Art. 10.
Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprieta' all'Ente saranno registrati col diritto fisso di lire 500.
Per ogni altro atto restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1949, n. 132 .
Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprieta' all'Ente saranno registrati col diritto fisso di lire 500.
Per ogni altro atto restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1949, n. 132 .