevitabilmente a ritardarli).
Dal mancato accoglimento della richiesta avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere contrattualmente previste, discende, quale logica conseguenza, la reiezione anche della domanda di risarcimento del danno
“reputazionale”, non essendo, come visto, imputabile all'architetto CP_1 alcuna condotta inadempiente in ordine al proprio operato, senza contare poi l'assenza di qualsiasi elemento probatorio, e prima ancora alligatorio/assertivo, in grado di dimostrare il danno “reputazionale” asseritamente patito dall'attore, giacché, come è noto, “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onere ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come questa dedotto e provato” (cfr. Cass.
Civ., sez. III, ordinanza n. 31537 del 6 dicembre 2018).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore della domanda, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e dell'attività difensiva in concreto espletata, e senza applicazione della fase istruttoria (essendo la causa di natura eminentemente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2430/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA tutte le domande formulata da parte attrice;
9 2. NN parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che sono liquidate nell'importo di €
4.217,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2430 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
P. IVA: ), con sede a Roma, in via Parte_1 P.IVA_1
NI BA Tiepolo, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Teramo, in viale Francesco Savini, n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Galizia Antonella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 1 Controparte_1 C.F._1 settembre 1977, residente a [...], in via Traversa Case di Trento
n.1/F, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Rozzi, n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione dall'Avv. Stefano
Mariano, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di rimessione della causa in decisione celebrata in data 20 ottobre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti, anche solo “ ), in persona del legale Parte_2
1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato
Tribunale, (di professione architetto), al fine di farne “accertare Controparte_1
e dichiarare l'inadempimento contrattuale per la sospensione immotivata del cantiere, in violazione degli obblighi assunti con il contratto per prestazioni professionali”, con conseguente condanna al pagamento di una penale per il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno “reputazionale” subito in conseguenza del mentovato ritardo, somma complessivamente da “quantificarsi nella misura provvisoria di
€ 110.043,76 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con riguardo alle voci di danno come in premessa specificate”, vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile
2025, si è tempestivamente costituito in giudizio l'architetto CP_1 contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, nonché le pretese attoree e concludendo per l'interale rigetto delle domande spiegate dal General
Contractor, con vittoria delle spese di giudizio.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 24 aprile 2025, il
Tribunale, effettuate le verifiche preliminari ed accertata la corretta instaurazione del contraddittorio, ha differito la prima udienza di comparizione delle parti al 7 luglio 2025.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., alla predetta udienza del 7 luglio 2025, il Tribunale, “RIGETTATA la richiesta di prova per testi articolata da parte attrice nella rispettiva seconda memoria integrativa, rivelandosi i capitoli di prova ivi articolati per la maggior parte già provati in via documentale (nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10), altri irrilevanti ai fini del decidere (nn. 3, 12), generici (nn. 9, 11) e RITENUTO, in ogni caso, che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, con la conseguenza che è matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria”, ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 ottobre 2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., per cui, alla predetta udienza, preso atto del deposito, ad opera di entrambe le parti, del triplice scritto difensivo ex art. 189 c.p.c. nonché delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPSOSIZIONE DELLE
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, la pretese di parte attrice sono infondate per le ragioni che si accinge ad esporre, previa sintetica ricostruzione delle posizioni assunte e delle difese coltivate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
A sostegno delle proprie pretese, il ha Parte_1 rappresentato, in punto di fatto, che:
- mediante contratto stipulato in data 11 novembre 2022, è divenuto affidatario dei lavori di ristrutturazione del con Controparte_2 conseguente assunzione della qualità di General Contractor e relativo onere di gestire, nell'interesse della committenza condominiale, la realizzazione delle opere progettualmente previste per il godimento delle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% e Bonus ristrutturazione
50% (cfr. doc. n. 1 parte attrice), assicurandone il coordinamento sino alle fasi di verifica finale/collaudo, comprese le asseverazioni necessarie per l'ottenimento dei benefici fiscali, anche attraverso l'affidamento di alcune lavorazioni a ditte terze in regime di subappalto e delle prestazioni professionali, compresa la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza mediante uno o più contratti di prestazione d'opera;
- quindi, nell'ambito di tale attività gestoria, ha sottoscritto, in data 7 dicembre 2022, “contratto per prestazioni professionali” con l'architetto odierno convenuto, il quale ha per l'effetto assunto la Controparte_1 qualifica di Direttore dei Lavori in relazione alla ristrutturazione ed efficientamento energetico del predetto condominio (cfr. doc. 2A fascicolo attoreo) e, in data 21 novembre 2022, “contratto di subappalto” con la ditta per l'esecuzione dei lavori edili individuati nel Controparte_3 computo metrico (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo);
- nel contratto stipulato per l'affidamento della direzione dei lavori, in particolare, è specificato che “i servizi professionali così come descritti in contratto verranno conclusi onde consentire la maturazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni”, con importo del sinallagma stabilito in € 82.124,35 e con previsione, a carico del Professionista incaricato, per l'ipotesi di mancato rispetto, per cause al medesimo imputabili, delle scadenze contrattualmente previste,
3 di una penale (pari all'1% del corrispettivo stabilito per le singole fasi oggetto di ritardo, per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10 % dell'importo contrattuale);
- i lavori, che hanno preso avvio nel rispetto delle tempistiche contrattuali
(tanto da provvedere esso attore al pagamento del primo SAL emesso pari ad € 82.512,65), hanno inspiegabilmente subìto, nel mese di agosto
2023, una immotivata sospensione, a seguito di apposito verbale dell'8 agosto 2023, mediante il quale il Direttore dei Lavori sul CP_1 presupposto che i lavori “non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per ragioni di necessità” e che “alla data odierna sono stati inoltrati 1 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati pari a complessivi € 103.140,81”, ha appunto disposto la sospensione dei lavori, con relativa ripresa “quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte” (cfr. verbale sospensione allegato al fascicolo attoreo);
- successivamente, “in ragione della mancata esecuzione secondo la regola dell'arte delle opere tutte, sono state mosse precipue contestazioni a Controparte_3
e giungendosi all'adempimento delle somme di cui alla fattura nr. 1/23 del 28 febbraio 2023 attinente al primo SAL, è stata fornita ulteriore finanza all'impresa, con la promessa dell'eliminazione delle criticità ed il ripristino di tutto quanto eseguito secondo la regola dell'arte.” (p. 3 citazione);
- la ripresa dei lavori è avvenuta quindi il 2 ottobre 2023, come da verbale di ripresa dei lavori emesso dal D.L. a seguito di sopralluogo del cantiere effettuato il 29 settembre 2023, con invito a a riprendere le Controparte_3 attività di lavorazione (doc. 6 fascicolo attoreo);
- tuttavia, nel mese di febbraio 2024, l'esecuzione dei lavori ha subito un'ulteriore immotivata interruzione, avendo la subappaltatrice abbandonato il cantiere in data 15 febbraio 2024, con conseguente comunicazione, in data 30 ottobre 2024, ad opera di essa della Parte_1 risoluzione del contratto con nonostante i ripetuti (ed inutili) CP_3 solleciti, sia per le vie brevi sia a mezzo p.e.c., al rientro in cantiere per terminare le lavorazioni avviate;
In punto di diritto, l'attore, dopo aver ricordato che la figura del
Direttore dei Lavori rappresenta il committente nei confronti dell'impresa
4 appaltatrice, assicurando che il progetto sia realizzato secondo gli accordi contrattuali e che è nelle sue facoltà/onere sospendere un appalto in presenza di situazioni che compromettono la regolare esecuzione dei lavori, la sicurezza del cantiere o la qualità dell'opera, ha denunciato l'operato del convenuto il quale, in un primo momento, ha ingiustificatamente CP_1 avallato la sospensione dei lavori, senza offrirne una chiara e concreta motivazione nel verbale dell'8 agosto 2023 e, in un secondo momento, ha assecondato, con “atteggiamento completamente disinteressato”, la scelta della ditta subappaltatrice di abbandonare definitivamente il cantiere nel CP_3 mese di febbraio 2024, da tutto ciò derivando la sua responsabilità, in qualità di Direttore dei Lavori, che, contravvenendo ai propri doveri di vigilanza, coordinamento e controllo sul buon andamento delle lavorazioni, avrebbe impedito che le stesse venissero concluse entro i termini stabiliti dalla legge e dal contratto, nel primo caso impedendo di poter accedere alle agevolazioni fiscali e maturando nel secondo caso ritardo tale da giustificarne la condanna al pagamento di una penale per il ritardo e al risarcimento del danno reputazionale subito.
Costituendosi in giudizio, il professionista convenuto ha chiesto la reiezione dell'avversa pretesa in quanto priva di qualsiasi causa giustificativa, e ciò in relazione al pagamento della somma richiesta dall'attore sia a titolo di penale, che a titolo di risarcimento per i danni asseritamente subiti alla propria immagine e reputazione.
In sintesi, il Direttore dei Lavori ha evidenziato che non sussiste l'inadempimento contrattuale al medesimo ex adverso imputato, neppure alla luce della documentazione da questi versata in atti, nella quale, al contrario, trova ferma smentita.
In particolare, l'arch. chiarito le ragioni sottese all'intervenuta CP_1 sospensione dei lavori ad opera della ditta subappaltatrice, dapprima nel mese di agosto 2023 e successivamente nel mese di febbraio 2024, da ravvisarsi nell'inadempimento del Generali Contractor rispetto ai doveri economici sullo stesso incombenti, inadempimento, questo, che ha sottoposto la ditta esecutrice dei lavori ad una importante esposizione debitoria che esso convenuto, in qualità di D.L., ha ritenuto di dover tutelare, disponendo l'immediata sospensione dei lavori nel mese di agosto 2023, evidenziando
5 come, soltanto a seguito di tale sospensione, il General Contractor abbia provveduto al pagamento dell'intero primo SAL in favore di esso D.L. e della ditta subappaltatrice.
L'intervenuto pagamento del primo SAL ha comportato il venir meno delle ragioni giustificative che avevano condotto alla sospensione dei lavori, per cui, è stato redatto, in data 2 ottobre 2023, verbale di ripresa dei lavori, con il quale è stata disposta “la ripresa dei lavori, invitando l'Esecutore a CP_3 riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di lavorazione.” (cfr. doc. n.
6 e verbale di sospensione lavori – parte attrice); senonché, nonostante l'avvenuta ripresa delle lavorazioni presso il cantiere del “ CP_2
e la conseguente emissione di due ulteriori SAL, l'odierno attore ne
[...] ha nuovamente omesso il pagamento, nonostante i solleciti del D.L., ed il perdurante inadempimento del General Contractor ha indotto la ditta subappaltatrice ad abbandonare il cantiere nel mese di febbraio 2024.
Riassunti così gli elementi essenziali della controversia, le domande attoree devono essere tutte rigettate, trovando l'infondatezza delle stesse pieno e rassicurante riscontro nella documentazione versata in atti, dalla quale si evince che alcuna responsabilità possa essere addebitata al convenuto arch. CP_1
Infatti, l'attività svolta dal Direttore dei Lavori risulta essere pienamente conforme agli obblighi contrattuali sullo stesso incombenti, al quale, per effetto del contratto per prestazioni professionali ripassato con il in data 7 dicembre 2022, è stata riconosciuta piena Parte_1 autonomia tecnica ed organizzativa.
Dall'esercizio autonomo dell'attività organizzativa e di gestione del cantiere, ne è derivato il tempestivo avvio dei lavori entro i termini contrattualmente previsti, circostanza questa espressamente confermato da parte attrice, che, nel libello introduttivo, ha espressamente affermato che “le opere avevano principio nei termini contrattualmente previsti”.
Detti lavori si sono ininterrottamente protratti e senza contestazione alcuna – al contrario di quanto genericamente asserito in citazione – sino al mese di agosto 2023, allorquando il D.L. convenuto, con l'avvallo del rappresentate del ha redatto verbale Controparte_4 di sospensione dei lavori, rappresentando che “i lavori, (…) non possono
6 procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per ragioni di necessità”
e disponendo all'impresa (sub)appaltatrice di “sospendere i lavori (…) e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra specificate” (cfr. verbale di sospensione lavori agosto 2023, versato in atti da entrambe le parti).
Ora, l'odierna attrice ha contestato la mancata specificazione dei motivi giustificativi della sospensione, sostenendo la necessità di una loro precisa indicazione ed addebitando al Diretto dei Lavori una condotta inadempiente e contraria al proprio dovere di correttezza.
Tale circostanza trova solida smentita nel compendio documentale in atti.
Risulta infatti che il 23 febbraio 2023 è stato redatto il primo SAL, che parte attrice ha provveduto ad onorare, dopo essere stata reiteratamente sollecitata, solo in data 2 ottobre 2023, quindi a distanza di ben sette mesi, in spregio al regolamento contrattuale (in particolare, all'art. 5 del contratto di subappalto, in atti): quindi, a differenza di quanto sostenuto dal General
Contractor, la società ha sospeso l'attività lavorativa ad agosto 2023, CP_3
a seguito di formale ordine di servizio emesso dal convenuto, che aveva a ben vedere persino anticipato al General Contractor – mediante nota p.e.c. datata
3 agosto 2023 (cfr. v. doc. “ ” allegato alla Email_1 comparsa), antecedente quindi al verbale di sospensione dell'8 agosto 2023 – che, in caso di perdurante inadempimento rispetto al pagamento del primo
SAL maturato per € 103.140,81, avrebbe ordinato la sospensione dei lavori, specificandone expressis verbis le ragioni;
si legge in particolare nella predetta nota: “Il sottoscritto, (…) in qualità di DL dei lavori in oggetto, Controparte_1 sollecita il pagamento delle competenze professionali svolte fino al SAL n.
1. Si precisa, che lo stesso è stato redatto in data 23.02.2023 ed il contratto stipulato con il
[...] prevede il pagamento delle somme spettanti entro 60gg dall'emissione del Parte_1
SAL. Tale versamento risulta indispensabile per il corretto proseguimento dei lavori.
(…) Si ricorda che a distanza di oltre cinque mesi sono stati innumerevoli i solleciti effettuali mediante diversi canali di comunicazione, con continui rimandi. I suddetti sono regolarmente tracciati. Pertanto, intima al l'immediato Parte_1 pagamento delle competenze professionali. Qualora ciò non avvenisse, lunedì 7
7 Agosto lo scrivente, con giusta comunicazione da parte della committenza, provvederà all'immediata sospensione dei lavori”.
Inoltre, a riscontro della predetta nota del D.L., l'attore stesso ha esplicitamente ammesso le proprie responsabilità con nota del 4 agosto 2023
(cfr. doc. “Pec_Gruppo_Ingenious_04 agosto_2023” allegato allegata alla comparsa), mediante la quale, prendendo “atto della sua comunicazione”, ha rappresento che gli omessi pagamenti erano dipesi da situazioni congiunturali (esplicitando in particolare che “purtroppo ad oggi, a causa delle numerose e continue modifiche inerenti l'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, i crediti fiscali inerenti il I SAL non sono stati ancora acquistati dai fondi e/o Pt_3 istituti bancari. In virtù di ciò, la si è adoperata al fine di Parte_1 smobilizzare il credito …”), senza invece nulla eccepire o contestare in ordine allo svolgimento dell'attività della subappaltatrice, al contrario di quanto genericamente affermato in citazione.
Dal tenore di tale documento, quindi, ben può evincersi che il General
Contractor fosse a conoscenza, siccome persino previamente notiziato in anticipo, delle motivazioni sottese alla (successiva e preannunciata) sospensione dei lavori, consistenti, come provato, nell'inadempimento contrattuale da parte del General Contractor, concretizzatosi nel mancato rispetto dei termini previsti nel ripassato contratto con la subappaltatrice
(all'art. 5) per il pagamento dell'attività svolta (entro 60 giorni Controparte_3 dall'emissione del SAL), condizione questa non rispettata da parte dell'attore con riguardo non soltanto al primo SAL (come sopra documentato), ma anche con riguardo al secondo SAL Superbonus ed al primo SAL Ristrutturazione
(circostanza non contestata, neppure genericamente, dall'attore), ciò giustificando l'interruzione dei lavori, giacché, nei contratti a prestazione corrispettive, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento di una parte autorizza l'altra a sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni.
In definitiva, nessun addebito può essere mosso rispetto alla condotta del Direttore dei Lavori, neppure in termini di “omessa vigilanza” sull'operato della subappaltatrice che ha sospeso i lavori, essendo tale sospensione legittimata dall'omesso pagamento, ad opera dell'attore, di quanto contrattualmente stabilito, con conseguente rigetto della domanda attorea di condanna del convenuto alla corresponsione della penale da
8 ritardo, essendo stato il grave inadempimento contrattuale del General
Contractor – peraltro da questi mai smentito – ad aver ingenerato condizioni tali da indurre il D.L. a sospendere i lavori (e inevitabilmente a ritardarli).
Dal mancato accoglimento della richiesta avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere contrattualmente previste, discende, quale logica conseguenza, la reiezione anche della domanda di risarcimento del danno
“reputazionale”, non essendo, come visto, imputabile all'architetto CP_1 alcuna condotta inadempiente in ordine al proprio operato, senza contare poi l'assenza di qualsiasi elemento probatorio, e prima ancora alligatorio/assertivo, in grado di dimostrare il danno “reputazionale” asseritamente patito dall'attore, giacché, come è noto, “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onere ed alla reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come questa dedotto e provato” (cfr. Cass.
Civ., sez. III, ordinanza n. 31537 del 6 dicembre 2018).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore della domanda, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e dell'attività difensiva in concreto espletata, e senza applicazione della fase istruttoria (essendo la causa di natura eminentemente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2430/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA tutte le domande formulata da parte attrice;
9 2. NN parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che sono liquidate nell'importo di €
4.217,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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