Articolo 10 della Legge 2 aprile 1958, n. 332
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 maggio 1958
Art. 10.
Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprieta' all'Ente saranno registrati col diritto fisso di lire 500.
Per ogni altro atto restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1949, n. 132 .
Entrata in vigore il 1 maggio 1958